Mercoledì 7 settembre 2011

PARROCCHIE E COMUNITÀ PASTORALI

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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PARROCCHIE E COMUNITÀ PASTORALI

Strumenti giuridici e fiscali per la gestione.

1. PREMESSA

La Parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del vescovo diocesano, ad un parroco.
La Parrocchia è, sotto questo profilo, un'articolazione territoriale della più vasta comunità dei fedeli raccolta nella Chiesa locale (diocesi). La Parrocchia ha, quindi, una distinta soggettività giuridica.
Nella Chiesa italiana sta crescendo il fenomeno delle relazioni che si vanno costituendo tra Parrocchie in forza di provvedimenti particolari dei vescovi diocesani.
Questi legami sono originariamente di natura pastorale: per esempio, due o più Parrocchie sono invitate a sviluppare un progetto pastorale comune e a coor- dinare le rispettive iniziative.
Nella diocesi di Milano, la relazione tra le Parrocchie ha assunto la forma delle "Comunità Pastorali", la cui struttura essenziale è stata delineata dall'Arcivescovo Cardinale Dionigi Tettamanzi.
La Comunità pastorale, oltre ad essere un'esigenza connaturata con la Chiesa, quale realtà di comunione, si presenta, ora, particolarmente necessaria in quanto risponde a diverse esigenze, tra le quali, come indicato dall'Arcivescovo Card. Tettamanzi: «... la convenienza di un'azione pastorale più efficace e omogenea per lo stesso territorio non sufficientemente garantita dall'impegno autonomo e isolato di più Parrocchie; ... la necessità di far fronte alla carenza di presbiteri e l'opportunità di non lasciare alcuni settori della pastorale (ad esempio quella giovanile) privi di un significativo riferimento a un presbitero appositamente incaricato .....".

2. GLI ENTI ECCLESIASTICI

2.1. La nozione di ente ecclesiastico
La Parrocchia è un ente ecclesiastico.
La nozione di ente ecclesiastico indica una categoria giuridica propria dell'ordinamento civilistico e non dell'ordinamento canonico.
Lo Stato attribuisce all'ente, in considerazione dell'attività effettivamente svolta, la qualifica di ente ecclesiastico: l'ente ecclesiastico persegue, infatti, fini di religione e di culto.
Secondo i principi dettati dall'ordinamento giuridico italiano, un ente può essere qualificato ecclesiastico in presenza dei requisiti di seguito specificati.
a) Requisiti soggettivi
Per gli enti di culto cattolico, l'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ha apportato modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.
Al fine del riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici da parte della Repubblica italiana, occorrono:
- la costituzione dell'ente o la sua approvazione da parte dell'Autorità ecclesiastica, secondo le norme del diritto canonico;
- il previo assenso dell'Autorità ecclesiastica competente al riconoscimento della personalità giuridica, ovvero la presentazione della domanda stessa di riconoscimento da parte della suddetta Autorità.
b) Requisiti oggettivi
La possibilità del riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti oggettivi:
- sede in Italia;
- scopo di religione o di culto.
Con riferimento agli enti di culto cattolico, la determinazione dell'ecclesiasticità comporta una discrezionalità molto limitata in capo allo Stato: in seguito all'Accordo del 18 febbraio 1984, la determinazione iniziale è rimessa esclusivamente alla Chiesa e non più allo Stato, il quale si riserva il controllo circa l'esistenza della finalità di religione o di culto.
La concessione della personalità giuridica è, pertanto, un atto concordatariamente dovuto dallo Stato a tutti gli enti di culto cattolico che abbiano finalità di religione o di culto.
Ottenuto il riconoscimento, l'ente ecclesiastico è conseguentemente tenuto a iscriversi nel registro delle persone giuridiche ed è soggetto, sotto questo profilo, alle norme dettate dall'ordinamento giuridico italiano per le persone giuridiche private.

2.2. Lo scopo di religione e di culto
Come visto nel paragrafo precedente, lo scopo di religione e di culto è richiesto dalla legge italiana come requisito essenziale costitutivo al fine del riconoscimento della qualifica di ente ecclesiastico.
Le attività di religione e di culto sono quelle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi mis- sionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
Sono invece considerate attività diverse da quelle di religione e di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali e a scopo di lucro.
Nonostante l'essenzialità dello scopo di religione e di culto, l'ente ecclesiastico può svolgere altre attività diverse da quelle di religione e di culto.
Le attività diverse da quelle di religione e di culto vanno distinte a seconda che siano strumentali o meno rispetto alle prime.
Nel primo caso (attività diverse ma strumentali rispetto alle attività di religione e di culto) le attività diverse non sono tenute distinte, agli effetti tributari, dall'attività di religione e di culto; nel secondo caso (attività non strumentali), l'esercizio delle attività medesime comporta l'obbligo di tenere scritture contabili separate ed il regime tributario applicato è quello previsto dalle leggi dello Stato.

2.3. Definizione giuridica e fiscale della Parrocchia
La Parrocchia è un ente ecclesiastico riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili e rientra nella categoria degli enti non commerciali.
L'esercizio di un'attività commerciale da parte dell'ente ecclesiastico riconosciuto non contrasta con gli scopi di religione e di culto che l'ente persegue, ma può svolgere l'importante funzione di procurare i mezzi finanziari necessari e strumentali per il perseguimento dello scopo principale. L'attività di impresa deve essere tenuta distinta dall'attività di religione e di culto ed è soggetta alla disciplina sua propria di diritto comune.

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