L'articolo 5 della Legge di stabilità prevede sia la deduzione totale della componente lavoro a tempo indeterminato dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, sia una sostanziale maggiorazione delle aliquote. Riguardo alla deducibilità del lavoro, la norma si inserisce nel solco dei numerosi interventi che nel corso del tempo hanno modificato l'originaria neutralità del tributo a favore della componente lavoro. A differenza però dei precedenti provvedimenti, che prevedevano principalmente deduzioni forfettarie con massimali prefissati, la Legge di stabilità 2015 elimina integralmente la componente lavoro dal calcolo della base imponibile. Tuttavia, l'intervento si limita ai contratti a tempo indeterminato, rimanendo quindi esclusi dalla deduzione tutti gli ulteriori costi del lavoro a tempo determinato. Sulla componente lavoro erano intervenute già tre regioni (Umbria, Toscana e Piemonte), sebbene contemplando solo deduzioni dalla base imponibile parziali e limitate nel tempo. Accanto alla deduzione, la Legge di stabilità stabilisce una maggiorazione delle aliquote abrogando la riduzione del 10 per cento messa in atto con il Dl 66/2014. La logica del provvedimento è quella di fornire una parziale copertura alla riduzione della base imponibile dell'imposta. Si tratta del procedimento inverso che si ebbe nel 2007, quando attraverso un allargamento della base imponibile il Governo varò una riduzione generalizzata delle aliquote. Le nuove aliquote si applicano già dall'anno d'imposta 2014, a differenza delle deduzioni che produrranno effetti solo nel 2015. Considerando la Legge di stabilità dal lato del gettito d'imposta, la manovra ha un duplice effetto: uno immediato, derivante dall'aumento delle aliquote (per 2.059 milioni di euro limitatamente al 2014), e uno che avrà luogo dal 2015 con la riduzione della base imponibile. Dal 2015, secondo le dichiarazioni del Governo, l'impatto complessivo della componente Irap della manovra dovrebbe comportare una riduzione di gettito di competenza complessiva di circa 5 miliardi di euro, al netto di maggiori entrate derivanti del sistema delle deducibilità a fini Ires-Irpef e dagli oneri finanziari (594 milioni di euro nel 2015 e 1.232 milioni a partire dal 2016).
Impatti della manovra sul gettito Irap; dati in milioni di euro
GLI EFFETTI PER LE REGIONI
Date tali riduzioni, la Legge di stabilità 2015 produce significativi effetti sulle Regioni, sulla loro autonomia impositiva, ma soprattutto sul finanziamento dei servizi sanitari. L'Irap rappresenta infatti la principale imposta regionale, nel 2013 ha garantito un gettito complessivo di 32 miliardi di euro, pari a circa il 30 per cento delle entrate tributarie regionali, e costituisce la principale e più appropriata fonte di finanziamento del servizio sanitario nazionale.
L'intervento del Governo, giudicato molto efficace sul piano dell'impatto potenziale sulla crescita, desta dunque non poche preoccupazioni riguardo alla sostenibilità economica dei bilanci regionali e in particolare della spesa sanitaria. D'altra parte, a fronte della riduzione del gettito Irap di 5 miliardi, la manovra interviene sulla capacità di spesa delle Regioni per un importo pari a circa 4 miliardi. La ricerca di possibili modalità alternative di finanziamento dei servizi sanitari, pare dunque al momento non più rinviabile, dato che lo spirito dell'intervento sembra essere quello di ridurre contemporaneamente le entrate e le spese di questo livello di governo, con effetti sulla razionalizzazione dei servizi, ma probabilmente anche sui livelli di offerta finora garantiti dal sistema pubblico. La Legge di stabilità 2015 si inserisce, per altro, in un graduale percorso che negli ultimi anni ha portato le Regioni ad avere una struttura impositiva molto diversa l'una dall'altra. Le Regioni hanno utilizzato, dunque, i propri margini di intervento, in alcuni casi anche articolando le aliquote e le deduzioni con finalità di politica industriale. Tralasciando alcuni interventi agevolativi che sono diffusi omogeneamente sul territorio, ad esempio quelli per le onlus e le cooperative sociali, le Regioni del Sud sono generalmente caratterizzate da aliquote più alte, a causa sia della minor base imponibile presente sul loro territorio sia delle maggiorazioni automatiche dovute al perdurare di disavanzi sanitari in alcune Regioni. Nel Centro-Nord, invece, le Regioni sono caratterizzate da un maggior numero di interventi sia agevolativi che maggiorativi delle aliquote, prefigurando specifiche strategie di politica industriale. Inoltre, le Regioni sembrerebbero privilegiare maggiorazioni di aliquota di carattere settoriale, mentre per le agevolazioni si nota una prevalenza di interventi orizzontali. In particolare, i settori coinvolti più frequentemente dalle maggiorazioni di aliquota sono quelli ritenuti più protetti, come il settore finanziario e assicurativo e le telecomunicazioni.
Gli interventi regionali sulle aliquote Irap. 2001-2013
Senza voler entrare nel merito del possibile impatto della manovra sull'offerta dei servizi sanitari, ci limitiamo a considerare che l'obiettivo di risanamento dei conti pubblici e di rilancio economico perseguito dalla Legge di stabilità avrà anche un effetto aggiuntivo sul federalismo territoriale. Verrà limitata l'autonomia d'azione delle Regioni dal lato della spesa e la capacità di offerta di servizi sanitari, per il taglio imposto; ne uscirà ridimensionata anche la loro autonomia fiscale, spesso usata come strumento di politica industriale locale.
Le principali aliquote Irap regionali (anno d'imposta 2013). Sud
Le principali aliquote Irap regionali (anno d'imposta 2013). Centro
Le principali aliquote Irap regionali (anno d'imposta 2013). Nord
di Patrizia Lattarulo e Bernardo Provvedi
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Cloud
Applicazione in cloud per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022.
CLICCA QUI per una demo dell'applicazione.
In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
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