Mercoledì 23 marzo 2016

Accordi preventivi con il Fisco per le imprese con attività internazionale

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Accordi preventivi con il Fisco per le imprese con attività internazionale

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Disposizioni per l'attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale del 21 marzo 2016, vengono definite le modalità e i termini della procedura, introdotta dal Dlgs Internazionalizzazione che contiene diverse misure per la crescita e lo sviluppo delle imprese volte a creare un contesto di maggiore certezza per le imprese operanti in Italia e a favorire una maggiore attrattività per i nuovi investitori esteri.

Possono stipulare gli accordi preventivi le imprese con attività internazionale cioè:

  • le imprese residenti in Italia qualificabili come tali secondo la normativa in materia di imposte sui redditi e che, in alternativa o congiuntamente:
    • si trovino in una o più delle condizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 110 del Tuir rispetto a società non residenti
    • abbiano il patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti oppure partecipino al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti
    • abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali
    • esercitino la propria attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato
    • si trovino nelle condizioni indicate agli articoli 166 o 166bis del Tuir
  • le imprese non residenti che esercitano o abbiano intenzione di esercitare la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

Le imprese possono accedere agli accordi per stabilire in anticipo:

  • la definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all'estero (articolo 110, comma 7 del Tuir)
  • l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti gli utili attribuiti alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente
  • l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione a soggetti non residenti o la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Gli accordi possono infine avere ad oggetto la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Per accedere alla procedura, le imprese che vogliono stipulare gli accordi preventivi possono presentare una domanda all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano.

L'istanza può essere presentata indifferentemente all'una o all'altra struttura e deve essere redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all'Ufficio. A pena di inammissibilità, deve contenere:

  • denominazione, sede legale (o, se diverso, domicilio fiscale), codice fiscale e/o partita Iva dell'impresa ed eventuale domiciliatario nazionale per la procedura, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni relative alla procedura
  • se presentata da impresa non residente, indirizzo della stabile organizzazione ed eventuale domiciliatario nazionale per la procedura
  • chiara indicazione dell'oggetto dell'accordo preventivo e una sintetica descrizione delle operazioni
  • documentazione comprovante il possesso dei requisiti di impresa con attività internazionale
  • firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza. 

In aggiunta, vanno indicati ulteriori elementi identificativi, diversi a seconda dell'oggetto dell'istanza, meglio descritti dal provvedimento.
In ogni caso, prima di presentare l'istanza, le imprese possono richiedere un incontro con i rappresentanti dell'ufficio per chiarimenti e indicazioni in merito alla procedura.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio ne comunica l'ammissibilità o l'improcedibilità all'interessato. Nel caso di "improcedibilità" sono concessi almeno 30 giorni per integrare l'istanza; i 30 giorni per la dichiarazione di ammissibilità iniziano in questo caso a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
L'istanza è dichiarata inammissibile in caso di mancanza degli elementi obbligatori o quando non risulta tempestivamente integrata. 

Ultimata l'attività istruttoria, l'Ufficio invita l'impresa a comparire per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e definire i termini di svolgimento del contraddittorio. Il procedimento deve comunque concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza e si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell'Ufficio e del rappresentante dell'impresa di un accordo, vincolante per entrambe le parti, che rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è stipulato e per i 4 successivi.

Solo per l'istanza che ha a oggetto la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il procedimento si articola:

  • in una fase documentale, in cui l'Ufficio svolge l'istruttoria sulla base dei dati e delle informazioni disponibili,
  • e in una fase operativa, in cui l'Ufficio effettua, nei tempi concordati con l'impresa, uno o più accessi presso le sedi di svolgimento dell'attività, per prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.

Si considera causa di estinzione del procedimento:

  • l'immotivata mancata produzione, nei termini concordati, della documentazione o dei necessari chiarimenti in merito alla richiesta presentata, è considerata causa di estinzione del procedimento;
  • l'avvenuta conoscenza, da parte dell'Ufficio, di elementi e notizie riguardanti circostanze che fanno venir meno il rapporto fiduciario e collaborativo che è alla base della procedura.

Durante il periodo di validità dell'accordo, per verificare il rispetto dei termini sottoscritti e accertare eventuali cambiamenti delle condizioni sottostanti, l'impresa deve predisporre per l'Ufficio, periodicamente o dietro specifica richiesta, documentazione e elementi informativi, e deve consentire ai suoi funzionari di accedere presso i luoghi di svolgimento delle attività, per visionare documenti e prendere conoscenza di elementi informativi.

Tutte le attività svolte dall'Ufficio prevedono il contraddittorio e il resoconto scritto in un processo verbale (consegnato in copia all'impresa).
 
Si configurano come ipotesi di violazione totale o parziale dell'accordo stesso, uno o più episodi:

  • di inosservanza dell'accordo tali da produrre effetti incompatibili con le finalità dello stesso
  • di mancata collaborazione o trasparenza che non consentono di verificare il rispetto dell'accordo nei tempi e nei modi previsti.

In questi casi l'Ufficio notifica la violazione all'impresa, con lettera raccomandata o PEC, invitandola a produrre, entro 30 giorni, eventuali memorie difensive. In caso di mancata risposta o di memorie ritenute non idonee, l'accordo si considera risolto (eventualmente anche solo in maniera parziale).

L'Ufficio invita l'impresa al contraddittorio anche quando riscontra un cambiamento delle condizioni su cui si basa l'accordo: in questa ipotesi, qualora non si arrivi a una decisione comune sulla revisione dell'accordo o i mutamenti riscontrati ne rendano impossibile la modifica, l'accordo si considera privo di efficacia a partire dalla data in cui sono state apportate le modifiche e, nel caso in cui non sia possibile accertare tale data, da quella dell'invito al contraddittorio.

Anche l'impresa, durante il periodo di vigenza dell'accordo, può richiederne la modifica, se sopraggiungono circostanze non previste né prevedibili, che apportano sostanziali modifiche.
 
Terminato il periodo quinquennale di validità, l'impresa che vuole rinnovare l'accordo deve farne richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza, con le stesse modalità previste per la prima istanza.

L'Ufficio, nei 15 giorni precedenti la scadenza dell'accordo, comunica all'interessato l'inizio dell'istruttoria per il rinnovo ovvero il rigetto motivato.

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