Composizione della crisi da sovraindebitamento
La legge 27/01/2012, n. 3, titolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento” concede alle persone fisiche di stralciare un indebitamento eccessivo rispetto alle proprie possibilità.
Il debito di cui si chiede la ristrutturazione deve essere stato contratto al di fuori dell’attività d’impresa o professionale per motivi non discendenti dalla volontà del debitore (perdita del lavoro, crisi familiari, infortuni, malattie ecc.) nonostante la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni medesime.
L’istituto, che permette una completa riabilitazione economico-finanziaria al soggetto che se ne avvale, è quindi riservato ai soggetti non fallibili in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi.
Il piano del debitore viene proposto per la sua omologa al Tribunale e consiste in una vera e propria ristrutturazione debitoria, con stralci, da proporre ai creditori.
Ammissione alla procedura
Il debitore può accedere alla procedura se:
L’obbligo del pagamento del debito si <rigenera> nel caso in cui si manifestino utilità rilevanti nell’arco temporale di quattro anni dal decreto di esdebitazione, e nel caso in cui siano sufficienti a pagare almeno il 10 per cento dei debiti (non sono considerate “utilità” i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati).
La valutazione di rilevanza dell’utilità va condotta si base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal Regolamento di cui al D.P.C.M. 150/2013.
Si rammenta che la Legge n. 176/2020, sostituendo l’articolo 6, comma 2, lett. b), L. 27/01/2012 n. 3, ha compiutamente individuato la nozione di “consumatore” ammesso alla procedura che coincide non solo con la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche l’eventuale socio di una delle società regolate nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
Sussistono circostanze al verificarsi delle quali, il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta, vale a dire:
Di estremo rilievo appaiono le novità contenute dal nuovo art. 7-bis, inserito nella Legge istitutiva dalla L. n. 176/2020. E’ stata introdotta la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune, rimanendo comunque distinte le masse attive e passive.
Possono essere considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto.
La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.
Le caratteristiche della domanda e della Relazione OCC
Alla domanda di esdebitazione1 da presentare al Giudice competente (Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore) tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC) - ente terzo ed imparziale che verifica il rispetto dei presupposti normativi e procede alla nomina di un legale che assisterà il debitore nella procedura - occorre allegare:
A tal proposito, l’articolo 4 ter L. 176/2020, ha rivisitato i contenuti della relazione particolareggiata dell’OCC che deve essere allegata alla proposta di piano del consumatore ex articolo 9, comma 3 bis, L. 3/2012.
Oltre agli elementi già descritti la Relazione tecnica deve indicare:
Quest’ultimo elemento che riguarda il cd. <merito creditizio”, cioè l’OCC deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto in debita considerazione del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
Tra l’altro, alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC che deve indicare: percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché indicazioni dei criteri adottati nella formazione delle classi ove previste.
Note:
1 Nei documenti correlati a questo articolo un fac-simile di Ricorso per l’ammissione alla procedura Piano del Consumatore ex art. 12 bis l. 3/12.
Ricorso per l’ammissione alla procedura piano del Consumatore ex art. 12 bis l. 3/12
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rientra tra le procedure di composizione della crisi e si applica alla persona fisica che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia di crisi o di insolvenza.
Evidentemente, non è possibile essere elaborata una traccia di proposta
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