Il 24 gennaio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 27 novembre 2013 che ne definisce le disposizioni attuative.
Per beneficiare di questa agevolazione l'impresa richiedente deve possedere determinati requisiti soggettivi, e in particolare deve appartenere alla categoria delle micro-piccole-medie imprese individuata dalla Raccomandazione 2003/361/CE, alla quale l'Italia si è uniformata con il D.M. 18.4.2005. Per appartenere a questa categoria devono essere soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni:
Per verificare il rispetto dei primi due requisiti bisogna fare riferimento ai dati dell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato prima della sottoscrizione della domanda di agevolazione. Se però l'impresa non è soggetta all'obbligo di tenuta della contabilità o di redazione del bilancio bisogna fare riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi ed al prospetto delle attività e delle passività (secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 689/1974).
Per quanto riguarda l'ultima condizione, è necessario fare riferimento al numero di unità-lavorative-anno (ULA), ovvero al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno, mentre quelli a tempo parziale o stagionali rappresentano frazioni di ULA.
Se l'impresa è di nuova costituzione, le condizioni da rispettare sono quelle dell'attivo patrimoniale e del numero di occupati.
Inoltre, queste imprese devono avere sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese. Non devono essere sottoposte a procedure liquidatorie o concorsuali; non devono aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti definiti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non devono essere in condizioni di difficoltà.
L'agevolazione si applica anche alla piccole e medie imprese del settore agricolo e della pesca. Sono invece escluse le imprese operanti nei settori dell'industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative, della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
L'agevolazione prevede l'erogazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 %, della durata di 5 anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento. In ogni caso, l'agevolazione è concessa nei limiti di intensità di aiuto massima concedibile previste dalla normativa comunitaria (art. 15 del regolamento CE 800/2008, regolamento CE n. 1857/2006 per le imprese agricole, regolamento CE 736/2008 per le imprese della pesca e acquacoltura).
L'impresa può richiedere il finanziamento agevolato alle banche ed agli intermediari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, entro il 31 dicembre 2016. E' necessario che il finanziamento sia garantito da banche aderenti alla convenzione.
I finanziamenti possono avere una durata massima di 5 anni dalla stipulazione del contratto di finanziamento (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) e devono essere erogati in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento. L'importo massimo erogabile è pari a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria mentre quello minimo è pari a 20.000 euro; questo importo può essere frazionato in più iniziative d'investimento.
Il prestito può arrivare a coprire il 100% dei costi "ammissibili": l'acquisto, o l'acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'attivo di Stato patrimoniale, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario.
Gli investimenti possono essere destinati alla creazione di una nuova unità produttiva, all'ampliamento di una unità produttiva esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente o all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tale fine, si considera la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.
Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500 euro (al netto dell'IVA).
L'agevolazione è cumulabile con altre concesse per le medesime spese (per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 del DM del 27 novembre 2013), compresa la garanzia del Fondo di Garanzia, a condizione che il cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'art. 15 del regolamento CE 800/2008.
A corredo della richiesta di finanziamento, le imprese dovranno presentare un'autodichiarazione su requisiti e investimenti. Ciascuna banca, verificata la dichiarazione, trasmetterà a Cassa Depositi e Prestiti la richiesta di disponibilità della provvista. La Cassa Depositi e Prestiti, entro i successivi 10 giorni, prenoterà il contributo statale sugli interessi e confermerà alla banca la disponibilità.
Entro ulteriori 30 giorni la banca trasmetterò al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati e infine, il Ministero dello Sviluppo avrà tempo altri 30 giorni per concedere il contributo (da erogare in 5 anni in quote annuali).
Per raggiungere la piena operatività delle agevolazioni bisogna ora attendere la firma della convenzione tra ministero dello Sviluppo economico, Cassa depositi e prestiti e ABI e la redazione della circolare che definirà il termine e gli schemi per presentare la domanda.
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Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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