La comunicazione al Registro delle Imprese va effettuata in via telematica, direttamente dalla società o attraverso un intermediario abilitato.
Nella corrispondenza e negli atti delle società controllate deve essere indicata la società capogruppo cui fanno capo. Gli amministratori che omettessero gli adempimenti richiesti sono responsabili nei confronti dei soci e dei terzi per i danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia procurato.
La norma prevede inoltre che nella nota integrativa la società controllata debba esporre un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della capogruppo.
Nella relazione sulla gestione, gli amministratori della stessa devono indicare i rapporti intercorsi con la capogruppo e con le altre società del gruppo, nonché l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento del gruppo ha avuto sia sull'esercizio dell'impresa sociale sia sui suoi risultati.
Sempre nella relazione sulla gestione, secondo l'art. 2497 ter., gli amministratori delle società controllate devono analiticamente motivare e puntualmente indicare le ragioni e gli interessi della direzione unitaria della controllante che hanno influenzato le decisioni assunte dalla società figlia.
La norma non specifica di quali decisioni della controllata si tratti, e quindi si deve considerare qualsiasi disposizione influenzata dalla politica del gruppo, siano esse delibere di assemblea, delibere del consiglio di amministrazione o decisioni dell'amministratore delegato.
Questa norma giustifica la volontà del legislatore di rendere trasparente il trasferimento nella società controllata di decisioni prese al di fuori e al di sopra di essa, volte a realizzare interessi apparentemente esterni alla società figlia ma corrispondenti all'interesse più generale del gruppo complessivamente considerato.
L'art. 2497-quater prevede in alcune fattispecie un diritto di recesso per il socio di minoranza della società soggetta alla direzione e coordinamento di un'altra società che ne esercita il controllo. In particolare il socio di minoranza può recedere:
Queste ipotesi di recesso vanno ad aggiungersi a quelle previste in generale dall'art. 2437 c.c. per le S.p.a. e S.a.p.a. e dall'art. 2473 per le S.r.l.
Infine l'art. 2497-quinquies prevede che il rimborso dei finanziamenti effettuati alla partecipata dalla società che esercita la direzione o il coordinamento (in genere la controllante), o effettuati da altri soggetti sottoposti alla stessa società, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, applicando, nel caso in esame, a tutte le società di capitali (S.r.l., S.p.a. o S.a.p.a.) soggette a direzione e coordinamento, la stessa disposizione prevista dall'art. 2467 per i finanziamenti soci delle S.r.l.
Si precisa che l'attività di direzione e coordinamento di società è esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque detengono un controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Sono considerate società controllate:
1. società di cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Le disposizioni sopra citate si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.
Fonti:
Nato nel 1967, ha conseguito la laurea in Economia e commercio presso l'Università di Parma nel 1991. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza dal 1993. Revisore Legale. Consulente... Leggi di più
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