esempio: oltre al rapporto di lavoro con il datore di lavoro 1, con un reddito presunto per il 2014 è di € 15000 e quindi darebbe la possibilità di avere il bonus di 80,00 € in busta paga, il lavoratore presume di avere nel corso di tutto il 2014 un altro rapporto di lavoro dipendente con il datore di lavoro 2, con un reddito che si cumula al precedente ed è stimabile in €18.000 ed infine presume di percepire nel corso di tutto il 2014 un affitto mensile che per il 2014 si stima di € 6000, in tal caso il reddito complessivo stimato 2014 del lavoratore / contribuente sarebbe di euro €15.000+€18.000+€6.000= € 39.000 quindi superiore a € 26000 e quindi, stando a questi dati stimati non gli spetterebbe il bonus.
PER RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI IN CORSO DELL'ANNO 2014 E PER PART TIME
Se il rapporto di lavoro non dura tutto l'anno il bonus va parametrato (esempio se il lavoratore è stato assunto in data 01.04.2014 gli spettano non € 640,00 fino a dicembre ma euro 480,00 pari a 9/12 di € 640,00).
Il bonus spetta interamente anche se l'orario di lavoro è part time (ovviamente se sono rispettati tutti i requisiti e fino a capienza dell'irpef).
ASPETTI DA CONSIDERARE NEL CALCOLO DEL REDDITO ANNUO 2014 STIMATO
Il bonus di € 80,00 al mese dovrebbe essere riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro che dovrà stimare il reddito complessivo annuo del 2014. Ma il datore di lavoro è a conoscenza solamente del reddito stimato per il 2014 prodotto dal lavoratore nella sua azienda e non è a conoscenza degli ulteriori redditi che potrebbe percepire il lavoratore nel corso del 2014 (redditi di lavoro autonomo, altri redditi di lavoro subordinato, redditi da terreni e fabbricati esempio affitto percepito e redditi diversi come sopra dettagliato) a meno che il lavoratore non lo indichi esplicitamente.
E' indispensabile portare a conoscenza di ciascun lavoratore che il superamento dei redditi sopra riportati obbliga il datore di lavoro a recuperare gli importi corrisposti entro dicembre 2014 o nel mese di superamento.
MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL BONUS NEL CASO DI SUPERAMENTO LIMITE DI REDDTO ANNUO STIMATO 2014
Si evidenza inoltre che, in caso di superamento del reddito complessivo annuo 2014 massimo, per motivi diversi non a conoscenza del datore di lavoro (es. altro rapporto di lavoro dipendente, pensione o ulteriore rapporto di collaborazione autonoma, ecc) il credito di € 640,00 non risulterà spettante e, ove corrisposto, dovrà essere restituito in sede di conguaglio di fine anno o di compilazione della denuncia dei redditi (730 o Unico).
PRESENZA DI PIU' RAPPORTO DI LAVORO CONTESTUALI
In presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei sostituti d'imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva (sempre tenendo conto del limite massimo di reddito complessivo per l'anno 2014 di € 26.000).
Per evitare spiacevoli trattenute, i lavoratori che ritengano di superare in corso d'anno il limite di € 24.000 e 26.000, sono tenuti a darne comunicazione tempestiva al datore di lavoro.
COME INFORMARE CORRETTAMENTE OGNI LAVORATORE:
Risulta opportuno portare a conoscenza ciascun lavoratore degli aspetti fondamentali della norma attraverso una informativa sintetica circa le condizioni del bonus, in modo che si cerchi di limitare al massimo la possibilità che il lavoratore/contribuente si trovi a dover restituire (come prevede la norma) tale bonus ottenuto in busta paga, in sede di conguaglio di fine anno o di compilazione del prossimo mod Unico o 730 .
(Fonti: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, decreto Legge n.66 del 24 Aprile 2014, Agenzia delle Entrate Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014)
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La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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