La notifica eseguita per posta dall'Agente della riscossione
Il legislatore ha individuato, all'art. 26, D.P.R. n. 602/73, espressamente e tassativamente, i soggetti abilitati ad effettuare la notificazione della cartella vale a dire:
a) ufficiali della riscossione;
b) altri soggetti abilitati dal concessionario.
Il secondo periodo della disposizione di cui al richiamato art. 26, D.P.R. n. 602/73, prosegue avvertendo come la notifica possa essere effettuata anche a mezzo posta ad opera dei messi comunali o agenti della polizia municipale. Sull'esatta interpretazione di tale disposizione è in corso un animato dibattito tra gli operatori e gli studiosi del diritto.
Secondo alcuni Autori (2) il secondo periodo della disposizione di cui all'art. 26, D.P.R. n. 602/73, letteralmente, non rappresenterebbe altro che la prosecuzione del primo.
In sostanza, se il primo periodo individua i soggetti abilitati alla notifica - tra cui non sono compresi gli Agenti della riscossione - la seconda parte definisce le modalità con cui può essere effettuata la notifica, oltre che direttamente da ufficiali della riscossione ed altri soggetti abilitati, anche tramite il canale postale, ma pur sempre ad opera dei soggetti abilitati.
Alla tesi esposta aderisce copiosa giurisprudenza di merito pacificamente orientata nel senso di dichiarare l'inesistenza della notificazione di una cartella di pagamento effettuata da un soggetto privo del relativo potere.
In piena condivisione di tale approdo ricostruttivo, in caso di notifica eseguita direttamente tramite il servizio postale dall'Agente della riscossione, per qualsiasi atto amministrativo che rientri nella sua competenza, potrebbe essere eccepito il vizio di notifica inesistente, ovvero non sanabile, poiché l'eventuale sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. andrebbe eventualmente essere riferita ad una cartella con relata di notifica viziata, ma pur sempre notificata da un soggetto abilitato.
Altra posizione interpretativa dei tribunali e (parrebbe) (3) anche della Corte di Cassazione (4) ammette, invero, la notifica pero posta da parte di EQUITALIA che sarebbe legittimata ad esperire per qualsiasi atto amministrativo di sua pertinenza una modalità semplificata di notifica, effettuabile tramite raccomandata ordinaria. In tal caso sarebbero applicabili le norme che regolano il servizio postale ordinario e non quelle più tecniche sulla notifica per posta degli atti giudiziari effettuate tramite l'ufficiale giudiziario.
C.T.R. Bologna, Sent. n. 2005/8/15
La tassatività delle prescrizioni contenute nell'art. 26, D.P.R. n. 602/73, per garantire il ricevimento dell'atto da parte del destinatario e la certezza della notifica sono state valorizzate nella sentenza emessa dai Giudici regionali dell'Emilia Romagna n. 2005/8/15.
La soluzione del collegio di seconda istanza valorizza il principio secondo cui la conseguenza della notifica a mezzo posta di una cartella di pagamento da parte di EQUITALIA sarebbe l'inesistenza della notificazione medesima considerato che tale attività è riservata dal legislatore "...esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase di riscossione...".
In sostanza, la notifica per posta effettuata direttamente da EQUITALIA, che è Concessionario e non ufficiale della riscossione incaricato ex art. 26 citato della notifica della cartella, comporterebbe l'inesistenza giuridica della notifica stessa, con conseguente improduttività degli effetti processuali quali la decorrenza del termine di 60 giorni per la proposizione dell'impugnazione e che essa non possa essere sanata né per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) né mediante rinnovazione (art. 291 c.p.c.), come di solito avviene per la nullità.
Note:
1. Ai sensi dell'art. 14, D.lgs. n. 159/2015, e con decorrenza dal 22 ottobre scorso, la notifica della cartella nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente all'indirizzo risultante dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI_PEC).
2. M. VILLANI, I. LAMORGESE, La notifica diretta per posta ed il punto sulla Giurisprudenza, Il Commercialista Telematico, 21/05/2013
3. A. SGANZERLA, La cartella notificata per raccomandata è inesistente, Il Sole 24 Ore, 9/02/2015, Cfr. anche M. VILLANI, I. LAMORGESE op. cit. Nota 2.
4. Corte di Cassazione, 10/03/2014, sentenza n. 6395; Cass. Sent. n. 9111/2012; n. 11708/2011; n. 1091/2010. L'Agente della riscossione, chiamata in giudizio per la declaratoria dell'inesistenza della notifica normalmente cita a sostegno della proprie tesi le citate sentenze.
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