Obbligazioni emesse da società non quotate
L'applicazione della ritenuta del 12,5% in luogo a quella del 27% sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse da società le cui azioni non sono quotate dipende, in primo luogo, dalla scadenza del prestito:
La norma intende chiaramente evitare che società a ristretta base azionaria possano utilizzare lo strumento del prestito obbligazionario con tassi che superano i rendimenti medi di mercato per ridurre artificiosamente il reddito e imputare i proventi ai soci, i quali sarebbero tassati con un'aliquota notevolmente inferiore.
A norma dell'art. 26 comma 4 del DPR 600/1973 , la ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
La ritenuta viene invece applicata a titolo d'imposta negli altri casi.
Obbligazioni emesse da banche e da società quotate
Per le obbligazioni emesse da questi soggetti trova applicazione il regime introdotto dal D.Lgs. 1° aprile 1996 n° 239 che prevede un trattamento fiscale differenziato a seconda della natura del soggetto che percepisce gli interessi. In particolare è applicata un'imposta sostitutiva del 12,5% nei confronti dei soggetti cd. "nettisti" :
- Persone fisiche, anche se esercitano attività d'impresa;
- Società semplici e associazioni professionali;
- Enti non commerciali;
- Soggetti esenti IRES
L'applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei suddetti nettasti compete solo qualora la scadenza dei prestiti non sia inferiore a 36 mesi ( banche ) e a 18 mesi ( società quotate ) ;
Per gli interessi percepiti dagli altri soggetti, cd. "lordisti":
- Società commerciali sia di persone che di capitali
Non sono invece previsti prelievi alla fonte e il reddito così imputato sconta l'imposizione ordinaria in sede di dichiarazione.
Schema di sintesi - Regime fiscale delle obbligazioni per l'obbligazionista
Percipienti |
Titoli di grandi emittenti |
Titoli di società non quotate |
|
Scadenza inferiore a 18 mesi |
Scadenza non inferiore a 18 mesi |
||
Persone fisiche |
Imposta sostitutiva del 12,5%[1] |
Ritenuta a titolo d'imposta del 27%[2] |
Ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia)[3] |
Società semplici |
Imposta sostitutiva del 12,5% |
Ritenuta a titolo d'imposta del 27% |
Ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia) |
Snc, Sas |
Nessuna ritenuta |
Ritenuta a titolo d'acconto del 27% |
Ritenuta a titolo di acconto del 12,5% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia) |
Società di capitali e enti commerciali |
Nessuna ritenuta |
Ritenuta a titolo d'acconto del 27% |
Ritenuta a titolo di acconto del 12,5% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia) |
Enti non commerciali |
Imposta sostitutiva del 12,5%[4] |
Ritenuta a titolo d'imposta del 27% |
Ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia) |
[1] Se le obbligazioni sono detenute quali beni d'impresa l'interesse concorre alla formazione del reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva pagata può essere scomputata dall'imposta dovuta.
[2] Se le obbligazioni sono detenute quali beni d'impresa la ritenuta è applicata a titolo d'acconto.
[3] Se le obbligazioni sono detenute quali beni d'impresa la ritenuta è applicata a titolo d'acconto.
[4] Se le obbligazioni sono detenute quali beni d'impresa l'interesse concorre alla formazione del reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva pagata può essere scomputata dall'imposta dovuta.
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