Martedì 12 febbraio 2013

Quali sono i tempi di prescrizione del bollo auto in caso di mancato pagamento?

a cura di: Dr. Massimo Pipino
PDF
Quali sono i tempi di prescrizione del bollo auto in caso di mancato pagamento?

La tassa automobilistica, meglio, ma impropriamente conosciuta, come "bollo auto" (in realtà è a tutti gli effetti una vera e propria tassa di possesso) è un tributo locale devoluto a favore dell'Amministrazione regionale di residenza dell'acquirente dell'auto, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana.

Il possesso del mezzo viene desunto dall'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo del medesimo. Va inoltre ricordato che il Legislatore tributario con l'articolo 7, legge n. 99 del 23 luglio 2009 e intervenuto a modificare i commi 29, 30 e 31 dell'articolo 5 del D.L. n. 953 del 1982, definendo definitivamente la natura del tributo in quanto tassa sul possesso ovverosia di tassa cui normalmente è obbligato il possessore a prescindere dall'impiego che il contribuente fa del bene (in precedenza era possibile sfuggire all'obbligo di versamento del "bollo auto" nel caso in cui si fosse stati in grado di dimostrare il non uso del mezzo per un periodo più o meno prolungato dell'anno). Il costo della tassa di circolazione si calcola in funzione di diversi parametri che vanno dalla regione di residenza del proprietario e, di conseguenza, di immatricolazione del veicolo, alla potenza del mezzo espressa in chilowatt (escludendo i decimali), tenendo conto anche di altri fattori, come:

  • Classe d'inquinamento di appartenenza: la classe d'inquinamento (Euro I, Euro II, ecc.), dove tanto minore sarà tale classe e tanto più si pagherà di bollo, soluzione introdotta nel corso dell'2010;
  • Potenza superiore ai 185 kW, denominato anche "Superbollo", dove si ha un aumento calcolato in base alla potenza eccedente i 185 kW del mezzo (20 € in più di tassa per ogni kW in più di potenza del motore del veicolo), tassazione che però si riduce con la vetustà del mezzo fino ad annullarsi a 20 anni di vita dello stesso, soluzione introdotta nel 2012.

La data di scadenza per il pagamento dipende dalla data di immatricolazione del mezzo e dalla regione di immatricolazione. Quindi, con l'esclusione dei motoveicoli, le scadenze sono scaglionate nell'anno per evitare disagi ai contribuenti dovuti alle code agli sportelli. Il bollo può essere pagato presso:

  • Uffici dell'ACI;
  • Uffici Postali;
  • Agenzie di pratiche automobilistiche;
  • Tabaccheria tramite sistema informatico della Lottomatica.

Detto questo a titolo di premessa, va ora ricordato che la prescrizione è un istituto attraverso il quale l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti vantati dall'Amministrazione quando il titolare dei diritti medesimi non provvede al loro esercizio entro il termine previsto dalla legge (Codice civile, articolo 2934 e segg.). Il termine entro cui cade in prescrizione il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il recupero delle tasse automobilistiche che il contribuente non ha provveduto a corrispondere o ha versato in maniera non sufficiente, è il terzo anno successivo a quello in cui si doveva provvedere al versamento. In tema di bollo auto, entrando nello specifico, "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento" (articolo 5 del D.l. 953/82, così come in seguito modificato dall'articolo 3 del D.l. 2/86 convertito nella Legge 60/86). Successivamente lo stesso articolo recita: "Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte". In estrema sintesi quindi il diritto ad operare il recupero della tassa di possesso gravante su autoveicoli e motoveicoli ha una durata pari a tre anni sia per quanto attiene all'attività di accertamento messa in opera dall'Amministrazione finanziaria sia per quella relativa alla riscossione vera e propria delle somme dovute e non regolarmente versate o versate in misura insufficiente. La scadenza del termine prescrizionale sopra indicato viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti in riferimento alla stessa materia. In particolare, anche se l'elenco è da considerarsi non esaustivo sarà opportuno ricordare:

  • la Sentenza n. 3658 del 28 febbraio 1997 (depositata il giorno 28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sezione I Civile;
  • la Sentenza n. 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto:
  • la Sentenza n. 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio:

Come si ricorderà, la "tassa di circolazione", una volta divenuta una vera e propria "tassa gravante su possesso del bene costituito dall'autoveicolo o dal motoveicolo e non più tributo correlato al suo utilizzo, è diventata regionale dal 1993, per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è rimasta un tributo di tipo erariale (sempre, ovviamente, correlato al possesso del bene). Vanno in tale ottica attentamente considerati gli eventuali provvedimenti emanati dalle diverse Amministrazioni regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso. A tal proposito è però opportuno rilevare il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare ulteriormente il termine con proprie atti legislativi, cosi come è stato confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione, con la succitata sentenza n. 3658/1997. Assume poi rilevanza anche la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 (depositata il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione dell'imposta di bollo correlata al possesso di autoveicoli o motoveicoli. Il dispositivo emanato infatti, bocciando le leggi di proroga, dichiara che è costituzionalmente illegittimo in particolare l'articolo 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che aveva provveduto a stabilire la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999. La Corte nella sua sentenza ha infatti stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle regioni stesse.

Atti finalizzati all'interruzione della decorrenza dei termini per la caduta in prescrizione del bollo auto
Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio in caso in cui sia stata ricevuto dal contribuente l'atto di notifica dell'avviso di accertamento o la cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali). L'ultimo atto legislativo che è intervenuto in materia, prevedendo proroghe di termini, è il decreto fiscale collegato alla Legge finanziaria 2004 (articolo 37, legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con termine di scadenza intercorrente tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a quest'ultima ultima data.
Occorre poi considerare che in tema di bollo auto, oltre all'avviso di accertamento, anche la stessa cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento del tributo. Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, occorre tenere presente che la notifica al contribuente di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale), seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione - i quali comunque ricominciano dal giorno successivo -, non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, così come è previsto dall'articolo 2953 del Codice civile (si veda in tal senso la sentenza emanata dalla Suprema Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007). Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere a partire dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale). Per concludere in maniera semplificativa, se il contribuente ritiene quindi l'avviso bonario, l'avviso di accertamento o la cartella esattoriale infondata, poiché il diritto di richiesta da parte dell'Amministrazione regionale di competenza non è stato esercitato nei termini previsti, esso ha titolo alla presentazione, direttamente alla propria Regione, tramite raccomandata A.R., di un'istanza finalizzata all'annullamento dell'atto stesso. In caso di ricezione di un avviso di accertamento, ove l'Amministrazione regionale contesti l'omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento, che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di autotutela entro 30 giorni dalla notifica. In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell'istanza in via di "autotutela" (vedi allegato 1) non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria. In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario procederà direttamente all'avvio della riscossione coattiva.

AUTORE:

Dr. Massimo Pipino

Consulente fiscale di impresa
Conclusi gli studi dell'obbligo mi iscrivo al Liceo Scientifico Vincenzo Gioberti in Torino dove conseguo il diploma di maturità classica nel corso dell'anno scolastico 1978/79 con la votazione di 52/60...
.
Successivamente mi iscrivo alla Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Torino, conseguendo il diploma di laurea nel corso dell'anno accademico 1985.
Quale primo impiego di occupo di analisi tecnica dei mercati mobiliari europei per conto di una commissionaria in titoli denominata CO.GE.TI. Srl. di base a Torino.
Nel giugno 1988 vengo assunto quale responsabile dell'internal auditing presso il Gruppo Rizzoli SpA.: le mie mansioni riguardavano la verifica contabile e di magazzino, nonché le gestione del personale delle agenzie dirette Rizzoli ricomprese nell'area centro-settentrionale della penisola.
Nel settembre 1992 vengo assunto dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino - ANCE Torino come responsabile del settore fiscale e tributario, mansione che ricopro tutt'ora ed in conseguenza della quale faccio parte degli organismi tecnici e di rappresentanza istituzionale di settore sia a livello locale che centrale.
Nel contempo avvio rapporti di collaborazione con il portale specialistico "IL COMMERCIALISTATELEMATICO" per il quale ho redatto nel giro di circa 3 anni oltre 200 articoli di argomento tributario e giuslavoristico. Sempre nel contesto della collaborazione con il "CT" ho redatto diversi e-book prevalentemente di argomento giuslavoristico e per i tipi della casa editrice Maggioli ho realizzato l'anno passato un manuale pratico per la compilazione della dichiarazione annuale IVA testo che avrà una riedizione aggiornata quest'anno.
Attualmente, oltre a curare e scrivere interventi vari per il "CT" ed a curarne una periodica rubrica giuslavoristica, faccio parte della redazione di "FISCUS", il mensile prodotto dal "CT", sul quale ho già avuto modo di pubblicare alcuni interventi.
Recentemente ho avuto modo di entrare nel novero dei collaboratori del sito tematico http://www.finanzaediritto.it/ su cui ho già pubblicato alcuni interventi su temi di natura fiscale e giuslavoristica.
DOCUMENTI CORRELATI:
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS