La vicenda dei registratori telematici lascia ancora perplessi i contribuenti, tanto più che come indicato negli interrogativi che seguono manca ancora ad oggi, se non si erra, qualsiasi indicazione nel tracciato della fattura elettronica dell'eventuale codice lotteria, manca ancora ad oggi qualsiasi indicazione su come si ottenga tale codice e con quali modalità. Manca anche qualsiasi indicazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo sul documento commerciale.
Di seguito una piccola sintesi sul documento commerciale, cui segue in coda un fac simile del contenuto del medesimo.
Il documento commerciale va rilasciato all'acquirente al momento dell'effettuazione dell'operazione:
Nel caso di prestazioni di servizi quindi, ad esempio:
La fattura differita "di fine mese"
Ai sensi dell'articolo 4 e 5 del Decreto Mise 7/12/2016 il documento commerciale valido ai fini fiscali (cioè che contiene il codice fiscale o la partita iva del cliente) costituisce titolo per l'emissione della fattura differita (articolo 5 comma 1 lettera b del decreto Mise - anche se il decreto ha due lettere b, vedasi la seconda).
Quindi, ad esempio, l'officina di autoriparazioni (ma non solo questa, oppure la cartoleria dove vado più volte al mese e fatto salvo, solo per la cartoleria, che emetta il DDT e non lo scontrino) emetterà di volta in volta il documento commerciale nei confronti della ditta PINCO PALLINO, per le riparazioni eseguite nel corso di un mese solare (si consiglia nei documenti commerciali, anche ai fini della detraibilità dell'imposta, di indicare la targa del veicolo), nei documenti commerciali emessi nel corso del mese indicherà tutti i corrispettivi di ogni singolo documento come "non riscosso"; a fine mese emetterà nei confronti della ditta PINCO PALLINO fattura elettronica, indicando, tra l'altro "rif. doc. comm. n. 345 del 4.11.2019, n. 466 del 6.11.2019, n. 837 dell'8/11/2019 etc.); i riferimenti relativi ai documenti commerciali (tipo dato: numero doc. commerciale/ riferimento testo: identificativo alfanumerico del documento commerciale/ riferimento numero: numero progressivo del documento commerciale / riferimento data: data del documento commerciale andranno indicati nel campo "altri dati gestionali".
Documento commerciale e imposta di bollo
Nel caso in cui il documento commerciale contenga addebiti per spese anticipate (ipotesi agenzia di pratiche automobilistiche) superiori ai 77,47 e quindi vada applicata la marca da bollo da 2 euro, si applica sul documento commerciale? oppure l'Agenzia Entrate metterà nuovamente a disposizione il "resoconto" dei bolli dovuti come per la fatturazione elettronica?
Fattura elettronica e lotteria degli scontrini (comma 541 Legge 232/2016)
La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 e' consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Quindi nella fattura elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovrà essere inserito un campo "codice lotteria"?
Clicca qui per scaricare un fac simile di documento commerciale.
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Registro dei volontari non occasionali (modello personalizzabile)
Gli Enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell'attività medesima. Con il D.M. del 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico emanato di concerto con il Ministero del Lavoro, vengono disciplinati gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli Ets, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del Cts. L’articolo 3 del decreto in commento stabilisce che il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale ma dovrebbero poterlo fare anche i singoli uffici del RUNTS), che deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
Gli Enti del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell'attività medesima.
Registro deI volontari (non occasionali) di associazione di volontariato Ets
Gli enti del Terzo settore (Dlgs 3 luglio 2017, n. 117), che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima. Con il decreto ministeriale del 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 30 novembre 2021, n. 285), vengono disciplinati gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (Ets) secondo quanto previsto dall’articolo 18, 2 comma, del Cts . L’articolo 3, del decreto in commento stabilisce che il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale ma dovrebbero poterlo fare anche i singoli uffici del Runts), che deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale. In tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionali” ed elencati in precedenza.
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