Il Tribunale di Brescia, Dott.ssa Silvia Mossi, con sentenza n. 167/2016 dello scorso 4 febbraio, ha fatto un passo da gigante verso la parità di trattamento fra cittadini italiani e comunitari e gli stranieri extracomunitari.
E' bastato al Tribunale, far corretta applicazione delle fonti del diritto, e dichiarare la supremazia della legge (fonte primaria) sulle fonti regolamentari secondarie. Queste ultime illegittime perché contrarie alle prime, sono state disapplicate, per stabilire che lo straniero può autocertificare, fra le altre cose, anche in merito ai propri redditi prodotti - o non prodotti - all'estero.
Si tratta di una vittoria importante per gli stranieri extracomunitari. Le certificazioni provenienti dai propri Paesi di appartenenza, richieste dalla P.A., spesso sono difficili da ottenere, molto onerose e ritardano ed ostacolano pesantemente i diritti concreti dei richiedenti.
Il caso trattato è relativo all'attribuzione dell'assegno sociale da parte dell' Inps ad una cittadina extracomunitaria titolare del Permesso CE per Soggiornanti di Lungo Periodo, che si era vista negare il beneficio richiesto, avendo la stessa autocertificato i propri redditi effettuati all'estero, ma non anche prodotto le relative certificazioni ed attestazioni dell'Autorità straniera preposta. L'Inps si è difesa sulla base di norme secondarie che tutt'oggi permangono nell'ordinamento e violano i principi di parità di trattamento imposte dalla legge (nazionale e comunitaria).
In sintesi, vediamo quali.
Il principio di parità di trattamento nelle norme di legge nazionali e comunitarie.
Le norme ed i regolamenti di rango inferiore che violano il principio di parità di trattamento.
In poche parole, secondo il Tribunale di Brescia, le norme regolamentari di secondo grado violano i precetti delle norme primarie e pertanto dovranno esser disapplicate.
Peraltro, a sostegno della propria decisione, ricorda il Tribunale che, con l'entrata in vigore del Decreto ISEE (Dpcm 159/2013), il Governo non ha differenziato le DSU presentate dai cittadini italiani e comunitari, rispetto a quelle del cittadini stranieri extracomunitari.
E se è vero che una sentenza non fa primavera, è altresì vero che i principi di diritto correttamente applicati dovranno trovare una presa d'atto da parte dei nostri Amministratori.
Per gli stranieri che dovessero, d'ora innanzi procedere mediante autocertificazioni anche relativamente a situazioni certificabili dalle autorità non italiane, consigliamo di farsi valere con una lettera di messa in mora, intimando, oltre che l'accettazione dell'autocertificazione, anche il risarcimento del danno.
di Claudia Moretti
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