Termine di prescrizione contributi previdenziali
In virtù di quanto disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, il termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali (in precedenza decennale) è divenuto quinquennale a partire dal gennaio del 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza.
Per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane soltanto laddove siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (1).
La contestazione dei debiti previdenziali iscritti a ruolo
Per proporre opposizione ai debiti previdenziali iscritti a ruolo il termine è di 40 giorni previsto ex art. 24 D.lgs. n. 46/99. Decorso tale termine il credito dell'ente previdenziale diviene definitivo e non più contestabile.
Tuttavia il debitore dei contributi, anche oltre il termine di cui all'articolo 24 decreto legislativo 46/99, può contestare il diritto del creditore INPS (e, per esso, dell'Agente della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva degli stessi.
Sarebbe infatti possibile, secondo un recente filone giurisprudenziale, far valere i fatti estintivi della pretesa creditoria, intervenuti successivamente alla formazione e notifica della cartella (titolo esecutivo), mediante ricorso che, avendo natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., può essere proposto in qualsiasi tempo, fino alla conclusione della procedura esecutiva.
In assenza di atti interruttivi della prescrizione (quale, ad esempio, l'ingiunzione di pagamento, ovvero l'atto di pignoramento(2) troverebbe applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
Prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento non opposta nel termine di 40 giorni
Il Giudice del Lavoro di Catania - Sez. Lavoro - Sentenza 29.06.2015, e Sentenza 144 del 20.01.2015, pur non ignorando l'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali, (3) ha condiviso la tesi giurisprudenziale dell'applicabilità del termine quinquennale anche alle ipotesi di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento non opposta nel termine di 40 giorni.
Nell'interpretazione del Tribunale etneo " ... la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato ...".
La cartella esattoriale può, infatti, essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, " ... in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione ... " (cfr. C. Cass. civile, sez. trib.12263/2007).
E d'altra parte " ... neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale, con conseguente inidoneità al giudicato ..." .
Nella stessa direzione si segnala:
Conclusioni
L'azione esecutiva dell'Agente della riscossione rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è quindi soggetta al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto, tutte le volte in cui tra la data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento sia decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza il compimento tempestivo di atti interruttivi, il debitore potrà chiedere con ricorso(4) l'estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione.
Note:
(1) cfr. In questo senso, Cass., sez. lav., 2008, n. 6173; Cass., sez. lav., 2006, n. 26621; Cass., sez. lav., 2005, n. 3846; Cass., sez. Lav. 2005, n. 9962; Cass., sez. lav., 2004, n. 46; Cass., sez. lav., 2003, n. 19334).
(2) Ci si è chiesti di quali strumenti dispone l'Ente creditore per interrompere la prescrizione dell'azione esecutiva. E' stato osservato che se l'Ente creditore intende interrompere la prescrizione dell'azione esecutiva, una volta che la cartella esattoriale si sia consolidata per mancata opposizione, non può farlo attraverso diffide ad adempiere il credito, iscrizioni di ipoteche ex art 77 dpr 602/73 ovvero adozioni di fermi auto, in quanto tali atti sono esclusi dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata ( Cass. S.U. ord. Nn. 2053 e 14701 del 2006, richiamata nella Sent. Cass. S.U. n. 19667/2014).
(3) Una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4338/2014), richiamando Cass. n. 17051/2004, osserva che "una volta divenuta intangibile la pretesa per effetto della mancata opposizione alla cartella esattoriale [..] non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale [..] e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.) trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.".
(4) Abbiamo predisposto un modello di ricorso da proporre, tramite uno studio legale, al Tribunale competente in opposizione avverso l'intimazioni di pagamento riferite ad iscrizioni a ruolo notificate da oltre cinque anni (limitatamente agli importi pretesi a titolo di contributi inps e somme aggiuntive) ed in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione.
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