Giovedì 11 dicembre 2014

L'auto-riciclaggio

a cura di: Studio Valter Franco
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L'auto-riciclaggio

Brevi appunti e sintesi sull'introduzione dell'articolo 648-ter 1 nel Codice Penale.

Dall'audizione del 25 novembre2014 del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - dott. Claudio Clemente - alle commissioni riunite 2^ Giustizia e 6^ Finanze e Tesoro - del Senato della Repubblica

"…l'immissione nel circuito produttivo di capitali illeciti determina distorsioni nei meccanismi di allocazione delle risorse e incide sul corretto funzionamento dei mercati, alterando la concorrenza tra i singoli operatori economici."

".. si può configurare l'ipotesi paradossale in cui l'autore del reato presupposto può non incorrere in alcuna responsabilità penale per le condotte riciclatorie commesse, mentre il soggetto destinatario degli obblighi cui esso si è rivolto può essere sanzionato per omessa segnalazione dell'operazione sospetta"

"Il sistema di prevenzione pone a carico degli operatori sanzioni, anche penali, severe e non sempre commisurate alla natura e alla gravità delle violazioni. La UIF ha rappresentato in più occasioni l'esigenza di una completa revisione dell'apparato sanzionatorio antiriciclaggio, attraverso la previsione di sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive."


I brevi appunti che seguono sono stati redatti anche traendo spunto dal testo dell'audizione di cui sopra.
Si è cercato di utilizzare termini "semplici" in modo da consentire una facile comprensione.

Il riciclaggio e l'auto-riciclaggio
Il riciclaggio è il reato compiuto da chi utilizza del denaro di colui che l'ha ricavato compiendo un reato e lo impiega in attività lecite, economiche e/o finanziarie, facendo apparire il denaro di provenienza "legale" ed ostacolando quindi la provenienza delittuosa della somma.
In pratica il reato di riciclaggio prevede che vi siano due distinte figure:

  • colui che ha compiuto il reato da cui ha ricavato le relative somme (di seguito definito reo)
  • l'altra persona che "ricicla" le somme

Nei confronti della persona a) - il reo, colui che ha compiuto il reato - il procedimento giudiziario viene attivato mediante contestazione del reato stesso c.d. "reato presupposto" (per usare esemplificazioni semplici "il rapinatore viene giudicato in base al reato di rapina") mentre nei confronti della persona b) - il "riciclatore" - il procedimento giudiziario viene attivato mediante contestazione del reato di riciclaggio (previsto e punito ai sensi dell'art. 648 bis Codice Penale).

Sinora l'utilizzo da parte del reo dei proventi dalla condotta delittuosa non veniva punita autonomamente, non era prevista una pena ad hoc per l'auto-riciclaggio: tale utilizzo era ritenuto penalmente irrilevante in quanto rappresentava una naturale prosecuzione del reato presupposto.

Con l'introduzione nel Codice Penale dell'articolo 648 - ter - 1 il reo (colui che compiuto il reato e ricavato le somme dal reato) viene sottoposto a giudizio per

  • il compimento del reato specifico da cui ha ottenuto le somme (c.d. presupposto)
  • il reato di "auto-riciclaggio", perché impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le due pene si cumulano: "La scelta di adottare un doppio livello di punizione in ragione della gravità del reato presupposto assimila il regime dell'auto-riciclaggio a quello del riciclaggio".

Occorrerà poi attendere pronunce Giurisprudenziali per comprendere esattamente il significato di alcuni termini utilizzati nel testo dell'articolo 648-ter-1, ad esempio l'esatto significato di "ostacolare concretamente": se le somme derivanti dal reato venissero versate su un conto corrente bancario (salvo il controllo riciclaggio effettuato dalla Banca) e non venissero investite in titoli (che sicuramente sono attività finanziarie) si ricadrebbe o meno nell'ipotesi di "ostacolare concretamente" ?

Anche la previsione contenuta nel terzo comma sicuramente genererà dubbi interpretativi "Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale."

L'auto- riciclaggio e l'evasione fiscale
In presenza di alcuni reati tributari (ad esempio nel caso di supero delle soglie per dichiarazione infedele, oppure di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e nel caso di impiego delle somme "evase" in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative - in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, oltre alle specifiche sanzioni penali previste per il reato di evasione fiscale, si sommeranno le sanzioni penali relative all'auto-riciclaggio, ora previste dall'articolo 648-ter-1 del Codice Penale, salvo che le somme derivanti dall'evasione vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto Art. 2 del Dlgs. 231/2007

  1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
    a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
    b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
    c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
    d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
  2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
  3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
  4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
  5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
  6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 648 bis Codice Penale -Riciclaggio
[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
[III]. La pena è diminuita [se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 648-ter.1 Codice Penale -Autoriciclaggio
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

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