3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: per ogni milione di lire o frazione di milione sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta "100" e' sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";
3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille
4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonche ' cambiali finanziarie: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille
5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille
6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille
7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:
a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;
b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille
8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.) dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796): per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille
4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: per ogni mille lire ad anno sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta "6" e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni anno";
comma 1 lettera a - ASSEGNI CIRCOLARI - a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni mille lire ad anno 6 per mille per ogni anno
comma 2 - VAGLIA CAMBIARI e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonchè vaglia cambiari della Banca d'Italia: per ogni mille lire ad anno 4 per mille per ogni anno
5) all'articolo 14, comma 1, le parole: "quando la somma non supera lire 100.000" e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000", nonche' i corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000" sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la somma non supera euro 129,11" e "euro 1,29";
Testo precedente dell' articolo 14 comma 1
Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare: - RICEVUTE BANCARIE
Quando la somma non supera lire 100.000 lire 1000
Oltre lire 100.000 fino a lire 250.000 lire 2000
Oltre lire 250.000 fino a lire 500.000 lire 4000
oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000 lire 7.000
oltre lire 1.000.000 lire 10.000
Testo aggiornato dell' articolo 14 comma 1
Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti , nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare:
Quando la somma non supera euro 129,11 (ex lire 250.000) euro 1,29
Oltre lire 250.000 fino a lire 500.000 lire 4000 (euro 2,07)
oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000 lire 7.000 (euro 3,62)
oltre lire 1.000.000 lire 10.000 (euro 5,16)
6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e l'importo di lire "100" e' sostituito dal seguente: "0,1 per mille";
art. 29 comma 1. Titoli di credito provenienti dall'estero:
c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'art. 15, lettere g) e h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione 0,1 per mille
NON RISULTA VARIATO L'ARTICOLO 13 DELLA TARIFFA, CHE PREVEDE L' ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA DI BOLLO IN MISURA PARI AD EURO 1,29 PER QUIETANZE ETC., AD ESEMPIO PER QUIETANZE RELATIVE A VERSAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE IN CONTRATTI NON SOGGETTI AD I.V.A. O FATTURE NON SOGGETTE AD I.V.A., NE' IL LIMITE DI 150.000 LIRE (ORA EURO 77,47) PER L'ESENZIONE DA BOLLO.
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