Sono convinto dell'utilità del lavoro per uno studente universitario, in quanto elemento di crescita sociale e strumento per la formazione anche personale ed è per tale motivo che ho accolto con soddisfazione la scelta di mio figlio di aderire ad un progetto di studio - lavoro (barista part-time) in ambito universitario.
L'esperienza ha comportato un impegno lavorativo giornaliero di 3 ore e mezza, per 5 giorni la settimana e grazie anche alla prevista flessibilità, non gli ha precluso la possibilità di sostenere regolarmente gli esami universitari, con esiti soddisfacenti.
Scrivo queste brevi note sulla tassazione dei redditi, per mettere però in evidenza una incongruità del sistema, che necessita - a mio parere - di correzione, oltre che di semplificazione.
La complessità della normativa fiscale permette di cogliere l'incongruenza solo districandosi tra i vari commi del DPR 22.12.1986, n. 917, il Testo Unico Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), che cercherò di riportare in modo preciso, per quanto sintetico.
Per il caso esposto è utile la lettura combinata dei seguenti articoli:
L'art. 12 - comma 1 del TUIR regola le detrazioni per carichi di famiglia ed in particolare al comma 1 lettera c) prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda l'importo di euro 950 per ciascun figlio a carico.
Specifica quindi il comma 2 del medesimo articolo 12 che le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
L'art. 15 - comma 1 lettera e) del TUIR prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 % delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria. Precisa inoltre il comma 2 del medesimo art. 15 TUIR che la detrazione spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone a carico.
L'art. 13 - comma 1 lettera a) del TUIR stabilisce il diritto del lavoratore dipendente con rapporto a tempo determinato ad una detrazione minima di euro 1.380 dall'imposta lorda dovuta. La detrazione può arrivare sino a 1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro ed è rapportata al periodo di lavoro nell'anno.
L'art. 11 - comma 1 del TUIR fornisce i parametri per la determinazione dell'imposta lorda ed in particolare indica che l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo l'aliquota del 23 % per il primo scaglione di reddito, ossia il reddito da 1 fino a 15.000 euro.
Applichiamo le norme del TUIR al caso concreto di uno studente universitario, assunto con contratto a tempo determinato per mettere in evidenza l'incongruità del sistema normativo e le conseguenze anche in termini di scelta.
CASO 1
Compenso mensile lordo: euro 500
Periodo di lavoro: mesi 5 -> compenso lordo complessivo euro 2.500
Detrazioni carico di famiglia: euro 950 (in capo ai genitori)
Tasse universitarie: euro 5.000 (in capo ai genitori)
Detrazioni spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria: 19 % dell'importo massimo stabilito dal Ministero. Ipotizziamo importo massimo 3.500 -> importo detrazione euro 665.
Concludiamo con il "bilancio familiare".
Genitori:
tasse universitarie | euro 5.000 |
|
recupero fiscale detrazione carico di famiglia | (euro 950) |
|
recupero fiscale detrazione spese universitarie | (euro 665) |
|
Costo annuo | euro 3.385 |
Studente/lavoratore:
compenso lordo | euro 2.500 |
|
imposta lorda (aliquota 23 %) | euro 575 |
|
detrazione lavoro dipendente | euro 575 |
|
imposta netta | euro 0 |
|
Ricavo annuo | euro 2.500 |
Bilancio familiare:
Costo famiglia | (euro 3.385) |
Ricavo studente | euro 2.500 |
Deficit familiare | (euro 885) |
L'esperienza lavorativa ha arricchito umanamente ed economicamente lo studente e non ha penalizzato la famiglia.
CASO 2
Compenso mensile lordo: euro 500
Periodo di lavoro: mesi 6 -> compenso lordo complessivo euro 3.000.
IL FIGLIO NON E' PIU' A CARICO
Detrazioni carico di famiglia: euro 0 (in capo ai genitori)
Tasse universitarie: euro 5.000 (in capo ai genitori)
Detrazioni spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria: euro 0.
Concludiamo con il "bilancio familiare".
Genitori:
tasse universitarie | euro 5.000 |
|
recupero fiscale detrazione carico di famiglia | euro 0 |
|
recupero fiscale detrazione spese universitarie | euro 0 |
|
Costo annuo | euro 5.000 |
Studente/lavoratore:
compenso lordo | euro 3.000 |
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imposta lorda (aliquota 23 %) | euro 690 |
|
detrazione lavoro dipendente | euro 690 |
|
imposta netta | euro 0 |
|
Ricavo annuo | euro 3.000 |
Bilancio familiare:
Costo famiglia | (euro 5.000) |
Ricavo studente | euro 3.000 |
Deficit familiare | (euro 2.000) |
Ancora una volta le spese gravano sulla famiglia. Lo Stato disincentiva il lavoro dei figli.
Teniamo presente che, per effetto della normativa, uno studente che lavora l'intero anno e percepisce un compenso di 8.000 euro non paga le imposte poiché a fronte di una imposta lorda di 1.840 euro (aliquota 23 %) beneficia di una detrazione d'imposta di euro 1.880.
Non aggiungo commenti, ma spero di aver messo in evidenza l'assurdità della norma, stimolando la necessaria revisione del sistema.
Nato nel 1960, ha conseguito la laurea in Economia e commercio presso l'Università di Parma nel 1983. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1986. Revisore legale. Consulente Tecnico di... Leggi di più
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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