Quindi in conclusione si ritiene che per l'annualità 2008 l'Ufficio potrebbe avere nella sostanza un anno in meno di tempo per effettuare un accertamento ai fini del redditometro, in caso contrario non perverrebbe ad un risultato attendibile ed utilizzabile ai fini accertativi.
Conclusioni
Concludendo si ritiene che la disamina qui brevemente condotta metta già in luce alcuni aspetti tecnici di criticità dello strumento redditometrico. Per non parlare poi delle potenziali ripercussioni che un'altra disposizione della manovra estiva (D.L. 78/2010) in tema di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, potrebbe avere per il contribuente/consumatore in collegamento con la metodologia sintetica di accertamento. Se infatti dovesse essere confermato l'obbligo, per gli operatori Iva, di segnalare all'amministrazione ogni operazione rilevante ai fini iva di importo superiore ad euro 3.000,00, posta in essere anche nei confronti dei privati; certamente sarebbe enorme la mole di dati in possesso dell'amministrazione a fronte di nessun dispiego di forze ed energie sul territorio. Dati freschi ed immediatamente utilizzabili per il sintetico e/o il redditometro, ma, forse, a prezzo di un potenziale (devastante) calo dei consumi. In un periodo di crisi come questo, ci sia permesso: il gatto che si morde la coda.
di Alvise Bullo e Lia Paggi
Dottori commercialisti in Venezia e Chiavari
NOTE:
[1] Si veda art. 38, comma 5 del DPR 600/1973.
[2] Si veda sempre art. 38, comma 5 del DPR 600/1973.
[3] Tra tutte perché definitivamente dirimenti la questione si citano Sentenze 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
[4] Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. d)
[5] Si veda art. 2729 c.c.
[6] In proposito si veda, fra le tante, Cass.n. 9217 del 09/04/2008 secondo la quale "le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, pure in sede di legittimita', atteso che, nella valutazione del legislatore, in ogni altro caso, la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione".
[7] Per maggiori approfondimenti si rinvia a A.Bullo, L.Paggi ne "Il Commercialista Veneto", n. 191, settembre/ottobre 2009 "Accertamento da Studi di Settore e difesa del Contribuente", da pag. 17 e seg.; A. Bullo e F. Dominici: La rilevanza del contraddittorio come strumento di difesa dagli studi di settore in Finanza & Fisco 6/2009; A. Bullo, "Accertamenti da studi di settore verso i professionisti e divieto di presunzioni di secondo grado, in Il Fisco n. 40/2008, da pag. 7183.
[8] Si veda in questo senso C.M. n.23 del 22.06.2006 e n. 32 del 21.06.2004, CTP Torino del 19.12.2007 n. 148 e CTP Bari del 06.02.2009 n. 12.Detta previsione rimane esclusa, secondo CM 29/2009 par.6 e 34/2010 par.5, per le annualità nelle quali gli Studi di Settore siano stati integrati dai correttivi congiunturali disposti in attuazione del DL 29/11/2008 n. 185 poi confermati anche per l'annualità 2009.
[9] Si ricorda che secondo un filone interpretativo le due annualità previste dalla previgente disciplina, dovevano essere consecutive (si veda in tal senso C.M. 9 agosto 2007 n.49/E: "per procedere con l'accertamento sintetico è necessario verificare la sussistenza delle condizioni previste dal predetto quarto comma dell'art.38, cioè che il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discosta per almeno un quarto dal reddito imponibile dichiarato e che tale scostamento è verificato per due annualità consecutive"). In senso contrario Cass. n. 237 del 09/01/2009: "a norma del citato art.38, l'Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, "quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta" e che dall'interpretazione letterale della norma non si ricava che i "due o più periodi d'imposta" devono essere consecutivi, né che essi devono essere necessariamente anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento, essendo sufficiente, secondo la disposizione in esame, che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai precedenti elementi per due o più periodi d'imposta…". La C.M. 12/E del 2010, al punto 8.4 recepisce, cambiando orientamento rispetto a quanto affermato nella citata C.M. 49/E del 2007, quest'ultimo orientamento della Corte di Cassazione.
Docente alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in materia di diritto tributario e in particolare in riferimento al contenzioso tributario. Da agosto 2008 componente della Commissione... Leggi di più
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