ANTICIPI E RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI
Quali sono le modalità da adottare per l'assegnazione di una somma a titolo di anticipo/rimborso missione per attività lavorativa da effettuare in Italia o all'estero?
L'importo spettante al dipendente potrà essere erogato in denaro contante, per un importo pari o superiore al limite di legge, solo mediante intermediario autorizzato. In tale ipotesi il datore di lavoro provvederà a depositare, tramite bonifico o apposito ordine dispositivo all'intermediario, sul proprio conto corrente o su quello del dipendente, la somma stabilita con indicazione, nella causale dell'operazione di "erogazione a titolo anticipo missione a favore di …". Ricorrendo tali requisiti il dipendente potrà prelevare la somma spettante anche per un importo superiore al limite di legge.
PRESTAZIONE PROFESSIONALE - TRATTAMENTO ORTODONTICO - RATE
A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno viene chiesto il pagamento di un onorario di euro 1.200,00. È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d'altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 100, regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione considerato che gli importi dovuti afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge?
Non è ravvisabile la violazione nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). Il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale in tal modo non incorrendo in violazione. Resta fermo, però, per tale ultima ipotesi (ossia pagamento rateale concordato) il potere dell'Amministrazione di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato allo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
FATTURA SUPERIORE AI 1.000 €. - CAPARRA IN CONTANTI
A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 1.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra?
Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 1.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Si possono prelevare o versare in banca denaro contante di importo superiore a 1.000 euro?
Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.
OPERAZIONE "COMPLESSIVAMENTE" SUPERIORE AI 999,99 EURO
PAGAMENTI RATEALI
Quale è il significato dell'avverbio "complessivamente", contenuto nel 1° comma dell'articolo 49?
L'avverbio "complessivamente", contenuto nel 1° comma dell'articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore a 1.000 euro a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso, invece in cui il trasferimento considerato nel suo complesso consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
NOTA DT79320 DEL 10 OTTOBRE 2012 - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Confermando un orientamento ormai consolidato, la Nota indica che la soglia dei 1.000 euro di divieto al trasferimento dei contanti opera solo in relazione ad ogni singolo acconto, qualora il contratto preveda il pagamento dell'acconto del 25% previsto dall'art. 36 del Codice del Turismo e del residuo importo in forma rateale: in tale ipotesi la rateizzazione non è finalizzata ad eludere la previsione del citato art. 49 ma concordata tra venditore e cliente nel contratto sottoscritto nel quale è indicata la tempistica e l'importo delle singole rate (ovvio che occorrerà conservare la copia del contratto). Sia quindi l'anticipo che le singole rate, sino al saldo, potranno essere corrisposti in contanti, purché ciascun pagamento, si ribadisce previsto contrattualmente, sia inferiore alla soglia dei 1.000 euro.
Per maggiore chiarezza si riporta la seguente casistica relativa ad acquisto di pacchetto turistico valore di euro 4.000.
Anticipo del 25% pari ad euro 1.000 | Pagamento NON in contanti - importo dell'anticipo superiore ai 999,99 euro |
Rata del 28 febbraio 2013 prevista contrattualmente - euro 800 | Pagamento in contanti - importo della rata inferiore alla soglia |
Rata del 31 marzo 2013 prevista contrattualmente - euro 800 | Pagamento in contanti - importo della rata inferiore alla soglia |
Saldo del 30 aprile 2013 previsto contrattualmente - euro 1.400 | Pagamento NON in contanti - importo del saldo superiore ai 999,99 euro |
Quanto sopra si applica anche ai servizi turistici (ad es. biglietteria) effettuati dagli operatori in presenza di regolare contratto sottoscritto dal cliente e dal tour operator/agenzia di viaggio che contenga l'importo complessivo, le rate e la scadenza delle medesime: in assenza di tale contratto il pagamento in contanti non potrà essere effettuato dal cliente né accettato dal tour operator.
Peraltro è opinione del tutto personale che il frazionamento del pagamento debba essere, comunque, ragionevole e commercialmente corretto: in presenza di un regolare contratto per un pacchetto del valore complessivo di 3.600 euro che preveda il pagamento dilazionato in 4 versamenti da 900 euro ciascuno da effettuarsi ogni cinque giorni, si potrebbe ipotizzare che i pagamenti sono stati artificiosamente frazionati al fine di eludere il divieto sulle operazioni in contanti, specie se poi la maggior parte dei contratti sia stata stipulata dall'agenzia con dilazioni temporali più ampie.
NOTA DT79320 DEL 10 OTTOBRE 2012 - LISTE NOZZE
La Nota esamina quindi il caso delle liste nozze: parenti ed amici effettuano un versamento a valere per la prenotazione di un pacchetto turistico da parte degli sposi ed il contratto di vendita e la relativa fattura sarà intestata a questi ultimi.
L'Agenzia rilascerà a ciascun soggetto che versa il proprio contributo una ricevuta, che dovrà essere conservata dall'Agenzia per cinque anni unitamente alla fattura emessa nei confronti degli sposi (peraltro sarà utile che gli sposi conservino la documentazione, potendo essere l'acquisto del pacchetto turistico rilevante ai fini del loro redditometro, per eventualmente dimostrare che la spesa non è stata da loro sostenuta); in presenza di tale documentazione il limite per le operazioni in contanti è riferito al versamento di ogni singolo contributo, cioè qualora il singolo contributo sia inferiore ai 1.000 euro potrà essere versato in contanti.
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