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Lunedì 4 marzo 2013

Decreto Genitorialita' 22.12.2012 l. 92/2012. Sintesi.

a cura di: Sintesi Studio Associato
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Decreto Genitorialita' 22.12.2012 l. 92/2012. Sintesi.

Introduzione del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. Breve sintesi normativa.

NORME DI RIFERIMENTO

D.lgs. 26 Marzo 2001 n. 151
L. 28 Giugno 2012 n. 92 art.4

    • comma 24, lett. a);
    • comma 25 e 26, lett. a) e b)

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONGEDO DEL PADRE
Articolo 1

  • Il congedo obbligatorio (maternità obbligatoria) e il congedo parentale (ex maternità facoltativa) sono fruibili:
    • dal padre;
    • lavoratore dipendente;
    • entro il 5^ mese di vita del figlio.
  • Congedo obbligatorio (maternità obbligatoria):
    • 1 giorno;
    • fruibile durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso o, in alternativa.
  • Congedo facoltativo (ex maternità facoltativa):
    • 1 o 2 giorni, anche continuativi;
    • è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre;
    • è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre;
  • Tali istituiti si applicano anche al padre adottivo o affidatario;
  • Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità;
  • La disciplina si applica dalle nascite avvenute dal 1^ Gennaio 2013.

TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO E PREVIDENZIALE
DEL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE
Articolo 2

  • Il padre ha diritto, per i giorni di congedo, ad un'indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione;
  • Per quanto riguarda il trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste per il congedo di paternità dagli articoli 20 e 30 D.Lgs. 151/2001.

MODALITA' DI FRUIZIONE
Articolo 3

  • Il padre deve comunicare in forma scritta, al proprio datore di lavoro, i giorni di cui intende fruire, con anticipo non inferiore a 15 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita sulla base della data presunta parto;
  • La forma scritta può essere sostituita dal sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze;
  • Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione;
  • Nel caso di congedo facoltativo il padre allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo;
  • La predetta comunicazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre;
  • I congedi non possono essere frazionati ad ore.

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA
Articolo 4

  • La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in alternativa al congedo parentale (cd. maternità facoltativa) un contributo utilizzabile:
    • per il servizio baby-sitting;
    • o per far fronte alle spese agli oneri della rete pubblica o privata di servizi per l'infanzia accreditati.
  • La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

MISURA DEL BENEFICIO E MODALITA' DI EROGAZIONE
Articolo 5

  • Beneficio: contributo pari ad un importo di 300 euro mensili, per un massimo di 6 mesi , in base alla richiesta della lavoratrice madre;
  • Modalità di erogazione:
    • per il servizio baby-sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (cd. voucher);
    • per la fruizione di servizi all'infanzia pubblici o privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, dietro esibizione della documentazione attestante.

MODALITA' DI AMMISSIONE
Articolo 6

  • Come accedere al beneficio:
    • la madre lavoratrice presenta domanda all'INPS indicando a quale delle due opzioni (baby-sitter o servizi pubblici o privati per l'infanzia) intende accedere e di quante mensilità intende usufruire -> ne conseguirà una riduzione delle mensilità di congedo parentale;
    • L'INPS per gli anni 2013, 2014, 2015 prevede che le domande siano presentate in un determinato arco temporale stabilito a livello nazionale;
    • successivamente, per gli anni 2014 e 2015, l'INPS potrà valutare un'eventuale frazionamento delle procedure di ammissione ai benefici, con consequenziale e correlato frazionamento delle risorse disponibili.
  • Possono partecipare ai bandi:
    • le lavoratrici i cui figli sono già nati;
    • le lavoratrici per le quali la data presunta parto sia fissata entro 4 mesi dalla scadenza del bando medesimo.

Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all'art. 10 del presente decreto, per gli anni 2013, 2014, 2015 alla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore della situazione economica equivalente al nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con priorità per i nuclei familiari con ISEE più basso e, a parità di ISEE, in ordine di graduatoria;
Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro 15 giorni dalla scadenza del bando;
Entro i 15 giorni, le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo al servizio di baby-sitting, potranno recarsi, presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti.

ECLUSIONI E LIMITAZIONI
Articolo 7

  • Non sono ammesse al beneficio le madri lavoratrici che, in riferimento al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà:
    • risultino esentate totalmente dal pagamento per i servizi pubblici o privati per l'infanzia;
    • usufruiscano dei benefici di cui all'art. 19 comma 3 D.L. 4 Luglio 2006 n. 223 conv. in L. 4 Agosto 2006 n. 248;
    • le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici in maniera proporzionata all'orario di lavoro;
    • le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici per un massimo di 3 mesi.
  • Se il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo, è prevista la restituzione delle somme percepite.

PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELENCO
Articolo 8

  • L'INPS provvede alla redazione di apposite istruzioni pubblicate sul sito www.inps.it:
    • sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione;
    • sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.
  • Dopo la pubblicazione, le strutture pubbliche o private che offrono servizi all'infanzia, potranno presentare on-line, all'INPS, domanda di iscrizione nel suddetto elenco. L'elenco sarà aggiornato in tempo reale dall'INPS.
  • La madre lavoratrice che intende richiedere il beneficio presso servizi all'infanzia è comunque tenuta, prima di fare la domanda, a verificare la disponibilità dei posti presso le strutture pubbliche o private accreditate.

RIDUZIONE DEL CONGEDO PARENTALE
Articolo 9

  • La fruizione dei benefici comporta, per ogni quota mensile, una corrispondente riduzione del congedo parentale. Per la rideterminazione del congedo stesso, l'INPS comunicherà al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

MONITORAGGIO DELLA SPESA E COPERTURA FINANZIARIA
Articolo 10

I benefici sono posti nel limite di 20milioni di euro annui per 2013, 2014, 2015.
Il monitoraggio dell'andamento della spesa verrà posto in essere dall'INPS e comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche al fine di valutare una revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.

AUTORI:
Autore AteneoWeb: Rag. Francesco Geria

Rag. Francesco Geria

Consulente del Lavoro
Sintesi Studio Associato
Consulente del Lavoro dal 1991. Socio fondatore di Sintesi Studio Associato di Vicenza. Oltre alla gestione e amministrazione del personale si occupa in particolare della disciplina del rapporto di lavoro...
nelle Cooperative, Agricoltura e Autotrasporti.
Specializzato in Diritto del Lavoro nelle procedure concorsuali quale coadiutore di curatori fallimentari e commissari giudiziali nei fallimenti e concordati preventivi o fallimentari.
Da Ottobre promotore e pubblicista nel blog www.labortre.wordpress.com
Collabora con Il Sole 24 Ore quale pubblicista sulla rivista “Guida Lavoro” e “Corriere delle Paghe”.
Svolge attività di convegnistica in materia giuslavoristica in tutta Italia nell’ambito della formazione continua per i Consulenti del Lavoro in collaborazione con i vari Ordini e Associazioni provinciali.
Autore AteneoWeb: Dott.ssa Valentina Fin

Dott.ssa Valentina Fin

Consulente del Lavoro
Sintesi Studio Associato
Laureata in “Consulenti del Lavoro” dal 2012 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Padova. Svolge la pratica in Consulenza del Lavoro presso Sintesi Studio Associato di Vicenza e in stretta collaborazione...
con Francesco Geria.
Accreditata presso il Ministero di Grazia Giustizia quale Mediatore Civile e registrata presso l’elenco di TendCom srl.
Oltre alla gestione del personale, si occupa degli approfondimenti normativi e giuslavoristi dello studio.
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