Tuttavia, i prodotti soggetti innovativamente alla normativa RoHS, non vi rientreranno
che:
La nuova direttiva contiene una lista assai ed articolata di tipologie di prodotti esclusi il cui esame è incompatibile con lo scopo pratico e riassuntivo del presente articolo ma che ovviamente andranno esaminate con attenzione dagli operatori al fine di identificare esattamente l' area di onerosità posta loro in capo dalla normativa in esame.
LIMITI DI TOLLERANZA DELLE SOSTANZE VIETATE
Le sostanze vietate ( All. II alla direttiva recast ) sono Mercurio, Cadmio, Piombo, Cromo esavalente, Bifenili Polibromurati ed Eteri di difenile polibromurato ( gli stessi di prima ) : le stesse NON possono essere presenti nelle percentuali eccedenti 0,1% ( quanto al CADMIO 0,01 % ) per peso di materiale omogeneo ( di cui viene data la seguente definizione, che non cambia il concetto già noto alla stregua della direttiva precedente : " ..un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi… " )
Vengono stabilite esenzioni e confermate quelle (numerose) via via stabilite sotto la precedente direttiva ( Allegato III), mentre si istituisce una procedura ad hoc per chiederne di nuove ( Allegato IV ) .
OBBLIGHI DI ACCERTAMENTO ED ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' RoHS DEI PRODOTTI
Qui veniamo al punto più delicato.
Dato che la nuova direttiva RoHS richiama le procedure attinenti all' accertamento ed attestazione della conformità di cui al marchio CE ( nonché in parte quelle sulla sicurezza generale dei prodotti ) , ricordo anzitutto che alla stregua di queste, con riferimento alle tre principali normative di interesse per chi commercializza elettronica civile ( LVD - EMC - RTTE ), il Produttore ( o l' importatore, se si presenta come produttore avendo apposto solo il proprio marchio sul prodotto o comunque modificandolo ) :
a. Accerta ed attesta la conformità del prodotto ( secondo una procedura che può essere semplice, basata sull'auto certificazione, o complessa, con l' intervento di un Organismo Notificato, a seconda dei casi )
b. Appresta una documentazione tecnica, da tenere a disposizione delle Autorità per 10 anni ;
c. Appresta una dichiarazione di conformità, da esibire alle Autorità ( nel caso della D. RTTE una sintesi della stessa deve accompagnare ogni prodotto );
d. Riporta il marchio CE sul prodotto ( o, quando non è possibile, su imballaggio e documentazione di accompagnamento ) ;
e. Riporta sul prodotto o, a seconda dei casi nella documentazione di accompagnamento, indicazioni specifiche previste da fonti varie ( direttive ; guida blu' al marchio CE ; Decisione n. 768/2008/ CE , ecc ), tra cui:
- tipo - lotto - numero di serie sul prodotto ;
- nome ed indirizzo del produttore o di un suo rappresentante nella UE con un unico punto di contatto ;
- istruzioni ed avvertenze in lingua italiana .
A quanto sopra si aggiungono altre obbligazioni stabilite dal Codice del Consumo ai fini della sicurezza dei prodotti ( tra cui ricordo: l' obbligo di ritiro/richiamo dal mercato di prodotti pericolosi ; l' obbligo di tenere un registro dei reclami ).
Quanto all' Importatore ( che non abbia apposto solo il suo marchio sul prodotto, presentandosi in tal caso come Produttore ), questi, ai sensi della normativa CE e di quella sulla sicurezza generale dei prodotti :
a. Deve accertarsi che il Produttore si sia fatto carico di tutti gli adempimenti di cui sopra ;
b. Deve astenersi dall' immettere in commercio prodotti non conformi ed effettuare se del caso misure correttive nonché ritiro / richiamo degli stessi ; in ogni caso egli deve collaborare con le Autorità e fornire ogni informazione richiesta ;
c. Deve conservare per 10 anni una copia della Dichiarazione UE di conformità del Produttore ;
d. Deve tenere un registro degli apparecchi non conformi e dei ritiri/richiami effettuati, informandone i distributori .
Da notare che la Decisone 768/2008 - che in quanto tale ha carattere necessariamente programmatico e ricognitivo ma non cogente - prevede in capo agli importatori un obbligo che ad oggi non è ancora attuale ( mancando leggi nazionali che lo rendano effettivo ), ossia quello di riportare sul prodotto oppure ove non possibile sull' imballaggio o su un documento di accompagnamento il proprio nome, denominazione sociale ed indirizzo .
Orbene, la Direttiva 2011/65/UE estende tutti quanti gli obblighi che abbiamo visto sopra ( sia in riferimento al Produttore che all' Importatore ) anche all' accertamento ed attestazione della conformità RoHS dei prodotti .
Pertanto, sotto un profilo pratico, con l' attuazione in Italia della nuova direttiva RoHS e tenendo conto degli adempimenti già attuati dalle aziende ai fini CE, quanto sopra si tradurrà tra l' altro nelle seguenti innovazioni :
Note:
1 Vedasi in proposito articolo 16 n. 2 della D. 2011/65/UE .
2 D. 2004/104/CE ( EMC) : art. 9.2 + Annex IV n. 2 : D. 2006/95/CE ( LVD ) Annex IIIB ;
RTTE art. 12.4 ( le procedure ex allegati II-III-IV-V comportato necessariamente indicazione nome ed indirizzo del fabbricante )
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