Di seguito si analizzano una per una le sopracitate novità alla luce dei primi chiarimenti interpretativi forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro sopracitata.
APPOSIZIONE DEL TERMINE CON ESTENSIONE DELL' "ACAUSALITA'"
Con le modifiche apposte all'art.1 del D.Lgs. n.368/2001 è stata data la possibilità di non inserire la motivazione del tempo determinato, rendendo possibile l'instaurazione un rapporto di lavoro a tempo determinato "acausale" per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, purchè la durata del singolo rapporto di lavoro comprese proroghe non superi 36 ore. Risulta confermato invece che l'apposizione del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato risulti sempre da atto scritto.
Il Ministero del Lavoro spiega che il fatto che il rapporto di lavoro a tempo determinato possa effettuarsi per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione sottolinea che la non necessarietà di fornire i motivi del ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato è riconosciuta in via generale. La riflessione che ne può derivare è che talvolta, il fatto di fornire il motivo del tempo determinato, anche se non ritenuto necessario dalla nuova normativa, può risultare utile per favorire la comprensione del ricorso a tale istituto.
LIMITAZIONI NUMERICHE DEL RICORSO AL TEMPO DETERMINATO
La nuova normativa ha introdotto un limite quantitativo legale al ricorso del rapporto di lavoro a tempo determinato che, se non rispettato, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
Il nuovo primo comma dell'art.1, D.Lgs.n.368/2001 prevede che, in assenza di specifica disciplina prevista dal CCNL applicato, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ogni datore di lavoro non può superare il limite del 20 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno si assunzione.
Il Ministero fornisce precisazioni in merito di seguito riportate.
PROROGHE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
La prorogabilità del termine, con il consenso del lavoratore, è possibile fino ad un massimo di cinque volte nel limite di durata massima del singolo contratto di 36 mesi, a condizione che riguardi:
Va sottolineato che queste nuove regole valgono "indipendentemente dal numero dei rinnovi",quindi, nel caso di successione di più contratti a termine conclusi tra le stesse parti e con mansioni equivalenti, sono possibili un numero di proroghe fino a 5, anche se ad esempio tutte utilizzate nel primo contratto instaurato.
Dunque in caso di instaurazione di un nuovo contratto a tempo determinato non riferito a mansioni equivalenti, non si contano le precedenti proroghe.
Il rinnovo contrattuale si differenzia dalla proroga poiché comporta, alla scadenza del precedente contratto a termine la stipula di un nuovo contratto nel rispetto degli intervalli temporali di legge che devono trascorrere tra il precedente e il successivo contratto a termine.
Il Ministero precisa che i rapporto di lavoro a tempo determinato stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto, 21 marzo 2014, rimangono soggetti alla precedente normativa che consentiva una unica proroga al termine del contratto di lavoro a tempo determinato solo qualora la durata iniziale di tale contratto era inferiore a 36 mesi. Pertanto, in tale caso, si potrebbe ritenere che per usufruire della nuova possibilità normativa di massimo 5 proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato, si debba far terminare lo stesso, far trascorrere la pausa obbligatoria e poi riassumere il lavoratore.
DIRITTO DI PRECEDENZA
Le ipotesi in cui si verifica il diritto di precedenza sono le seguenti:
(Fonti: D.Lgs. n.368/2001, Legge n.78/2014 di conversione, con modificazioni del D.L. n.34/2014 (c.d. "Jobs Act"), Circolare del Ministero del Lavoro n.18 del 30 luglio 2014)
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