Questa norma, in vigore dal 27 giugno 2015, per espressa volontà del legislatore (3). si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto.
E' previsto però un periodo transitorio di applicazione della norma:
quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
Se pertanto le disposizioni di cui al nuovo decreto in oggetto si applicano quando il Giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita (4), è probabile che esistano in qualche Tribunale vendite formalmente disposte con la vecchia normativa, per le quali sono viceversa applicabili le nuove regole (in quanto la vendita è stata disposta a partire dal 27 giugno 2015).
Per effetto della citata norma transitoria, esiste attualmente una sovrapposizione di norme, che impone la dovuta attenzione:
Ma andiamo per ordine.
A parere di chi scrive è pertanto necessario che il professionista delegato riveda tutte le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015 (perché alle stesse sono applicabili le nuove regole) ed anche tutte le istanze di rifissazione presentate al Giudice (con riduzione del prezzo) che abbiano tenuto conto della vecchia normativa, qualora il provvedimento del Giudice sia pervenuto quando già era in vigore la nuova.
Qualora considerasse il prezzo penalizzante per la procedura il professionista delegato dovrà porre senza indugio all'attenzione del Giudice dell'Esecuzione la situazione, chiedendo la riforma del provvedimento relativo al prezzo fissato per la vendita.
Note:
(1) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2015 - serie generale n. 147
(2) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20/8/15, N. 192 - Suppl. Ordinario n. 50
(3) art. 23 co. 9 D.L. 83/2015
(4) art. 23 co. 9 D.L. 83/2015
Franco Confalonieri
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