di Elena Maria Faravelli, Foro di Piacenza
Pacchetto modelli di ricorso contro accertamento per 'operazioni inesistenti'
Secondo il più recente filone giurisprudenziale (Cass. 4.12.2023, n. 35091) la regolarità delle registrazioni contabili e le evidenze documentate dei pagamenti, non sono considerati elementi sufficienti per dimostrare la legittima detrazione dell’IVA o la deduzione di un costo, se l’operazione è qualificata dall’Ufficio come oggettivamente inesistente.
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione.
Successioni e donazioni alla prova della semplificazione
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, lo scorso 9 aprile 2024, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva.
Il regime dei lavoratori impatriati: attestazione per l’applicazione della ritenuta agevolata
(Modello personalizzabile)
I cittadini Italiani che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere attività lavorativa possono beneficiare del c.d. “regime degli impatriati” (ai sensi del D.lgs 147/2015), una misura che prevede una riduzione del 70% della base imponibile del reddito di lavoro, nel caso la residenza fiscale venga trasferita nelle regioni del centro o nord Italia, e del 90% nel caso il trasferimento avvenga in alcune regioni del sud Italia.
La durata dell’agevolazione è inizialmente di 5 anni, prorogabile di ulteriori 5 anni in presenza di determinate condizioni. L’agevolazione permette di versare una quota IRPEF notevolmente ridotta, mentre i contributi INPS che alimentano la pensione rimangono dovuti in misura intera sia per la quota del lavoratore sia per la quota contribuita dal datore di Lavoro.
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