Premesso che per le fatture (elettroniche) emesse dal 1° gennaio 2019 questo problema sarà risolto, venendo di fatto quasi a coincidere il momento di emissione e ricezione di una fattura (e quindi anche quello della sua registrazione), riepiloghiamo le regole dei termini di registrazione e detrazione dell'IVA.
Per farlo dobbiamo partire dalla lettura combinata del 1° comma dell'art. 19 DPR 633/72 con quella del 1° comma art. 1 DPR 100/1998 e del 1° comma dell'art. 25 DPR 633/72
Il Dl 50/2017 (e la circolare 1/E/2018) avevano già determinato e chiarito che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si verifichino due condizioni:
La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall'art. 6 del Dpr 633/72 (ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente).
La seconda è rappresentata:
La distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione non è banale, soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in amministrazione soltanto a maggio dell'anno dopo.
Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:
Fattura emessa nel 2017 | Ricevuta e registrata nel 2018 (dopo aprile) | Detrazione nel 2018 |
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019) | Detrazione nel 2018 tramite sezionale | |
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019) | Detrazione non ammessa | |
Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi) | Detrazione ammessa nell'anno di registrazione salvo sanzione ex articolo 6, comma 8 DLgs 471/97 | |
Fattura emessa nel 2018 | Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019) | Detrazione nel 2018 tramite sezionale |
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019) | Detrazione non ammessa | |
Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi) | Detrazione ammessa nell'anno di registrazione salvo sanzione ex articolo 6, comma 8 DLgs 471/97 |
ATTENZIONE
Con l'attuale normativa sembrerebbe che l'IVA di una fattura passiva possa diventare indetraibile solo nel caso in cui una volta ricevuto il documento non si proceda alla sua registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stato ricevuto (con eventuale possibilità di presentare una dichiarazione Integrativa «a favore»).
Quindi, una fattura emessa nel 2017 ma ricevuta, ad esempio, dopo 3 anni, resterebbe comunque detraibile, nell'anno di ricevimento e registrazione.
L'articolo 6, comma 8, lettera a), del DLgs 471/97, sanziona però la mancata regolarizzazione con autofattura decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione/esigibilità dell'operazione.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
Documento riepilogativo fatture inferiori a Euro 300,00 (anno 2025)
Foglio MSExcel per generare i documenti riepilogativi mensili vendite e/o acquisti (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996). Utile per i soggetti che hanno rapporti con il pubblico, per importi ridotti, o che devono registrare numerose fatture di modico importo (es. spese ristoranti).
N.B: il file è utilizzabile in “scrittura” fino a 14 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato l’anno di acquisto.
Rettifica detrazione IVA contribuenti minimi e forfetari. Anno 2025
Foglio di calcolo XLS per la determinazione della rettifica della detrazione IVA da parte dei "contribuenti forfetari" (ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 - Legge Stabilità 2015) e dei "contribuenti minimi" (ex L. 244/2007, Art. 1, commi 96 e ss. e Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011).
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Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, al Cassetto Fiscale e al sito Fatture e Corrispettivi in qualità di soggetti delegati dal cliente.
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N.B. Per l'utilizzo del software è richiesto il browser Google Chrome e una configurazione dell’ambiente per consentire il “dialogo” tra il programma Excel e Chrome. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione iniziale.
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