La "ricongiunzione" è l'istituto mediante il quale viene effettuata l'unificazione delle posizioni assicurative esistenti presso diversi fondi previdenziali obbligatori per ottenere, utilizzando più "spezzoni" contributivi, una sola pensione.
In questo modo il lavoratore trasferisce i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche presso un unico fondo, creando così una sola posizione assicurativa. La gestione nella quale sono stati ricongiunti i contributi provvederà poi a liquidare la pensione, calcolata sulla base di tutta la contribuzione confluita in tale posizione.
Con la ricongiunzione si chiede il trasferimento dell'intera posizione assicurativa da una gestione previdenziale all'altra: non è quindi possibile trasferire solo una parte dei contributi.
Per chiedere la ricongiunzione il lavoratore deve presentare la domanda all'Ente di previdenza presso il quale intende trasferire la posizione assicurativa.
La ricongiunzione può, però, di norma essere esercitata una sola volta; in deroga a quest'unica facoltà, la legge prevede che una seconda domanda di ricongiunzione possa essere presentata solo dopo che siano trascorsi dieci anni dalla prima domanda.
La ricongiunzione comporta il pagamento di un onere calcolato in base alla quantità di contributi da ricongiungere, all'età, al sesso ed alla retribuzione del lavoratore alla data della domanda.
Chi non vuole, o non è in grado di affrontare gli oneri della ricongiunzione, ha un'altra possibilità per mettere insieme spezzoni contributivi esistenti presso più gestioni previdenziali: la "totalizzazione".
L'istituto della totalizzazione consiste nella possibilità di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più enti di previdenza, in modo da poter conseguire quote di pensione proporzionale ai contributi stessi, a carico delle gestioni presso cui si trovano i contributi, senza quindi dover effettuare la loro ricongiunzione, spesso onerosa e di difficile accesso.
L'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 prevede la possibilità di cumulare la contribuzione versata presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), le forme sostitutive ed esclusive della stessa, le Gestioni speciali autonome e la Gestione separata al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti. Nell'originaria versione non era quindi previsto l'esercizio della facoltà di cumulo per gli iscritti alle Casse dei liberi professionisti, né era contemplata, tra le prestazioni ottenibili, la pensione anticipata; inoltre risultavano esclusi dall'esercizio della facoltà di cumulo coloro che avessero già raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.
Le nuove disposizioni prevedono anche i soggetti che abbiano già raggiunto i requisiti contributivi per il diritto a pensione presso una delle gestioni coinvolte, possano ottenere la pensione in regime di cumulo.
La legge di Bilancio del 2017 istituisce la possibilità di esercitare la facoltà di cumulo ai fini della pensione anticipata, a favore di un assicurato che vanti, sommando i contributi non sovrapposti versati nei vari fondi i seguenti requisiti:
Le nuove norme sul cumulo non contemplano la pensione anticipata, cioè la prestazione conseguibile agli iscritti dal 1996 in avanti, all'età di 63 anni, considerando l'adeguamento alla speranza di vita, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva.
I soggetti che abbiano già richiesto la ricongiunzione al fine di ottenere la pensione anticipata presso la gestione privata o la gestione pubblica, ma non abbiano ancora concluso il pagamento dell'onere, possono recedere dalla ricongiunzione entro il 1° gennaio 2018, ottenere il rimborso di quanto già versato, senza interessi, ed accedere alla pensione anticipata in regime di cumulo, a condizione di aver perfezionato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Cloud
Applicazione in cloud per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022.
CLICCA QUI per una demo dell'applicazione.
In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
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