In sintesi quindi, dal 1° ottobre 2014, i versamenti da modello F24 saranno effettuati anche dai soggetti senza partita IVA, esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento "a saldo zero", per la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (compreso home banking). Soltanto i modelli F24 senza compensazione e di importo fino a 1.000 euro potranno ancora essere pagati, dai soggetti senza partita IVA, presentando la delega cartacea in banca o in posta (in questo caso il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti, senza necessariamente aprire un rapporto di conto corrente).
Con la circolare 27/E del 19 settembre l'Agenzia Entrate ha però fornito alcuni chiarimenti e in particolare ha chiarito la presentazione del modello F24 in forma cartacea è sempre ammessa nei seguenti casi particolari:
La circolare 27/E ha altresì precisato che, per i versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente:
a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, senza l'utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.
Modulo di delega ad un agente immobiliare per l'accesso telematico alle planimetrie
Lunedì 9.10.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023 sull’entrata in vigore del registro dei titolari effettivi.
Ai sensi dell'art. 3, c. 6 D.M. 55/2022, i soggetti obbligati hanno tempo per l’invio telematico dati fino all'11.12.2023 (60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento Mimit che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva).
Soggetti interessati
L'obbligo riguarda circa 1,5 milioni di soggetti. Si tratta di tutte:
Mentre le società e le persone giuridiche private saranno iscritte nella sezione autonoma del nuovo registro, i trust ed i soggetti ad essi affini saranno inseriti nella sezione speciale.
Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso DIRE, l’ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni di mercato.
DIRE aiuta l’utente nella compilazione della comunicazione attraverso un approccio assistito che consente:
La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo “DIRE” compilando il modello TE.
La pratica è sottoscritta digitalmente, in caso di società, dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario giudiziario, oppure da un sindaco in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori.
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