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Giovedì 31 luglio 2014

Limitazione all'uso di contante da parte di stranieri: modifiche dal Senato

a cura di: Studio Valter Franco
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Limitazione all'uso di contante da parte di stranieri: modifiche dal Senato
In sede di conversione in Legge del DL. 24/06/2014 n. 91 il Senato il 25/7/2014 ha introdotto modificazioni alle disposizioni relative al pagamento in contanti da parte di stranieri, introducendo l'articolo 7 sexies di modifica all'articolo 3 del D.L. 2/3/2012 n. 16 convertito nella Legge 26/4/2012 n. 44.

L'iter del provvedimento è presente sul sito della Camera dei Deputati (AC 2568 - AS 1541)- il provvedimento ora è nuovamente all'esame della Camera e, quindi, quanto segue è relativo a provvedimenti non approvati in via definitiva.

NORMATIVA ATTUALE Normativa a seguito delle modifiche proposte dal SENATO
Ns. sunto del 2012
DEROGA CONTANTI PER TURISTI: AL 31 LUGLIO (2012) UNA NUOVA SCADENZA
Aggiornato alla conversione del D.L. 2/3/2012 n. 16 (art. 3) nella Legge 26/4/2012 n. 44 (art. 3) ed al nuovo modello.
 

I cittadini italiani e i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo possono saldare l'importo di acquisti in Italia pagando in contanti sino ad un importo non superiore ai 999,99 euro; per importi superiori il pagamento non può avvenire in contanti ma con mezzo diverso (ad esempio con carte di credito).

Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo - European Union and European Economic Area.

Per i cittadini (chiaramente persone fisiche) di stati membri dell'Unione Europea o dello spazio economico europeo diversi da quelli italiani, residenti fuori dal territorio dello stato, i limiti per il trasferimento del denaro contante sono quelli vigenti nel paese di residenza del cessionario, di colui che effettua l'acquisto. Si applica quindi il limite di trasferimento di denaro contante vigente nel paese di residenza dell'acquirente.

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unico, Repubblica Ceca, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria. Con obbligo di acquisire copia del documento etc. etc. come indicato nella tabella allegata.
Le persone fisiche con cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, possono saldare l'importo di acquisti in Italia pagando in contanti sino ad una somma massima di 15.000,00 euro (art. 3 c. 1 legge di conversione) - di seguito con il termine turisti stranieri si intendono le persone fisiche con cittadinanza diversa, come prima indicato. I residenti in Unione Europea o Spazio economico europeo possono acquistare in contanti sino al limite vigente nel proprio paese di residenza.
Per le operazioni compiute nei confronti di turisti stranieri, a decorrere dal 2 marzo 2012, il commerciante doveva trasmettere il modello di comunicazione "preventiva" (vedi nella tabella adempimenti preliminari) entro il 10 aprile 2012 (Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012 - Modello Provvedimento A.E. del 23 marzo 2012.). Nulla di variato
Ora con Provvedimento del 2 luglio 2012 è stato approvato un nuovo modello di comunicazione, con l'indicazione degli estremi del conto corrente sul quale verranno versati i contanti da parte del commerciante, precisando che qualora tale conto corrente venga variato occorrerà presentare una nuova comunicazione.

Viene anche previsto che coloro che hanno già presentato il modello precedentemente, debbano ripresentare il modello, in via telematica, entro il 31 luglio 2012.
Nulla di variato

Normativa

1. A chi si rivolge la norma Soggetti di cui all'art. 22 e 74 ter del D.P.R. 633/72:
soggetti non tenuti all'emissione della fattura (es.: commercianti al minuto, prestazioni alberghiere, ristoranti, ambulanti, etc.) e agenzie di viaggi e turismo
2. Adempimenti preliminari Il soggetto che intende avvalersi della norma (es.: commerciante al minuto) dovrà preliminarmente inviare comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate secondo modalita' e termini emanati con il provvedimento citato - nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi del conto corrente del commerciante
3. Adempimenti in sede di vendita l commerciante dovra':
- acquisire copia del passaporto del turista straniero
- acquisire autocertificazione del turista straniero redatta ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 nella quale il turista dichiara di non essere cittadino italiano, ne' cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea ne' dello spazio economico europeo e di avere la residenza al di fuori dello stato italiano
4. Riscossione in contanti All'atto della vendita il commerciante incassa somme in contanti superiori ai 999,99 euro - ( ma comunque non superiori ai 15.000 euro o al limite vigente nel paese dell'acquirente)
5. Entro il giorno feriale successivo Il commerciante deve versare su un conto corrente bancario a lui intestato- quello indicato nella comunicazione di cui al precedente punto 2- (non può "trattenere" le somme in cassa) le somme in contanti e consegnare alla banca fotocopia della comunicazione telematica inoltrata all'agenzia delle entrate di cui al precedente punto 2.
6. Ulteriore adempimento I soggetti di cui al punto 1 che si avvalgono delle disposizioni di cui sopra comunicheranno all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle operazioni di importo unitario non inferiore al 1.000 euro con modalità e termini stabiliti con provvedimento dell'A.E.

Il testo dell'autocertificazione del turista straniero, in italiano ed in inglese, è presente nel paragrafo documentazione del programma antiriciclaggio professionisti di Ateneoweb.

Ora tutti questi adempimenti si applicano anche nei confronti di turisti dell'Unione Europea o dello Spazio economico Europeo, per acquisti superiori ai 999,99 euro e nel limite di acquisto in contanti vigente nel Paese di residenza del Turista.

Senza l'assunzione di alcuna responsabilità, i limiti vigenti in altri stati europei sarebbero i seguenti:

  • Spagna 2.500 euro
  • Francia 3.000 euro (500 euro per l'acquisto di metalli)
  • Grecia 1.500 euro
  • Germania: nessun limite
  • Olanda: nessun limite
  • Danimarca - Belgio - Slovenia 13.400 euro
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
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    Il Dlgs. n. 39/2021 ha introdotto l’obbligo per le società e le associazioni sportive, sia dilettantistiche che professionistiche, di dotarsi di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di altre forme di discriminazione. 
    Il termine per adeguarsi scade a 12 mesi dall’adozione da parte delle Fsn/Dsa/Eps delle linee guida per la predisposizione di tali modelli (alcune Fsn si sono attivate a luglio 2023, molte altre ad agosto 2023).

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    L’art. 2479 - bis, comma 2, del c.c. dispone infatti che “se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea”. 
    Con ciò il legislatore riconosce ampia libertà ai soci nel governare statutariamente la materia. Da questa laconica previsione emergono almeno le seguenti considerazioni:

    - l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata può radicalmente escludere la rappresentanza in assemblea;
    - ove non sia diversamente previsto, il socio può nominare, senza alcuna limitazione, un proprio rappresentante per prendere parte all’assemblea e per intervenirvi con voce e voto; 
    - lo statuto della società a responsabilità limitata può variamente limitare, con la massima libertà d’azione, l’esercizio della facoltà del socio di partecipare per delega alle assemblee (ad esempio delega speciale oppure anche procura per una pluralità di assemblee);
    - la cumulabilità di deleghe in capo al medesimo delegato.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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