A decorrere dal periodo d’imposta 2017, così come previsto dall’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, i soggetti passivi IVA hanno l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Tale comunicazione deve essere effettuata con cadenza trimestrale, indipendentemente dal fatto che l’imposta sia versata su:
Si precisa che i contribuenti trimestrali per opzione devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, anche se il relativo versamento viene effettuato in coincidenza con il saldo IVA (i.e. 16 marzo).
I soggetti obbligati, pertanto, devono presentare la comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali avvalendosi del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 62214 del 21/03/2018. Il modello da utilizzate è composto da un frontespizio (composto di due facciate) e da un modulo composto dal quadro VP.
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno. Si ricorda, però, che la comunicazione trimestrale IVA relativa al quarto trimestre può essere effettuata all’interno della stessa dichiarazione IVA mediante la compilazione del quadro VP. Qualora il soggetto passivo IVA decidesse di optare per tale procedura, deve presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio dell’anno successivo al trimestre di riferimento.
La comunicazione trimestrale, che interessa i dati delle liquidazioni IVA effettuate a decorrere dal 2017, deve essere trasmessa telematicamente tramite file xml entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento. I dati relativi al secondo trimestre, invece, dovevano essere trasmessi originariamente entro il 16 Settembre, ma l'art. 3, comma 1 del D.L. 73/2022 ha prorogato tale data al 30 settembre.
L’obbligo si estende a tutti i soggetti passivi IVA ad esclusione dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Inoltre, tra gli altri, risultano esonerati anche:
Per completezza delle informazioni, di seguito i quadri riportati all’interno del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e le informazioni da comunicare:
I soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente, dovranno compilare e trasmettere telematicamente tre moduli (un modulo per ogni mese). I soggetti passivi IVA, invece, che liquidano l’imposta trimestralmente, dovranno compilare e trasmettere telematicamente un unico modulo relativo al trimestre oggetto di comunicazione.
Inoltre, i soggetti passivi IVA che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione rilevante ai fini IVA (né attiva né passiva) non hanno l'obbligo di trasmettere la relativa comunicazione, a condizione che non siano presenti crediti IVA da riportare dal mese/trimestre precedente.
Con riferimento alle operazioni in reverse charge, è doveroso ricordare che l'imponibile dovrà essere riportato tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo solo se detraibile).
L'eventuale invio di una seconda comunicazione successiva alla prima, al fine di correggere errori od omissioni, sostituisce la comunicazione precedentemente trasmessa.
L'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11, comma 2-ter del D.Lgs. 471/97).
La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:
Infine, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97.)
Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
Dottore Commercialista, Revisore Legale, classe 1989, si è laureato in Management Aziendale presso l’Università del Salento nel 2015. Ha lavorato tra le principali società... Leggi di più
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
Nuova classificazione ATECO 2025
Il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione UE del 10 ottobre 2022 ha aggiornato la classificazione statistica delle attività economiche denominata NACE (Nomenclatura generale delle Attività economiche nella Comunità Europea), introducendo nuove classificazioni volte a rappresentare in modo più puntuale l’evoluzione del tessuto produttivo ed economico internazionale.
Guida fiscale per servizi di coaching e altre consulenze online
I corsi online, specialmente quelli di lingua inglese, stanno diventando sempre più popolari potendo beneficiare di una platea di potenziali clienti su scala multinazionale.
La loro erogazione comporta specifiche considerazioni fiscali e IVA, soprattutto quando sono destinati a privati consumatori nell'Unione Europea (UE) diversi dall'Italia.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi