Giovedì 19 gennaio 2023

Le scadenze di versamento per i contribuenti forfettari

a cura di: Meli e Associati
PDF
Le scadenze di versamento per i contribuenti forfettari

Sotto l’aspetto fiscale le principali scadenze per il contribuente in regime forfettario sono due:

– il 30 giugno 2023, quando si versa:

  • il saldo dell’imposta sostitutiva (5 o 15%) riferita all’anno precedente 2022
  • e il 50% dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’anno in corso 2023

– il 30 novembre si versa il restante 50% dell’acconto per le imposte dell’anno in corso 2023

Chi apre la partita IVA nel 2023, nel corso dello stesso 2023 non pagherà imposta sostitutiva né a titolo di saldo né a titolo di acconto.

Gli acconti 2023, versati nel corso del 2023, sono determinati sulla base dell’imposta 2022, ma andranno a decurtare il saldo da pagare a giugno 2024

I versamenti del 30 giugno (saldo e acconto) possono essere rateizzato fino a 5 rate mensili, mentre il versamento del 30 novembre (acconto) non può essere rateizzato.

In ambito fiscale è previsto, con scadenze trimestrali (31/05 – 30/09 – 30/11) anche il versamento tramite modello F24 dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse con importo superiore a 77.47 euro (2 euro per ciascuna fattura). Nel caso di bollo virtuale il costo del bollo deve essere sostenuto esclusivamente dal soggetto emittente, che però si potrà rivalere sull’acquirente addebitandoglielo in fattura.

Ricordiamo che i contribuenti forfettari pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali/comunali pari al 15% (che si riduce al 5% in caso di nuova attività,) su un imponibile determinato applicando al totale dei ricavi e compensi incassati (con il regime forfettario si applica sempre il principio di cassa) una percentuale di redditività predeterminata in base al codice ATECO ell’attività esercitata, e dedotti i contributi previdenziali versati nel periodo.

Le percentuali di redditività in vigore sono indicate nella tabella sottostante:

GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITA’ ATECO 2007 COEFFICIENTE DI

 

REDDITIVITA’

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività Professionali,

 

Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

L’aspetto contributivo è più articolato perché si differenzia, sia nella determinazione dell’importo, sia nei termini di versamento, a seconda dell’attività svolta dal contribuente,

Le situazioni più ricorrenti sono:

  1. Professionista con cassa previdenziale propria (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, ingegneri, medici, biologi, ecc.)
  2. Professionista/Consulente senza cassa previdenziale propria e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS
  3. Artigiano iscritto alla Gestione Artigiani INPS
  4. Commerciante iscritto alla Gestione Commercianti INPS

Nel caso 1 – Professionista con cassa previdenziale propria i contributi andranno calcolati e versati con le modalità e le scadenze indicate dalla Cassa Previdenziale di riferimento.

Nel caso 2 – Professionista/Consulente senza cassa previdenziale propria e quindi iscritto alla Gestione Separata INPS i contributi INPS sono calcolati in misura percentuale sul reddito di ogni anno, senza quote fisse o minimali. Le scadenze dei versamenti sono le stesse di quelle previste per l’imposta sostitutiva e quindi 30 giugno e 30 novembre e con lo stesso sistema di saldo e acconto, saldo + 50% acconto entro il 30 giugno e restante 50% dell’acconto entro il 30 novembre e con la stessa possibilità di rateazione per i versamenti di giugno.

Nei casi 3 – Artigiano iscritto alla Gestione Artigiani INPS e 4 – Commerciante iscritto alla Gestione Commercianti INPS i contributi INPS vanno versati alle rispettive gestioni (commercianti o artigiani) ma hanno alcune caratteristiche in comune.

Sono previsti degli importi fissi da versare indipendentemente dal reddito prodotto e calcolate su un imponibile forfettario di 15.000 euro. I contributi così determinati vanno versati con 4 rate di pari importo e queste scadenze:

  • 16 febbraio
  • 16 maggio
  • 20 agosto
  • 16 novembre

Se il reddito effettivo è superiore a 15.000 euro, andranno poi calcolati gli  ulteriori contributi da versare con le stesse scadenze delle imposte: saldo e 50% acconto entro il 30 giugno e restante 50% entro il 30 novembre.

Ricordiamo infine che i soggetti che esercitano attività d’impresa (artigiani e commercianti), hanno l’obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese da qui deriva quello di versare il diritto camerale annuale alla Camera di commercio. L’importo oscilla di norma tra i 60 e i 110 euro e deve essere versato entro il 30 giugno di ogni anno.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Ricorso avverso avviso di intimazione relativo a bollo auto. Eccezione di decadenza del potere impositivo

    Ricorso avverso avviso di intimazione relativo a bollo auto. Eccezione di decadenza del potere impositivo

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche

    In particolare le eccezioni riguardano:

    • l’omessa notifica delle prodromiche iscrizione a ruolo;
    • la decadenza del potere impositivo e decorrenza dei termini prescrizionali.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria

    Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria

    Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS