Giovedì 9 aprile 2015

Le novità del modello UNICO Persone Fisiche (redditi 2014)

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Le novità del modello UNICO Persone Fisiche (redditi 2014)
La dichiarazione dei redditi modello UNICO PF 2015 deve essere presentata da tutte le PERSONE FISICHE che:

  • siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
  • abbiano conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
  • abbiano conseguito redditi sui quali l'imposta si applichi separatamente;
  • abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti

In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se gli siano state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte.
Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico PF (come il quadro RW - Investimenti e attività finanziarie all'estero - Monitoraggio - IVIE/IVAFE).

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2014.

La dichiarazione dei redditi Mod. UNICOPF2014, presenta delle novità, tra cui in particolare:

  • il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica (CU2015) che i sostituti d'imposta inviano al contribuente entro il 28 febbraio e all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015;
  • a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "bonus IRPEF" (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. L'ammontare del credito verrà ricalcolato tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730. Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, l'eventuale credito spettante verrà riconosciuto direttamente con il modello 730;
  • da quest'anno, l'indicazione delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus IRPEF;
  • da quest'anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste;
  • nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15% al 10% l'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi; l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
  • è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in 8 quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni;
  • agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro;
  • ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui;
  • è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "Art-Bonus" (da ripartire in tre quote annuali di pari importo);
  • per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità:
    • quelli aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro;
    • quelli aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
  • salgono dal 24% al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici. Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;
  • sono prorogate (e quindi si applicano nel 2014):
    • la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
    • la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
    • la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
    • la detrazione del 65% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
  • nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero;
  • non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
  • non va più comunicato l'importo dell'IMU dovuta per ciascun fabbricato.
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