Lunedì 17 luglio 2017

Il lavoro occasionale

a cura di: Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
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Il lavoro occasionale

Inps, circolare numero 107 05 luglio 2017.

I datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti previsti dalla normativa, secondo due modalità di utilizzo:

  • il libretto di Famiglia
  • e il Contratto di prestazione occasionale.

Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'INPS.

Possono far ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto di Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa esclusivamente per prestazioni rese in loro favore per:

  1. lavori domestici;
  2. assistenza domiciliare a bambini e anziani;
  3. insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato a 10,00 euro cosi diviso:

  • euro 8 per il compenso a favore del prestatore,
  • euro 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS,
  • euro 0,25 per il premio INAIL
  • e euro 0,10 per il finanziamento di oneri di gestione.

Al termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite piattaforma telematica Inps o servizi di contact center è tenuto a comunicare:

a) dati identificativi prestatore;
b) luogo di svolgimento della prestazione;
c) numero di titoli utilizzati per il pagamento;
d) durata della prestazione;
e) ambito di svolgimento della prestazione.

La comunicazione deve contenere l'indicazione giornaliera delle prestazioni, nel caso in cui il prestatore, all'atto della comunicazione rientri in una delle categorie previste dall'art. 54-bis (titolare di pensione di vecchiaia o invalidità, studente iscritto a corsi di studio con meno di 25 anni di età, disoccupato o percettore di reddito d'inclusione) deve fornirne apposita dichiarazione.

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Posso far ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei limiti economici i professionisti e del limite di imprese con massimo 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche nei limiti previsti dal Dlgs. N. 165 del 2001.

La misura del compenso fissata dalle parti, purché non inferiore al limite minimo stabilito in euro 9.00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a euro 36.00 anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore; la misura del compenso delle ore successive alla quarta è liberamente fissata dalle parti (purché non inferiore a euro 9.00).

Al compenso del prestatore si applicano i seguenti oneri:

a) contributo IVS Gestione separata 33%;
b) premio INAIL 3.5%
c) oneri di gestione 1%.

Ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano al compenso.

E' vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale da parte di imprese dell'edilizia e affini, imprese esercenti attività di escavazione, lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi.

La comunicazione deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa tramite piattaforma Inps o servizi di contact center. Laddove, per evenienza di carattere straordinario, la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini IVS e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:
versamento a mezzo F24 Elementi identificativi (ELIDE) con l'indicazione della causale di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LF) e i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale LIFA o Contratto di prestazione occasionale (Cpo) e i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale CLOC. A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ad assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento. Per il Libretto di famiglia ogni versamento di importo di euro 10.00 e suoi multipli alimenta il portafoglio virtuale destinato all'utilizzo del Libretto di famiglia.

Per il Contratto di prestazione occasionale la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore. Il compenso al prestatore verrà pagato dall'istituto entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione:

  1. tramite accredito sul conto corrente indicato in sede di registrazione;
  2. tramite bonifico domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione lavorativa. Le spese di incasso (2,60 euro) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'Inps dall'importo del compenso da erogare. Le disposizioni normative prevedono in caso di superamento dei limiti economici e orari (280 ore annue) la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.
AUTORE:

Dott.ssa Giorgia Signaroldi

Consulente del lavoro
Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Nata nel 1971 ho conseguito la laurea in Economia Politica all’Università commerciale Luigi Bocconi nel 1995. Dopo aver frequentato un Master in Gestione e Organizzazione del personale, ho lavorato...
nell’Ufficio del Personale presso la sede milanese di una delle più importanti multinazionali leader nel settore dell'elettronica e della tecnologia digitale a livello mondiale., con la funzione di Responsabile della selezione e della formazione delle Risorse Umane. Ha conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro e la relativa iscrizione all'albo dei Consulenti del Lavoro di Piacenza nel 2003 (n. 195 del 25/09/2003). Sono titolare di uno Studio si consulenza del lavoro che si occupa di Amministrazione, Selezione Formazione e sviluppo delle Risorse Umane. Opero concretamente nell’ambito dell’intermediazione del personale, poiché sono delegata dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro a svolgere attività di intermediazione del lavoro, ricerca e selezione del personale, formazione e ricollocazione professionale (n° delega pc00952fl).
Grazie a tale delega, ho fondato, con altri Consulenti del Lavoro delegati di Piacenza e provincia, C.L.Ass., Consulenti del Lavoro Associati per l’intermediazione, un’associazione di Consulenti del Lavoro specializzata in ricerca e selezione del personale, formazione e ricollocazione professionale.
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