Venerdì 3 agosto 2012

Corso Breve di Diritto Sportivo

a cura di: Studio Legale Avv. Edoardo Ferraro
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Corso Breve di Diritto Sportivo

Nell'imminenza del processo sportivo conseguente ai deferimenti della Procuratore Federale della FIGC Palazzi, per le imputazioni di illecito sportivo e/o di omessa denuncia relative allo scandalo del c.d. "calcioscommesse", che si aprirà il giorno 1 agosto 2012, sembra utile dare un paio di delucidazioni in ordine ai soggetti ed allo svolgimento del procedimento stesso.

Ovviamente ci si  limiterà ad alcune nozioni essenziali relative all'oggetto del procedimento stesso.
Per illecito sportivo si intende "Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo" (art. 7 c. 1  Codice di Giustizia Sportiva - CGS).
L'omessa denuncia riguarda invece il caso di cui all'ultimo comma del predetto art. 7 CGS che prevede che "I soggetti [...] che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC".

Le imputazioni del processo che inizierà il 1° agosto riguardano accuse per partite combinate (a scopo di alterare il risultato o al fine di vincere o far vincere a terzi scommesse sulle partite stesse) nonché mancate denunce da parte di soggetti tesserati FIGC che di tali alterazioni erano venuti a conoscenza.
Entrando nell'analisi dei soggetti del procedimento per illecito sportivo ed omessa denuncia, il ruolo del magistrato inquirente (che nel rito penale è del Pubblico Ministero), è svolto dalla suddetta Procura Federale che, ai sensi dell'art. 32 c. 3  CGS nella persona del Procuratore federale "avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva".
Il Giudice di I grado, nel caso di specie, sarà la Commissione Disciplinare Nazionale la quale, ai sensi dell'art. 30 c. 1 CGS "è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale". La composizione dell'organo è, di norma, un collegio di tre membri (il Presidente più altri due giudici), ma per cause riunite o particolarmente complesse può essere di cinque.

Eventuale giudice di appello sarà la Corte di Giustizia Federale (la cui composizione è di norma di 5 membri, ma può arrivare a 7 per cause riunite o di particolare complessità, ex art. 31 CGS).
In ambito federale non vi sono ulteriori organi giudicanti. Nei procedimenti precedenti, alcuni condannati dalla Corte di Giustizia Federale impugnarono la sentenza al Tribunale Nazionale d'Arbitrato per lo Sport del CONI: tutti i ricorsi vennero respinti.
Il procedimento di cui al CGS ha natura particolarmente celere, tanto che le indagini devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva (art. 40 CGS).  Peraltro la prassi degli ultimi anni ha insegnato come non solo le indagini, ma spesso tutto il procedimento venga concluso prima dell'inizio della nuova stagione sportiva, con l'effetto che i tempi ridotti riducono ampiamente le possibilità di difesa per i soggetti deferiti.

Deve sottolinearsi, infatti, che le maggiori critiche al processo sportivo sono quelle concernenti non solo le tempistiche (da una lettura veloce dell'art. 41 CGS si evince come il Giudice, una volta ricevuti gli atti e verificata la notifica degli stessi da parte della Procura Federale ai soggetti deferiti, "dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. II termine per comparire innanzi all'Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione". Vero che i predetti termini sono minimi ma spesso, nella prassi, corrispondono perfettamente a quelli effettivi, ed ovviamente incidono sulle possibilità di difesa.
Le difese possono poi indicare dei testimoni ("Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali").
Inoltre, "La Commissione disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, della Procura Federale".

Oltre a tali aspetti, appare fondamentale l'aspetto dell'inversione dell'onere della prova. Pur essendo un procedimento sostanzialmente improntato sullo schema penalistico, al contrario di quanto previsto per l'ordinamento penale nel giudizio sportivo il soggetto deferito è considerato responsabile dei fatti ascrittigli, e sta a lui ed alla sua difesa discolparsi e dimostrare che le accuse mosse nei suoi confronti non corrispondono alla realtà.

A prescindere da questioni di garanzia dei diritti costituzionali (pur considerando la specialità e la particolarità dell'ordinamento sportivo), qualsiasi operatore del diritto si rende ben conto quanto complesso possa essere trovare prove a discarico credibili specie perché  vige, di norma, la presunzione sul fatto che i testimoni indicati dai deferiti confermino la versione degli stessi in quanto vogliano evitare a loro volta un deferimento.

Un ultimo accenno va fatto circa le possibili sanzioni. In linea generale "Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva" (art. 16 CGS). La sanzione minima per l'illecito sportivo è di minimo tre anni (art. 7 CGS) mentre per l'omessa denuncia si può arrivare fino ad un anno. Sono previste aggravanti per la recidiva, nonché la possibilità di sconti, anche ingenti, in caso di collaborazione e/o patteggiamento.

Appendice sul patteggiamento

Considerato come la giornata del 01/08/2012 sia stata attraversata dalla cronaca del processo sportivo "scommessopoli", sembra opportuno aggiungere un paio di parole sulla questione del patteggiamento, chiesto in sede processuale da molti dei deferiti tra cui anche Antonio Conte, allenatore della Juventus.
Il Codice di Giustizia sportiva parla di tale istituto in due articoli:

Art. 23 
Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti. 

  1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura. 
  2. L'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. 
  3. L'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è esclusa nei casi di recidiva e nei casi di cui all'art. 7, comma 6. 

Art. 24 
Collaborazione degli incolpati. 

  1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. 
  2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

Come si vede, la prima norma prevede un accordo sulla quantificazione della pena che prescinde dall'ammissione della responsabilità, che deve intervenire tra il deferito e la Procura Federale, per essere poi sottoposto all'organo giudicante che ne dispone l'applicazione, ove ritenga la pena patteggiata congrua.
La seconda norma, al contrario, prevede una ammissione di responsabilità e una collaborazione del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, che poi si vedrà ridotta o commutata la pena su proposta della Procura Federale.

Per inciso, in relazione al caso di specie, la Commissione Disciplinare ha respinto il patteggiamento proposto dai legali di Antonio Conte e accettato dalla Procura (3 mesi + € 200.000 di ammenda), in quanto ritenuta la pena non congrua. Voci giornalistiche indicano come l'organo giudicante possa accogliere una nuova domanda attorno ai 4 mesi + € 100.000 (fonte Tuttosport) ovvero 5 mesi + € 150.000 (fonte Sportitalia).

Alla luce delle diatribe sorte in ogni dove circa il fatto che il patteggiamento preveda comunque un'ammissione di colpa da parte di chi lo richieda (spesso solo per dire che l'allenatore della Juventus è da considerarsi colpevole), si deve precisare che l'art. 23 CGS non prevede alcuna ammissione di responsabilità. Del resto, pure in ambito penale l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) non è considerato tale: questo aspetto è ulteriormente delineato da alcune decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione.
La dottrina e la giurisprudenza tendono ad individuare nel c.d. "patteggiamento" una strategia difensiva sia per il reo che voglia godere di determinati benefici (come la riduzione della pena), sia per l'innocente che ritenga di non potersi difendere adeguatamente nel processo.

Per tale secondo aspetto, non vi è esempio migliore dell'applicabilità al processo sportivo, considerati i tempi stretti per impostare una difesa, i limiti alle prove producibili in giudizio nonché, più importante di tutto, l'inversione dell'onere della prova.

Fonte: http://locusamoenusiuris.wordpress.com
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Edoardo Ferraro

Avv. Edoardo Ferraro

Avvocato
Studio Legale Avv. Edoardo Ferraro
Laureato nel dicembre 2003 in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Padova, con tesi di diritto amministrativo sul tema “I poteri dell'Autorità Garante delle Comunicazioni”. Avvocato dal...
2008, esercita la professione presso il Foro di Padova, in proprio e in collaborazione con lo Studio Legale Bertolo, presso cui ha svolto la pratica professionale dal 2004.
Ha maturato esperienza nel campo del diritto civile (famiglia, contrattualistica, diritti reali), nel diritto penale e nel diritto fallimentare. Ha svolto attività di consulenza presso aziende commerciali, in ordine alla redazione di contratti ed alla risoluzione di controversie in via stragiudiziale.
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