Pubblicati dall'A.E. gli elenchi permanenti del 5 per mille 2021 degli enti di volontariato per l'anno 2021
NOTE SUL 5 PER MILLE
A decorrere dall'esercizio 2017 è stato istituito un elenco permanente degli iscritti al 5 per mille degli Enti di volontariato, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
L'elenco permanente degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, quello della ricerca sanitaria e quello delle associazioni sportive dilettantistiche, a partire dal 2021, sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).
Comunicazioni - domande - dichiarazioni
I soggetti iscritti in tale elenco non debbono presentare né domande né dichiarazioni eccetto che nei seguenti casi:
le omesse comunicazioni in tali casi comportano la decadenza dal contributo
Rendiconto delle somme percepite
Entro un anno dalla percezione delle somme gli enti di volontariato dovranno procedere alla redazione del rendiconto, di una relazione descrittiva circa l'impiego delle somme ricevute; tali documenti, unitamente a copia di documento di identità del legale rappresentante, vanno trasmessi via Pec all'indirizzo rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it unicamente nel caso in cui il contributo sia almeno pari o superiore ai 20.000 euro, nel caso di contributo inferiore a detto importo il rendiconto va comunque redatto e tenuto agli atti dell'Ente, senza che venga trasmesso al Ministero.
Link al 5 per mille Ministero del Lavoro
Modifiche dei dati presenti nell'elenco permanente iscritti
Eventuali errori rilevati o variazioni intervenute nell'elenco permanente degli iscritti possono essere fatti valere dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
CATEGORIA ENTE |
A CHI INVIARE DICHIARAZIONE VARIAZIONE |
TIPO DOCUMENTO |
CHI DEVE INVIARE |
QUALI DATI |
Enti del Volontariato |
Direzione Regionale territorialmente competente dell'Agenzia delle Entratee |
Comunicazione |
Rappresentante legale dell'ente |
Variazione denominazione, provincia, indirizzo ecc. |
Enti Ricerca Scientifica |
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Enti Ricerca Sanitaria |
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Associazioni Sportive Dilettantistiche |
Variazione rappresentante legale degli enti presenti nell' elenco permanente iscritti
(art. 6 bis e 2 c. 6 del DPCM 23.04.2010)
La dichiarazione sostitutiva inviata perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo. È necessario allegare, a pena di decadenza, una copia del documento del nuovo rappresentante legale dell'ente.
La nuova dichiarazione sostitutiva deve essere inviata all'amministrazione competente per categoria, nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010.
CATEGORIA ENTE |
A CHI INVIARE DICHIARAZIONE VARIAZIONE RAPPRESENTANTE |
TIPO DOCUMENTO |
CHI DEVE INVIARE |
COME INVIARE (modalità e termini) |
Enti del Volontariato |
Direzione Regionale competente dell'Agenzia delle Entrate |
|
|
Art. 2 del DPCM 23/04/2010 |
Enti Ricerca Scientifica |
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca |
Art. 3 del DPCM 23/04/2010 |
||
Enti Ricerca Sanitaria |
Ministero della Salute |
Art. 4 del DPCM 23/04/2010 |
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Associazioni Sportive Dilettantistiche |
Ufficio del CONI territorialmente competente |
Art. 6 del DPCM 23/04/2010 |
Indirizzi PEC delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate
Nel 2015 ha conseguito la laurea magistrale in Economia aziendale, indirizzo professioni contabili presso l’Università degli Studi di Torino. Nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio... Leggi di più
Da alcuni anni collabora con lo Studio Franco di Fossano.
La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente)
Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
Questa versione del software è aggiornata per consentire l'accesso al nuovo cassetto fiscale.
N.B. Per l'utilizzo del software è richiesto il browser Google Chrome e una configurazione dell’ambiente per consentire il “dialogo” tra il programma Excel e Chrome. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione iniziale.
Deduzione per Irap pagata nel 2024
Il programma consente di determinare l’importo deducibile dal reddito, ai fini Ires o Irpef, relativo all’Irap pagata nel periodo d’imposta 2024.
Vengono determinate sia la deduzione per l’Irap relativa al costo del lavoro che la deduzione forfetaria del 10% in presenza di sostenimento di oneri finanziari (se superiori ai proventi finanziari).
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