Secondo quanto previsto dall'articolo 72 bis DPR 29.09.1973, n. 602, Agenzia delle Entrate Riscossione può impartire direttamente al terzo (l'istituto di credito, in questo caso) l'ordine di pagare il credito al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. La procedura di pignoramento esattoriale del conto corrente non segue, pertanto, le regole ordinarie disposte dall'articolo 543 del codice di procedura civile. Ci si chiede quali azioni possa intraprendere il contribuente per opporsi all'esproprio forzato delle disponibilità depositate presso l'Istituto di Credito e la giurisdizione competente (1).
Le DIVERSE TIPOLOGIE DI OPPOSIZIONI
Una volta ricevuto l'atto di pignoramento da parte del Concessionario della riscossione emesso ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, il contribuente, se ritiene il provvedimento viziato, può proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 C.P.C.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. può essere avanzata solo per motivi riguardanti la pignorabilità dei beni. Per esempio:
a) pignoramento della prima abitazione,
b) pignoramento di cose mobili impignorabili ex art. 514 c.v.
c) pignoramento di somme eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 72 ter D.P.R. n. 602/1973, d) pignoramento di immobili diversi dalla prima abitazione per carichi iscritti a ruolo inferiori al € 120.000.
L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C. può essere invece proposta solo per vizi del procedimento esecutivo.
Rientrano tra questi:
LE DIVERSE GIURISDIZIONI
La sentenza della Corte Costituzionale n. 114 depositata il 31.05.2018, sembrerebbe avere definitivamente risolto la problematica concernente il giudice competente ove proporre gravame avverso un atto di pignoramento avente crediti tributari.
In sostanza, il contribuente può:
PIGNORAMENTI CREDITI PRESSO TERZI PROMOSSI DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE
Si ha notizia che Agenzia delle Entrate Riscossione, ma anche altri Concessionari per la riscossione delle imposte erariali e locali, nel corpo degli atti di pignoramento si limitano ad indicare le somme dovute dal debitore nel loro ammontare complessivo e senza fornire ulteriori elementi sull'ammontare del credito erariale iscritto a ruolo. In sostanza, l'atto contiene una insufficiente specificazione del credito, indicato solamente con importo e dicitura generica. Tale prassi si ritiene possa essere contestata alla luce della Sentenza di Corte di Cassazione 9.11.2017, n. 26519. In quella occasione la Suprema Corte ha sancito che l'atto di pignoramento deve indicare analiticamente:
Al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 si applica, in quanto non espressamente derogato dalla disciplina speciale e con essa compatibile (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602/1973), il disposto dell'art. 543, secondo comma, n. 1, C.P.C., secondo cui l'atto in questione deve contenere l'indicazione del credito per cui si procede. Poiché nell'esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l'avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione.: la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione.
Pertanto, qualora nell'atto di pignoramento mancano queste indicazioni la procedura di pignoramento presso terzi è certamente oppugnabile. Il contribuente potrà dunque proporre opposizione agli atti esecutivi (2), innanzi al Tribunale competente.
Note:
(1) Cfr. amplius https://www.nostralex.it/come-opporsi-al-pignoramento-esattoriale/
(2) Cfr. Cassazione, n. 26519/2017
Ricorso in opposizione al pignoramento di crediti erariali o locali presso terzi
Si ha notizia che Agenzia Entrate - Riscossione, ed altri Agenti concessionari per la riscossione, emettano decreti di pignoramento di crediti presso terzi non rendendo edotto il debitore del contenuto dei titoli esecutivi sottesi all'atto di esproprio. La previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento contenuto nella normativa vigente implica infatti, secondo quanto previsto dal Supremo Collegio, il riferimento ad avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito o i crediti per il quale si procede a riscossione. Si propone, a beneficio dei cortesi lettori, una traccia di ricorso che riprende alcune delle motivazioni che eccepiscono l'illegittimità del pignoramento dei crediti iscritti a ruolo presso terzi.
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