A decorrere dal periodo d’imposta 2017, così come previsto dall’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, i soggetti passivi IVA hanno l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Tale comunicazione deve essere effettuata con cadenza trimestrale, indipendentemente dal fatto che l’imposta sia versata su:
Si precisa che i contribuenti trimestrali per opzione devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, anche se il relativo versamento viene effettuato in coincidenza con il saldo IVA (i.e. 16 marzo).
I soggetti obbligati, pertanto, devono presentare la comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali avvalendosi del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 62214 del 21/03/2018. Il modello da utilizzate è composto da un frontespizio (composto di due facciate) e da un modulo composto dal quadro VP.
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno. Si ricorda, però, che la comunicazione trimestrale IVA relativa al quarto trimestre può essere effettuata all’interno della stessa dichiarazione IVA mediante la compilazione del quadro VP. Qualora il soggetto passivo IVA decidesse di optare per tale procedura, deve presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio dell’anno successivo al trimestre di riferimento.
La comunicazione trimestrale, che interessa i dati delle liquidazioni IVA effettuate a decorrere dal 2017, deve essere trasmessa telematicamente tramite file xml entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento. I dati relativi al secondo trimestre, invece, dovevano essere trasmessi originariamente entro il 16 Settembre, ma l'art. 3, comma 1 del D.L. 73/2022 ha prorogato tale data al 30 settembre.
L’obbligo si estende a tutti i soggetti passivi IVA ad esclusione dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Inoltre, tra gli altri, risultano esonerati anche:
Per completezza delle informazioni, di seguito i quadri riportati all’interno del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e le informazioni da comunicare:
I soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente, dovranno compilare e trasmettere telematicamente tre moduli (un modulo per ogni mese). I soggetti passivi IVA, invece, che liquidano l’imposta trimestralmente, dovranno compilare e trasmettere telematicamente un unico modulo relativo al trimestre oggetto di comunicazione.
Inoltre, i soggetti passivi IVA che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione rilevante ai fini IVA (né attiva né passiva) non hanno l'obbligo di trasmettere la relativa comunicazione, a condizione che non siano presenti crediti IVA da riportare dal mese/trimestre precedente.
Con riferimento alle operazioni in reverse charge, è doveroso ricordare che l'imponibile dovrà essere riportato tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo solo se detraibile).
L'eventuale invio di una seconda comunicazione successiva alla prima, al fine di correggere errori od omissioni, sostituisce la comunicazione precedentemente trasmessa.
L'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11, comma 2-ter del D.Lgs. 471/97).
La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:
Infine, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97.)
Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
Dottore Commercialista, Revisore Legale, classe 1989, si è laureato in Management Aziendale presso l’Università del Salento nel 2015. Ha lavorato tra le principali società... Leggi di più
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.
In particolare le eccezioni riguardano:
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