Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale che è da versarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Soggetti tenuti al pagamento: proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori in forza di contratto di locazione finanziaria.
Riduzioni: comma 3
comma 15 ter: la tassa è ridotta come segue:
i predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Non si applica: comma 4
Esenzioni: comma 5 - unità possedute da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente per fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso
comma 5 bis:
Modalità di pagamento: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24/04/2012
- (modello F24 elementi identificativi)
- Codice Tributo Risoluzione Agenzia Entrate 39/e del 24.04.2012 (utilizza il link a fine articolo per visualizzare il Provvedimento e la Risoluzione)
Nel modello elementi identificativi occorrerà indicare:
Controlli Capitanerie di Porto, forze preposte alla tutela e sicurezza in mare, forze di pubblica sicurezza, organi di polizia giudiziaria e tributaria - in caso di violazione redigono processo verbale che trasmettono alla Dir. Prov. Agenzia delle Entrate
Sanzioni per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 200% al 300% della tassa dovuta - Le sanzioni possono essere definite entro 60 giorni dalla data del processo verbale mediante il pagamento dell'imposta e con riduzione della sanzione minima al 50% (in pratica con versamento dell'imposta e sanzione ridotta (!) pari al 100% dell'imposta.
MISURA DELL'IMPOSTA - importi dovuti dal 2013 - importi da versarsi nel 2014-2015 (salvo le riduzioni prima indicate)
[a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri ; ] (1)
[b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri ; ] (2)
c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri
(1) - (2) Lettera abrogata dall'articolo 23, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Visualizza la scheda informativa sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Cloud
Applicazione in cloud per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022.
CLICCA QUI per una demo dell'applicazione.
In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
Lettera informativa per il Cliente: IL NUOVO 'RAVVEDIMENTO TOMBALE'
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, G.U. serie generale n. 236 dell’8 ottobre, la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del D.L. n. 113/2024, c.d. Decreto Omnibus, che prevede la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. La legge entra in vigore il 9 ottobre 2024.
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