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Giovedì 23 ottobre 2014

Linee giuda per i tirocini formativi con stranieri residenti all'estero

a cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando
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Linee giuda per i tirocini formativi con stranieri residenti all'estero

Sono state definite le linee guida per i tirocini formativi con stranieri residenti all'estero con Accordo del 5 Agosto 2014 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Tali linee guida indicano come attivare tirocini per stranieri residenti nel proprio paese di origine o fuori dall'Unione Europea e andranno recepite da Regioni e Province autonome entro 6 mesi dalla data dell'accordo oggetto della presente circolare.

In particolare, questi tirocini sono rivolti alle persone straniere, compresi i disoccupati e gli inoccupati,che attestano un percorso formativo professionale che ha avuto inizio nel paese d'origine e da completare in Italia, per una durata minima di almeno 3 mesi e non superiore a 12 mesi comprese eventuali proroghe.

Si pone in evidenza che le nuove linee guida per i tirocini formativi con stranieri residenti all'estero, di seguito analizzate, rimandano per tutto quanto non espressamente previsto, al contenuto delle "Linee guida in materia di tirocini" già approvati in data 24 gennaio 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, anche in caso di tirocini formativi con persone residenti all'Estero, le linee guida in materia di tirocini approvati in data 24 gennaio 2013 rimangono il riferimento normativo anche per i tirocini con persone straniere residenti all'Estero, tranne nel caso in cui le singole regioni non siano già intervenute per disciplinare casi specifici come richiesto attraverso l'accordo del 5 agosto 2014 di cui sopra.

LE NUOVE LINEE GUIDA DISCPLINANO I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
In particolare le nuove linee guida si soffermano sui tirocini formativi e di orientamento, che si possono attivare:
  • per persone straniere residenti all'Estero con autorizzazione a soggiornare in Italia per motivi di formazione professionale;
  • nell'ambito del completamento di un percorso formativo professionale nel paese di origine;
  • nel caso in cui la persona straniera sia disoccupata e inoccupata esclusi i cittadini comunitari e stranieri non appartenenti all'Unione Europea, se già soggiornanti in Italia, ai quali andrà applicata la normativa regionale in materia di tirocini.

DURATA DEL TIROCINIO
La durata non deve essere inferire a 3 mesi e non superiore a 12 mesi
Eccezione: la durata può essere inferiore a 3 mesi solo quando sussistano delle ragioni specifiche da valutare per singolo caso.

I SOGGETTI PROMOTORI E I SOGGETTI SPITANTI IL TIROCINIO
Possono essere i seguenti:

  • servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
  • istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore di legge;
  • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale, di orientamento;
  • centri che operano in convenzione con la regione o la provincia competente o accreditati;
  • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali a condizione che risultino iscritti negli specifici albi regionali, se esistenti;
  • servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
  • istituzioni formative private, senza scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
  • soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.Lgs n. 276/2003 e seguenti modifiche o integrazioni.

Va tenuto presente che la competenza di Regioni e Province Autonome hanno la facoltà di integrare e modificare l'elenco sopra riportato. Inoltre, secondo le linee guida, il Ministero del Lavoro, tenuto presente quanto disciplinato dalle normative di tipo nazionale e regionale può promuovere programmi,sperimentazioni, che prevedono l'attivazione di tirocini anche attraverso propri enti.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE
Obblighi del soggetto ospitante:

  • deve occuparsi di dare idoneo alloggio e vitto al tirocinante, secondo quanto disposto dalla la regolamentazione nazionale,
  • deve sostenere le spese, da dare allo Stato, relative al viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza, fatta eccezione di diverso accordo con il soggetto promotore.

Vanno conteggiate a parte le spese di vitto e alloggio che pertanto non possono essere incluse nell'indennità di partecipazione definita dalle normative regionali a favore del tirocinante.

ITER DAL PROGETTO FORMATIVO AL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI TIROCINIO
Alla convenzione stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti il tirocinio, è necessario sia allegato il progetto formativo individuale, che deve costituire il completamento di un percorso di formazione professionale. In particolare nel progetto formativo deve venire esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.

L'iter che va dal progetto formativo a rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio, in sintesi, è riassunto dalle fasi di seguito indicate.

  1. Il progetto formativo deve occuparsi di realizzare specifiche unità formative di cui si fa carico il soggetto ospitante, salvo diversi accordi, da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono avere i seguenti obiettivi:
    • la conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta,
    • l'acquisizione di competenze in merito all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.
  2. Il progetto formativo viene sottoposto al visto degli uffici regionali o provinciali competenti, i quali, dovranno verificare se sussistono i requisiti entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di visto da parte del soggetto promotore, successivamente, proveranno ad apporre il visto oppure non lo apporanno al progetto di tirocinio; entro 6 mesi dal rilascio di tale visto al soggetto promotore richiedente, si dovrà richiedere il rilascio del Visto di Ingresso alla Rappresentanza diplomatica consolare competente.
  3. Il soggetto promotore deve tenere informato il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio e provvederà pertanto ad inviargli tutta la documentazione necessaria ai fini del successivo rilascio del visto di ingresso.
  4. Il progetto di tirocinio, con visto dall'autorità competente, è visibile attraverso l'apposita piattaforma informatica, alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente ai fini del rilascio del visto d'ingresso.
  5. Entro novanta giorni dalla data di richiesta del visto da parte di chi è interessato, la rappresentanza diplomatica consolare rilascia il visto di ingresso per tirocinio.
  6. La persona straniera, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia,deve recarsi a richiedere alla Questura della provincia in cui si trova il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

ADEMPIMENTI DA SVOLGERE A CURA DEL SOGGETTO OSPITANTE
Il soggetto ospitante rispettare i seguenti adempimenti/azioni:

  • comunicare al servizio per l'impiego competente che ha attivato il tirocinio entro il giorno prima dell'instaurazione del rapporto di tirocinio stesso;
  • in caso di cessazione, proroga o trasformazione del rapporto di tirocinio deve effettuare le comunicazioni obbligatorie, entro 5 giorni dall'evento;
  • entro 60 giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante deve presentare una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi alla Regione o alle Province autonome di Trento e Bolzano.

(Fonti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Linee Guida in materia i tirocini 5 agosto 2014, D.Lgs. n.286/1998,DPR n.394/1999)

AUTORE:

Dott.ssa Cristina Orlando

Consulente del Lavoro
Studio Dott.ssa Cristina Orlando
Dopo aver conseguito laurea in Economia Aziendale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Titolare di un proprio studio professionale, specializzato...
in amministrazione e gestione del personale delle piccole e medie imprese, ha maturato esperienze in aziende nell’ambito del controllo di gestione e dell’amministrazione del personale. Ha svolto docenze presso la scuola di alta formazione per gli operatori delle politiche del lavoro nelle materie di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale, ha svolto docenze nell’ambito di master Universitari di 1° livello in Direzione del Personale.
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