Giovedì 29 settembre 2011

CONTENZIOSO TRIBUTARIO: LE NOVITÀ DELLE MANOVRE ESTIVE

a cura di: Studio Dott. Francesco Rhodio
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CONTENZIOSO TRIBUTARIO: LE NOVITÀ DELLE MANOVRE ESTIVE

Le modifiche alle procedure in tema di processo tributario.

Le recenti manovre economiche estive (D.L. 98/2011 e D.L. 138/2011) hanno introdotto alcune rilevanti modifiche nelle procedure inerenti le fasi di stesura del ricorso e di costituzione in giudizio. In questo articolo si vogliono riepilogare rapidamente le novità introdotte, mettendole in evidenza facendo riferimento alle fasi in cui esse vanno ad incidere.

Redazione del ricorso

Nell'elaborazione degli atti, si dovrà ora tenere presente la novità introdotta all'articolo 18 del decreto legislativo 546/1992 che nella nuova stesura prevede che il ricorso debba altresì contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Nell'ultimo comma del predetto articolo è stato chiarito che l'eventuale omissione della suddetta indicazione, così come quella relativa al codice fiscale, non comporta l'inammissibilità del ricorso; tuttavia, come vedremo, l'omissione non è priva di conseguenze, poiché incide sull'importo del contributo unificato dovuto sul valore della causa, altra novità di cui tratteremo più avanti.

Volendo chiarire i motivi che hanno portato il legislatore all'introduzione dell'indicazione dell'indirizzo PEC, rileviamo che detta innovazione è propedeutica all'avvio del processo tributario telematico; infatti, in futuro, le comunicazioni effettuate dalle segreterie delle commissioni tributarie al contribuente o al suo difensore avverranno esclusivamente via Internet e, pertanto, occorre disporre di un mezzo informatico che garantisca la certezza della notifica. Il bisogno in questione è perfettamente soddisfatto dall'utilizzo della posta elettronica certificata in sostituzione della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Un'altra novità di rilievo riguarda le modifiche apportate al codice di procedura civile (la cui applicabilità al processo tributario è sancita dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. 546/1992), che prevedono che il difensore, oltre alla PEC, debba indicare negli atti del processo anche il proprio numero di fax. Ebbene, l'articolo 37 del D.L. 98/2011 prevede, al comma 6 lettera q), che sia l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo PEC e del numero di fax da parte del difensore, sia l'omissione dell'indicazione del codice fiscale della parte nel ricorso comportano la maggiorazione del contributo unificato nella misura della metà dell'importo. Al riguardo, sono necessarie due precisazioni:

  1. lo stesso D.L. 98/2011, all'articolo 39 comma 8, prevede che l'utilizzo delle tecnologie informatiche nel processo tributario sarà regolamentato con decreto del MEF e che, fino ad allora, le comunicazioni saranno effettuate nei modi e nelle forme vigenti alla data di entrata in vigore della manovra; per quanto detto, a parere di chi scrive, in caso di omessa indicazione della PEC, la maggiorazione del contributo unificato rimarrà inefficace fino all'emanazione del suddetto decreto del MEF;
  2. La circolare n. 1/DF del MEF del 21 settembre 2011 ha precisato che la mancata indicazione della PEC e del codice fiscale può essere sanata tempestivamente dalla parte con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti, previa apposita richiesta, anche informale, della segreteria della commissione tributaria competente. È stato inoltre chiarito che al ricorrente che sta in giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92 e che non indica nel ricorso introduttivo la PEC non si applica la sanzione dell'aumento del 50% del contributo unificato; diversamente, detto aumento si applica qualora lo stesso non indichi il proprio codice fiscale.

Costituzione in giudizio
In sede di costituzione in giudizio, le segreterie delle commissioni tributarie dovranno verificare l'avvenuto pagamento da parte del ricorrente del contributo unificato sugli atti giudiziari, che sostituisce definitivamente il pagamento dell'imposta di bollo sui singoli atti. In base alla novità introdotta, in sostanza, si provvederà a pagare una sola volta il contributo unificato a titolo di spese di giustizia all'atto di avvio della lite e non si dovranno più assoggettare a bollo gli atti susseguenti.
Il contributo unificato è calcolato in base al valore della lite, inteso come l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni. Soltanto qualora la vertenza riguardi un atto di irrogazione sanzioni il valore della lite è costituito dall'importo delle stesse.
L'imposta da versare è determinata in base alla seguente tabella:

fino a euro 2582,28 € 30
Da euro 2582,29 a euro 5000,00 € 60
Da euro 5000,01 a euro 25.000,00 € 120
Da euro 25.000,01 a euro 75.000,00 € 250
Da euro 75.000,01 a euro 200.000,00 € 500
Oltre euro 200.000 € 1500

La novità, già introdotta dal D.L. 98/2011, è stato ulteriormente innovata dal D.L. 138/2011, che ha previsto che per le cause tributarie di valore indeterminabile (ad esempio quelle in tema di attribuzione di rendita catastale) il contributo unificato dovuto sia quantificato in € 120.

Il contributo unificato è pagabile in tre modi:

  • con modello F23, utilizzando il codice tributo 941T;
  • con bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato competente per provincia;
  • presso le tabaccherie convenzionate.

Attenzione: il valore della lite deve sempre essere riepilogato nelle conclusioni del ricorso; in mancanza si applica il contributo unificato in misura massima.
Infine, sempre con il D.L. 138/2011 è stato introdotto l'obbligo di depositare all'atto della costituzione in giudizio la nota di iscrizione a ruolo, che consentirà alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali la possibilità di rilasciare al soggetto che si costituisce in giudizio il numero di ruolo assegnato nel registro generale dei ricorsi (C.T.P.) o nel registro generale degli appelli (C.T.R.).
I modelli di nota di iscrizione a ruolo sono disponibili sul sito del Ministero delle Finanze, cliccando qui.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Dott. Francesco Rhodio

Dott. Francesco Rhodio

Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Studio Dott. Francesco Rhodio
Mi sono lau­re­ato in Econo­mia e Com­mer­cio presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1998. Sono iscritto dal 2003 all’Ordine dei Dot­tori Com­mer­cial­isti e degli Esperti Con­tabili...
di Catan­zaro (già Ordine dei Dot­tori Com­mer­cial­isti) e al Reg­istro dei Revi­sori Legali (già Reg­istro dei Revi­sori Contabili).
Sono iscritto dal 2005 all’Albo dei Con­sulenti Tec­nici del Tri­bunale di Catanzaro.

Esercito la pro­fes­sione di Dot­tore Com­mer­cial­ista e di Revi­sore Legale con stu­dio in Catan­zaro al Vico III Gelso Bianco n. 5.

Incar­ichi:
- Mem­bro effet­tivo del Col­le­gio Sin­da­cale di S.p.A.
- Liq­uida­tore di soci­età di capitali
- Revi­sore con­tabile incar­i­cato della stima dei con­fer­i­menti al cap­i­tale di S.r.l.
- Pro­fes­sion­ista incar­i­cato di revi­sione ammin­is­tra­tiva e con­tabile di soci­età di cap­i­tali ex art. 2476, 2° comma, c.c.
- Cul­tore di Econo­mia e Orga­niz­zazione Azien­dale presso l’Università degli Studi Magna Græ­cia di Catanzaro
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