Mercoledì 23 gennaio 2013

Cartelle esattoriali errate o gia' pagate: richiesta sgravio con sospensione immediata delle procedure di riscossione

a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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Cartelle esattoriali errate o gia' pagate: richiesta sgravio con sospensione immediata delle procedure di riscossione

La legge di stabilita' 2013 ha introdotto una interessante novita' che riguarda le cosiddette "cartelle pazze", le cartelle esattoriali palesemente errate perche' relative a crediti inesigibili (prescritti, ga' pagati dal debitore o annullati in giudizio).

Se fino ad oggi ci si doveva affidare alle norme sull'"autotutela" che prevedono la possibilita' di chiedere lo sgravio senza pero' alcuna garanzia sui tempi di risposta e soprattutto senza poter considerare sospesi gli effetti esecutivi della cartella stessa, da oggi, piu' precisamente dal 1/1/2013, in caso di documentato errore si puo' ottenere una immediata sospensione delle procedure di riscossione dietro presentazione di una domanda di correzione o sgravio.
Per precisa disposizione di legge, la sospensione dell'atto deve avvenire subito, prima di procedere all'esame della richiesta.

Questa sostanziale novita' si applica anche alle domande gia' presentate al concessionario della riscossione prima del 1/1/2013, rimaste sospese.
Altra grossa novita' e' che in caso di silenzio dell'ente creditore -da cui deve partire la risposta- protratto per 220 giorni dalla presentazione della domanda, l'atto oggetto di richiesta di sgravio o correzione si considera nullo di diritto.

Indice scheda
ERRORI CHE CONSENTONO DI CHIEDERE LA SOSPENSIONE
PROCEDURA
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA RISPOSTA
CONSEGUENZE PER CHI DICHIARA IL FALSO
SANATORIA PER LE CARTELLE ESATTORIALI DI "BASSO" IMPORTO
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

ERRORI CHE CONSENTONO DI CHIEDERE LA SOSPENSIONE
E' possibile presentare una richiesta di sospensione in questi casi:
- c'e' stata prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo (data riportata sulla cartella);
- c'e' stato un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore (comune in caso di multe, oppure agenzia delle entrate, inps, etc.etc.);
- c'e' stata una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- c'e' stata una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e' stato effettuato un pagamento riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- si e' verificata qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito.

Da notare, quindi, che sono esclusi da questa nuova "procedura" tutti i casi in cui nella cartella vi siano errori che pero' non mettono in dubbio l'esigibilita' del credito, come per esempio errori di calcolo o logici. In questi casi si deve continuare ad affidarsi all'"incerta" strada dell'autotutela, se non direttamente al ricorso giudiziale.

PROCEDURA

1) Presentazione della domanda/dichiarazione
Il debitore deve presentare una domanda/dichiarazione di correzione o di sgravio al concessionario della riscossione (Equitalia o altro) entro 90 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o di un qualsiasi altro atto della riscossione (preavviso di fermo, iscrizione di ipoteca, etc.), per via cartacea o telematica.

Nella dichiarazione deve essere riportato il motivo per il quale si chiede la sospensione (vedi sopra), con allegata documentazione di prova. L'evento puo' riguardare qualsiasi fase della procedura di riscossione, dall'emissione dell'atto che precede la cartella (avviso di accertamento, verbale di una multa, etc.) all'iscrizione a ruolo -con emissione di cartella esattoriale- fino ancora alle fasi successive relative alla riscossione coattiva (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, etc.).
Attualmente non c'e' una modulistica di riferimento, ma crediamo che i vari concessionari della riscossione, Equitalia in primis, si stiano organizzando in merito. E' bene pertanto rivolgersi direttamente ai relativi uffici locali.

Per fare alcuni esempi: si puo' presentare al concessionario domanda di sgravio di una cartella, con ottenimento dell'immediata sospensione della stessa, se essa riguarda un verbale di una multa gia' regolarmente pagata o per la quale e' stato vinto un ricorso. Stessa cosa se si riceve un preavviso di fermo amministrativo e si puo' dimostrare di aver gia' pagato la cartella o che la stessa e' stata annullata da un giudice. Anche in questi casi la procedura DEVE sospendersi alla presentazione della richiesta di sgravio.

2) Sospensione e risposta
All'atto della ricezione della dichiarazione il concessionario deve immediatamente sospendere le attivita' di riscossione relative alla cartella.

Entro 10 giorni poi il concessionario "gira" la richiesta all'ente creditore. Quest'ultimo effettua tutte le necessarie verifiche e invia risposta direttamente al debitore entro ulteriori 60 giorni, tramite raccomandata a/r o via pec (se e' stato fornito il relativo indirizzo o se il debitore e' uno dei soggetti obbligati a munirsi di indirizzo pec).
Nella risposta, che l'ente debitore invia telematicamente anche al concessionario della riscossione, puo' esservi
- la conferma della correttezza della documentazione prodotta con conseguente provvedimento di conferma della sospensione dell'atto o, in alcuni casi, con provvedimento di annullamento dell'atto;
- l'avviso di inidoneita' della documentazione con conseguente ripresa dell'attivita' di riscossione.

Per il debitore/contribuente il termine massimo di invio della risposta da tenere in considerazione e' pertanto di 70 giorni dalla ricezione della dichiarazione da parte del concessionario. Ma le conseguenze negative per l'ente creditore si manifestano molto tempo dopo, precisamente dopo ulteriori 150 giorni. Se il silenzio si protrae per 220 giorni dalla presentazione della domanda/dichiarazione, infatti, l'atto oggetto di richiesta si annulla di diritto.
Nel frattempo, comunque, l'atto rimane sospeso.

Nota bene: Per le domande/dichiarazioni gia' presentate al concessionario prima del 1/1/2013 e ancora sospese a tale data, l'ente creditore deve inviare risposta al debitore richiedente entro il 29/3/2013. L'atto si annulla se il silenzio si protrae fino al 6/8/2013.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA RISPOSTA
E' questa la grande novita' dell'intervento normativo, che distingue questo iter dalla semplice autotutela dove una mancata risposta non aveva alcuna conseguenza sull'atto.

In caso di mancato invio entro 220 giorni dalla data di presentazione della domanda/dichiarazione da parte del debitore al concessionario, infatti, l'atto oggetto della richiesta si annulla di diritto e il concessionario e' automaticamente discaricato della relativa riscossione.

CONSEGUENZE PER CHI DICHIARA IL FALSO
Attenzione, pero'. Questa procedura va utilizzata solo se si e' effettivamente in uno dei casi suddetti e solo dopo aver verificato l'effettivo errore.

Se nella richiesta/dichiarazione viene dichiarato il falso o viene prodotta falsa documentazione, oltre nelle norme penali, si incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% delle somme dovute, con minimo 258 euro.

SANATORIA PER LE CARTELLE ESATTORIALI DI "BASSO" IMPORTO
E' un'altra novita' della legge di stabilita' 2013 che riguarda le cartelle esattoriali.
Il 1/7/2013 saranno considerate nulle tutte le cartelle esattoriali di importo fino a 2.000 euro (comprese sanzioni e interessi) relative a debiti resi esecutivi fino al 31/12/1999. La data in cui il ruolo e' diventato esecutivo appare nella cartella esattoriale stessa.

Ovviamente si parla di cartelle rimaste non riscosse, mai pagate dai debitori, per le quali -chiariamo- l'annullamento avvera' indipendentemente dal fatto che vi siano errori da contestare.
Considerando che la maggioranza delle cartelle di "basso" importo riguardano le multe, a nostro avviso questa disposizione e' una sorta di "pulizia" degli archivi comunali, messa in atto in vista del passaggio delle attivita' di riscossione coattiva dai concessionari ai comuni, che dovranno provvedervi direttamente a partire dal 30/6/2013, salvo ulteriori proroghe.

Un decreto del Ministero dell'economia dovra' definire i dettagli tecnici di tali annullamenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge di stabilita' 2013 (Legge 228/2012) art.1 commi dal 537 al 543. Per la "sanatoria" delle cartelle di basso importo si veda il comma 527.

LINK UTILI
- Scheda pratica LA CARTELLA ESATTORIALE.

di Rita Sabelli

Fonte: www.aduc.it
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