Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Negli ultimi anni sono stati presentati al Ministero del Lavoro diversi interpelli da parte delle Centrali Cooperative in particolare in merito alla sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori nel caso la cooperativa deliberi la crisi aziendale.
L'Interpello più recente è il n. 1/2013 nel quale la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva si è espressa indicando le seguenti linee:
L'attribuzione al socio lavoratore dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro comporta il riconoscimento alla cooperativa di datore di lavoro che al contempo deve garantire le tutele minime poste a presidio del socio stesso.
Come premesso l'art. 6, comma 1 lett. d) della Legge attribuisce all'assemblea la facoltà di deliberare all'occorrenza un piano di crisi aziendale, volto sì a salvaguardare i livelli occupazionali, ma volto anche a ridurre temporaneamente i trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3, nonché al divieto per l'intera durata del piano di distribuire gli eventuali utili conseguiti dalla società.
Con la sottoscrizione del contratto associativo il socio lavoratore aderisce a tutte le clausole stabilite dal regolamento interno.
Il Ministero del Lavoro ha evidenziato con cfr. nota 14 febbraio 2012 prot. n. 37/2598 e interpello n. 7/2009) il "carattere di eccezionalità della deliberazione aziendale dello stato di crisi, ciò proprio al fine di evitare che vengano perpetrati abusi in danno dei soci lavoratori, stante il principio generale dell'inderogabilità in peius del trattamento economico minimo di cui al comma 1 dell'art. 3 previsto dalla contrattazione collettiva in ordine all'attività prestata dai soci con rapporto di lavoro subordinato".
La Legge 30/2003 ha eliminato la previsione che impediva al regolamento interno di inserire disposizioni derogatorie anche in peius rispetto alle clausole previste dai contratti collettivi rimanendo, per contro, inderogabile la disciplina contrattuale sul trattamento economico complessivo di cui all'art. 3, comma 1.
Il regolamento interno può quindi modificare soltanto aspetti normativi contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore come l'allungamento del periodo di prova e introdurre altri istituti normativi non disciplinati dal contratto collettivo, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento nei confronti dei soci lavoratori (cfr. Cass. sent. n. 22816/2009).
In caso di riduzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno può prevedere l'istituto della sospensione del rapporto di lavoro e delle reciproche obbligazioni contrattuali, evitando così il rischio di eventuali licenziamenti.
In conformità ai principi di trasparenza e parità di trattamento, il Ministero ritiene comunque necessario che "le cause legittimanti la sospensione temporanea dell'attività, per le quali non è presentata richiesta di ammortizzatori sociali, siano specificatamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo statuto. Unitamente alle previsioni di cui sopra, risulta di fondamentale importanza che nell'ambito del regolamento interno siano declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale."
Fonti:
- L. 142/01
- L. 30/2003
- Interpello Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva n. 1/2013
Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.
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La comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese
Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 29 settembre 2023 ha fissato il termine dell’11 dicembre 2023 per procedere alla comunicazione al Registro Imprese del Titolare effettivo.
Versione aggiornata alle FAQ dell'UIF del 20 novembre 2023.
Lunedì 9.10.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023 sull’entrata in vigore del registro dei titolari effettivi.
Ai sensi dell'art. 3, c. 6 D.M. 55/2022, i soggetti obbligati hanno tempo per l’invio telematico dati fino all'11.12.2023 (60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento Mimit che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva).
Soggetti interessati
L'obbligo riguarda circa 1,5 milioni di soggetti. Si tratta di tutte:
Mentre le società e le persone giuridiche private saranno iscritte nella sezione autonoma del nuovo registro, i trust ed i soggetti ad essi affini saranno inseriti nella sezione speciale.
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