Il reddito di inclusione (REI) è la misura di contrasto alla povertà introdotta dal Governo che, a partire dal 1° gennaio 2018 sostituirà il SIA e l'ASDI.
Il REI si compone di due parti:
Un emendamento alla legge di Bilancio 2018 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato ha previsto un ulteriore aumento delle risorse stanziate, in favore delle politiche per il lavoro, per il 2018, pari adesso a 297 milioni di euro nel 2018, per il 2019 fissate a 347 milioni di euro nel 2019 e ancor più per il 2020, arrivando a 470 milioni di euro. Si prevede inoltre un ulteriore incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di 300 milioni di euro nel 2018, di 700 milioni di euro nel 2019, di 783 milioni di euro nel 2020 e di 755 milioni di euro a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del medesimo Fondo cresce di ulteriori 117 milioni di euro nel 2020 e di 145 milioni di euro a decorrere dal 2021 per consentire l'estensione della platea dei beneficiari.
Il testo del disegno di legge prevede inoltre la soppressione di alcuni dei seguenti requisiti di accesso, attualmente richiesti:
Inoltre, il limite massimo dell'importo erogabile a titolo di REI è incrementato del 10%, e diviene così pari a 533,50 euro.
Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie per cui il richiedente sia cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. La composizione del nucleo familiare, inoltre, deve includere:
A) un minorenne;
B) una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore (la legge di bilancio 2018 prevede la cancellazione di questo requisito);
C) una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
D) un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione (la legge di bilancio 2018 prevede la cancellazione di questo requisito).
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare ed è ridotto dell'importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI.
Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. La richiesta di rinnovo non potrà comunque essere inoltrata prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità. Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta.
Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il progetto personalizzato, con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività. Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo, l'importo versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio.
Sono inoltre previste sanzioni fino a 5.000 euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere.
Per una famiglia composta da un singolo componente, la soglia di riferimento per il calcolo del beneficio massimo mensile è pari a 2.250 euro (vale a dire il 75% dei 3mila euro previsti dal decreto in sede di prima applicazione) e cresce in base al numero dei componenti il nucleo familiare, sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE, fino al valore massimo assoluto pari a 5.824 euro per il 2017, che dovrebbe essere esteso a 6.402 euro dalla legge di bilancio per il 2018.
La domanda di REI deve essere presentata, presso i Comuni o altri punti di accesso, identificati dai Comuni stessi. I Comuni, verificati i requisiti di residenza e soggiorno, comunicano all'INPS, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del REI e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione le informazioni contenute nel modulo di domanda del REI.
L'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l'accesso al REI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall'INPS con cadenza trimestrale. Il riconoscimento condizionato del beneficio è comunicato dall'INPS agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda di ReI da parte dei Comuni o degli ambiti territoriali.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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