NOTIFICA DELLA CARTELLA ED AVVIO DELL'AZIONE DI RISCOSSIONE
I crediti dello Stato, come pure quelli degli Enti locali, o dell'Istituto di Previdenza, riscossi per mezzo dell'Agente della riscossione, decorso un determinato periodo di tempo dalla notifica, cadono in prescrizione e non possono più essere attivate le procedure coattive nei confronti del contribuente.
Nel sistema tributario italiano non sono presenti norme di carattere generale che individuino con certezza il termine prescrizionale delle cartelle esattoriali dovendosi quindi riferirsi, in linea di massima, alle disposizioni dettate dal codice civile, nonché alle pronunce giurisprudenziali.
Il termine ordinario di prescrizione decennale è dettato dall'art. 2953 c.c. secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
L'art. 2948, c.c. si occupa, invero, di delimitare le ipotesi di prescrizione più breve, ossia quinquennale, e trova motivo nella periodicità delle prestazioni di dare, che potendo svilupparsi anche nell'arco di parecchi anni, devono essere in grado di consentire la liberazione del debitore per le prestazioni di volta in volta scadute e che non siano state richieste dal creditore nel regolare termine.
TRIBUTI E CONTRIBUTI: QUALI I TERMINI DI PRESCRIZIONE?
I termini variano a seconda della natura del tributo/entrata oggetto della cartella di pagamento non oggetto di impugnazione innanzi agli organi della giustizia tributaria.
Si osserva che se il credito fatto valere dal Concessionario si basa su di una sentenza passata in giudicato il termine di prescrizione è di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza medesima. Di seguito uno schema riepilogativo.
IMPOSTA / TASSA / CONTRIBUTO | TERMINE DI PRESCRIZIONE per l'ESECUZIONE FORZATA (in assenza di atti interruttivi) | RIFERIMENTI NORMATIVI E/O GIURISPRUDENZIALI | ||
Crediti erariali (IRPEF, IRAP, IRES, IVA, Ritenute, eccetera) | Tesi prevalente | Tesi minoritaria | Tesi prevalente | Tesi minoritaria |
10 anni dalla scadenza del pagamento (60 gg) della cartella di pagamento notificata | 5 anni dalla scadenza del pagamento (60 gg) della cartella di pagamento notificata | Cass., Ord., 8.6.2015, n. 11749; 6.7.2012, n. 11380; 31.8.2011, n. 17877; 23.2.2010, n. 4283. | Cass. 6.7.2012, n. 11380. CTP di Pavia 30.3.2015, n. 913; Giudice di Pace di Gela, 4.3.2015; Tribunale di Brindisi, 6.3.2014, n. 509 |
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Sanzioni su crediti erariali | 5 anni dalla scadenza del pagamento (60 gg) della cartella di pagamento notificata | Art. 20, D.lgs. 18/12/1997, n. 472. | ||
Crediti per imposte locali (IMU, TASI, TARSU, TOSAP, Imposta pubblicità, eccetera) | 5 anni dalla scadenza del pagamento (60 gg) della cartella di pagamento notificata | Art. 2948, n. 4 c.c.; Cass. 8.10.2015, Ord. n. 20213; Cass. 23.02.2010, n. 4283 | ||
Diritti camerali | 10 anni dalla scadenza del pagamento (60 gg) della cartella di pagamento notificata | Art. 2967 c.c. | ||
Contributi previdenziali | 5 anni dalla scadenza del pagamento (60 gg) della cartella di pagamento notificata | Art. 3, co. 9, legge 8.08.1995, n. 335 |
SUGGERIMENTI OPERATIVI PER I COLLEGHI
Se entro i termini di prescrizione del tributo/contributo (riportati nella Tabella precedente), l'Agente per la riscossione non compie procedure di esecuzione forzata nei confronti del contribuente, la cartella perde efficacia, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.
Un eventuale pignoramento basato sulla cartella ormai inefficace per avvenuta prescrizione sarà quindi illegittimo e il giudice potrà dichiararne la nullità.
La prescrizione della cartella di pagamento, in quanto titolo non più idoneo a legittimare la riscossione coattiva, va valutata verificando la data della notifica, in funzione del tributo/contributo accertato e dell'ente impositore.
La relata di notifica individua esattamente la data in cui il messo ha consegnato l'atto esecutivo; decorsi sessanta giorni da quella data decorre il dies a quo riferito al termine di prescrizione dell'azione del Concessionario.
Occorre, tuttavia, anche prestare attenzione ad eventuali atti interruttivi della prescrizione che, dalla data di notifica della cartella esattoriale, l'Agente della riscossione può notificare al fine di interrompere i termini.
Su tale aspetto appaiono illuminanti le conclusioni raggiunte da Corte di Cassazione S.U. n. 19667/2014 che esclude le iscrizioni di ipoteca e le adozioni di fermo amministrativo dal novero degli atti dell'esecuzione forzata; in sostanza trattandosi di atti di natura cautelare risultano inidonei ad interrompere la prescrizione del diritto di far valere il credito.
Solamente attraverso la notifica degli avvisi di intimazione ex art. 50, D.P.R. 29/09/1973, n. 602, ovvero dando corso al pignoramento è quindi possibile per l'Agente della riscossione interrompere i termini di prescrizione (1).
In definitiva, qualora dal controllo cartolare emerga che sia decorso il termine di prescrizione del tributo/contributo il contribuente potrà alternativamente:
b) impugnare le iscrizioni a ruolo dinanzi alla Commissione tributaria competente al fine di far valere la prescrizione (2);
c) opporsi, ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione forzata eventualmente avviata dell'Agente della riscossione innanzi al Giudice del luogo dell'esecuzione chiedendo l'annullamento degli atti esecutivi, ivi compreso il risarcimento dei danni.
Note:
1. Potrebbe essere avanzata al competete Agente della riscossione una richiesta di accesso agli atti ove viene espressamente richiesto al Concessionario di acquisire copia degli eventuali atti interruttivi della prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione.
2. Abbiamo predisposto una traccia per l'elaborazione di un ricorso tributario avverso cartella di pagamento relativa ad imposte erariali non seguita da atti di esecuzione forzata entro il termine quinquennale dalla data di scadenza del debito iscritto a ruolo.
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