La data di scadenza per il pagamento dipende dalla data di immatricolazione del mezzo e dalla regione di immatricolazione. Quindi, con l'esclusione dei motoveicoli, le scadenze sono scaglionate nell'anno per evitare disagi ai contribuenti dovuti alle code agli sportelli. Il bollo può essere pagato presso:
Detto questo a titolo di premessa, va ora ricordato che la prescrizione è un istituto attraverso il quale l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti vantati dall'Amministrazione quando il titolare dei diritti medesimi non provvede al loro esercizio entro il termine previsto dalla legge (Codice civile, articolo 2934 e segg.). Il termine entro cui cade in prescrizione il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il recupero delle tasse automobilistiche che il contribuente non ha provveduto a corrispondere o ha versato in maniera non sufficiente, è il terzo anno successivo a quello in cui si doveva provvedere al versamento. In tema di bollo auto, entrando nello specifico, "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento" (articolo 5 del D.l. 953/82, così come in seguito modificato dall'articolo 3 del D.l. 2/86 convertito nella Legge 60/86). Successivamente lo stesso articolo recita: "Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte". In estrema sintesi quindi il diritto ad operare il recupero della tassa di possesso gravante su autoveicoli e motoveicoli ha una durata pari a tre anni sia per quanto attiene all'attività di accertamento messa in opera dall'Amministrazione finanziaria sia per quella relativa alla riscossione vera e propria delle somme dovute e non regolarmente versate o versate in misura insufficiente. La scadenza del termine prescrizionale sopra indicato viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti in riferimento alla stessa materia. In particolare, anche se l'elenco è da considerarsi non esaustivo sarà opportuno ricordare:
Come si ricorderà, la "tassa di circolazione", una volta divenuta una vera e propria "tassa gravante su possesso del bene costituito dall'autoveicolo o dal motoveicolo e non più tributo correlato al suo utilizzo, è diventata regionale dal 1993, per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è rimasta un tributo di tipo erariale (sempre, ovviamente, correlato al possesso del bene). Vanno in tale ottica attentamente considerati gli eventuali provvedimenti emanati dalle diverse Amministrazioni regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso. A tal proposito è però opportuno rilevare il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare ulteriormente il termine con proprie atti legislativi, cosi come è stato confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione, con la succitata sentenza n. 3658/1997. Assume poi rilevanza anche la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 (depositata il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione dell'imposta di bollo correlata al possesso di autoveicoli o motoveicoli. Il dispositivo emanato infatti, bocciando le leggi di proroga, dichiara che è costituzionalmente illegittimo in particolare l'articolo 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che aveva provveduto a stabilire la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999. La Corte nella sua sentenza ha infatti stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle regioni stesse.
Atti finalizzati all'interruzione della decorrenza dei termini per la caduta in prescrizione del bollo auto
Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio in caso in cui sia stata ricevuto dal contribuente l'atto di notifica dell'avviso di accertamento o la cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali). L'ultimo atto legislativo che è intervenuto in materia, prevedendo proroghe di termini, è il decreto fiscale collegato alla Legge finanziaria 2004 (articolo 37, legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con termine di scadenza intercorrente tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a quest'ultima ultima data.
Occorre poi considerare che in tema di bollo auto, oltre all'avviso di accertamento, anche la stessa cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento del tributo. Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, occorre tenere presente che la notifica al contribuente di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale), seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione - i quali comunque ricominciano dal giorno successivo -, non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, così come è previsto dall'articolo 2953 del Codice civile (si veda in tal senso la sentenza emanata dalla Suprema Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007). Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere a partire dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale). Per concludere in maniera semplificativa, se il contribuente ritiene quindi l'avviso bonario, l'avviso di accertamento o la cartella esattoriale infondata, poiché il diritto di richiesta da parte dell'Amministrazione regionale di competenza non è stato esercitato nei termini previsti, esso ha titolo alla presentazione, direttamente alla propria Regione, tramite raccomandata A.R., di un'istanza finalizzata all'annullamento dell'atto stesso. In caso di ricezione di un avviso di accertamento, ove l'Amministrazione regionale contesti l'omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento, che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di autotutela entro 30 giorni dalla notifica. In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell'istanza in via di "autotutela" (vedi allegato 1) non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria. In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario procederà direttamente all'avvio della riscossione coattiva.
Con l’acuirsi delle difficoltà di natura finanziaria provocate sia dall’attuale difficile congiuntura che dai ritardi nel perfezionamento delle operazioni di pagamento, a fronte dell’esecuzione di prestazioni di cessione di beni e/o di esecuzione di servizi, in un contesto di mancanza di liquidità e di credito bancario per le imprese, il Governo ha ritenuto necessario anticipare l’entrata in vigore delle nuove, più stringenti regole europee in materia di lotta ai ritardi nei pagamenti approvate dall’Unione Europea nel febbraio 2011, rispetto alla scadenza che era prevista per il 16 marzo 2013.
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