Con la recente ordinanza del 2 ottobre 2019, n. 24591 (che richiama la pronuncia a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303), la Cassazione ha chiarito i criteri per la verifica degli interessi usurai applicati dalle banche nell'ambito dei contratti di conto corrente, con particolare riferimento alla rilevanza della commissione di massimo scoperto (CMS).
Il problema è sorto a seguito dell'introduzione della legge sull'usura del 7 marzo 1996, n. 108, in quanto si è verificata una contraddizione tra l'articolo 644 del Codice penale (così come modificato dalla Legge 108/1996) e le Istruzioni fornite dalla Banca di Italia: da una parte l'articolo 644 prevede che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"; dall'altro le Istruzioni citate non tenevano conto delle commissioni di massimo scoperto per la determinazione del TEGM (tasso effettivo globale medio).
In questo contesto, è intervenuto l'articolo 2 bis del Decreto Legge n. 185/2008 introdotto dalla Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, il quale al primo comma disciplina la commissione di massimo scoperto ridimensionandone l'operatività e stabilendo che "gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall"effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108".
Pertanto, per i rapporti bancari successivi al 1 gennaio 2010, data di entrata in vigore del citato articolo 2 bis, la commissione di massimo scoperto va certamente inclusa nel computo del TEG ai fini della verifica del tasso usuraio, per espressa disposizione di legge.
Riguardo invece i rapporti bancari anteriori al 1 gennaio 2010, la Cassazione ha chiarito che, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura, come determinato in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, occorre effettuare la separata comparazione dei seguenti parametri:
In altre parole l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.
A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine"). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un superamento delle soglie di legge.
Tale operazione dev'essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge n. 108/1996 (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16303/2018).
Tale modalità di calcolo è prevista dal Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 emesso dalla Banca di Italia, ed è ritenuta legittima dalla Corte di Cassazione.
di Antonella Pedone
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione (vers. 2025)
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione è il programma in Excel per calcolare le sanzioni e gli interessi di mora per il ravvedimento della prima registrazione dei contratti di locazione immobiliare. E' aggiornato con il tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2025 pari al 2%.
Il software, oltre ad effettuare i conteggi dovuti, fornisce anche l’indicazione dei codici tributo, anno di riferimento e importi al fine della compilazione dell’F24 “ELIDE”.
E’ disponibile anche la versione Cloud del prodotto.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi