La parte quindi prima di iniziare una causa dovra', a pena di improcedibilita', tentare la negoziazione assistita rivolgendosi ad un avvocato.
Esclusioni
Data la regola generale, la legge prevede poi una serie di importanti eccezioni. La negoziazione assistita NON e' infatti obbligatoria nei seguenti casi:
Negoziazione assistita, cosa vuol dire
Prima di iniziare la causa, l'avvocato scrivera' alla controparte, invitandola a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L'invito dovra' essere firmato anche dalla parte - e la sua firma autenticata dal legale - e dovra' specificare l'oggetto della controversia, avvertendo che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto potranno essere valutate dal giudice ai fini delle spese di giudizio.
A questo invito la controparte potra' reagire in tre modi:
In quest'ultimo caso le due parti, con i propri avvocati stipuleranno in forma scritta una "convenzione di negoziazione assistita", vale a dire un accordo con cui si impegnano entro un termine in essa stabilito a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere stragiudizialmente la controversia. Tale termine non deve essere inferiore a un mese, né superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti.
Se si raggiunge un accordo esso diventera' titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e dovra' essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, 2° comma, c.p.c. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo entro il termine stabilito nella convenzione di negoziazione assistita la parte potra' iniziare l'azione giudiziale.
Cosa succede se si inizia una causa senza aver invitato la controparte alla negoziazione assistita?
Il mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita e' causa di improcedibilita' della domanda posta in giudizio. L'improcedibilita' deve essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza.
Quando, d'ufficio o su istanza della controparte convenuta in giudizio, il giudice verifica che la negoziazione non è stata esperita, assegna un termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito.
Nel caso invece il giudice rilevi che la negoziazione assistita e' stata iniziata ma non conclusa, poiche' non e' ancora scaduto il termine individuato nella convenzione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine.
Rapporti con la mediazione obbligatoria
La negoziazione assistita non sostituisce la mediazione obbligatoria nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010., che resta per le cause per le quali e' gia' prevista. Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia connessa ad altra domanda per la quale e' prevista la mediazione obbligatoria, ad esempio l'accertamento di un diritto e il pagamento di una somma di denaro in ragione di tale accertamento, occorrera' seguire la sola procedura di mediazione obbligatoria.
Costi della procedura e primi commenti
Riteniamo che il solo invito alla negoziazione non comportera' per le parti costi particolari, considerato che in linea di massima prima di iniziare una causa l'avvocato scrive alla controparte una lettera con la funzione di mettere in mora la controparte al fine di ottenere una risoluzione stragiudiziale o il pagamento spontaneo. L'invito ben potra' essere contenuto (con i requisiti suelencati) in questa missiva, senza particolari costi aggiuntivi. Inoltre, nei casi in cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non sono dovuti compensi quando la parte è nelle condizioni di potere accedere al patrocinio a spese dello Stato.
Laddove ci fosse poi la stipula di una convenzione e il raggiungimento di un accordo soddisfacente per entrambe le parti si risparmierebbero i costi del giudizio, sia in termini di spese vive (contributo unificato) che di proprie spese legali, che di esposizione alla condanna al pagamento delle spese legali altrui. Inoltre, si definirebbe subito una controversia i cui tempi giudiziali non sono mai preventivabili, anzi, sono tendenzialmente molto lunghi se si considera anche la possibilita' dell'appello.
Ma non c'era certo bisogno del decreto legge sulla negoziazione assistita per "scoprire" che ottenere soddisfazione del proprio credito stragiudizialmente e' preferibile ad avviare un giudizio civile. Cio' che invece potrebbe produrre concreti vantaggi sarebbe l'effetto deterrente di una effettiva condanna alle spese della parte soccombente, che induca la controparte che intende resistere al giudizio a soli fini dilatori a negoziare per evitare conseguenze economiche penalizzanti.
Un simile effetto deterrente e' contenuto nel decreto legge solo in termini possibilistici: si legge infatti all'art. 4 che la mancata adesione alla negoziazione assistita "puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio".
"Puo'", non "deve".
Viene meno cosi', a nostro avviso, il senso dell'introduzione delle negoziazione assistita, che diventa un inutile duplicato delle procedure gia' esistenti, del tentativo di conciliazione davanti al giudice gia' previsto dall'art. 185 del codice di procedura civile, della proposta di conciliazione del giudice gia' previsto dall'art 185 bis del codice di procedura civile, della mediazione civile (re)introdotta con il d.lgs. 28/2010 e di tutti i vari strumenti di ADR, che non potranno funzionare appieno fintantoche' alla soccombenza non saranno ricollegati reali effetti economici negativi, dalla condanna alle spese ai risarcimenti "punitivi", introdotti con d.lgs. 69/09 (art. 96, ultimo comma: "in ogni caso il giudice puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata"). Anche in quest'ultimo caso, si noti, il giudice "puo'".
di Emmanuela Bertucci
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Lavoratori subordinati sportivi: iscrizione Inail entro il 30 novembre
Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale.
La circolare Inail del 27 ottobre 2023 n. 46 indica anche quali sono i soggetti non tutelati.
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