Chi si occupa di risk management, come il sottoscritto, non può non partire dal framework "Enterprise Risk Management" elaborato dal CoSO (Committee of Sponsoring Organizations) per cercare di spiegare le relazioni tra programmi di prevenzione degli infortuni (ex D.Lgs. 81/08) e programmi di prevenzione dei rischi-reato (ex D.Lgs. 231/01).
In termini estremamente sintetici e (si spera) pratici, può dirsi che l'ERM si propone alle aziende come modello che consente al management di affrontare efficacemente le incertezze (interne e esterne) e i conseguenti rischi e opportunità che un'azienda si trova a fronteggiare, accrescendo così la capacità di conseguire i propri obiettivi e, pertanto, il valore a beneficio dei propri azionisti, così come in favore dei clienti, dipendenti e ulteriori portatori di interessi.
Oltre agli obiettivi strategici, secondo l'ERM ai fini della creazione del massimo valore è fondamentale il conseguimento degli obiettivi riconducibili alle seguenti categorie:
E' dunque immediato pensare che entrambi i programmi di prevenzione degli infortuni (ex D.Lgs. 81/08) e dei rischi-reato (ex D.Lgs. 231/01) rispondano prevalentemente ad obiettivi riconducibili all'ultima categoria: conformità ai requisiti normativi cui l'azienda è soggetta.
Ciò è sicuramente corretto, anche se è opportuno effettuare alcune precisazioni che, a parere di chi scrive, possono spiegare le relazioni tra i programmi di prevenzione in discussione.
Per concludere, riprendendo il framework ERM, si può affermare che i programmi di prevenzione degli infortuni adottati dalle aziende in forza del D.Lgs. 81/08, oltre all'obiettivo di conformità, mirano anzitutto a gestire i rischi rappresentati dagli infortuni o malattie originate nei luoghi di lavoro, riducendone le probabilità di accadimento e/o gli impatti derivanti. Sotto questo profilo, non può negarsi che, gestendo tali rischi, essi contribuiscono rilevantemente al conseguimento anche di obiettivi di natura operativa: l'efficacia e l'efficienza nell'impiego delle risorse aziendali sono seriamente minacciate da un incendio in fabbrica, dall'esplosione di un macchinario, così come dall'infortunio di un dipendente, collaboratore o soggetto terzo coinvolto nel processo produttivo o in altro processo aziendale. Viceversa, il programma di prevenzione dei rischi-reato ex D.Lgs. 231/01 è senza dubbio prevalentemente ed essenzialmente un compliance program teso, appunto, a gestire i rischi di non conformità che possono originare la responsabilità dell'ente, tra cui quelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell'esperienza concreta che ho avuto occasione di conoscere e vivere personalmente (in quanto OdV o consulente nella fase di set-up o mantenimento/aggiornamento del Modello), i programmi di prevenzione degli infortuni (ex D.Lgs. 626/ 94, ex D.Lgs. 494/96, etc., oggi ex D.Lgs. 81/08) pre-esistono, ovviamente, in azienda, prevalentemente per le ragioni di cui al punto 1 di sopra. A seguito dell'inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime tra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente, il coordinamento è stato realizzato innestando nel più ampio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, e, in particolare, sulle sue componenti comuni e trasversali (come da punto 2 di sopra) alla generalità dei reato-presupposto (i.e. Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare e sanzionatorio, formazione e informazione sul Modello, Codice Etico, sistema delle deleghe e procure, sistema organizzativo, sistema di controllo di gestione), generalmente disciplinate nella Parte Generale, una specifica Parte Speciale dedicata ai reati posti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tale Parte Speciale si integra, non si sovrappone e non si sostituisce al sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottato dall'azienda a cui è demandata la predisposizione puntuale delle misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie (controllo di primo livello) conformemente alla normativa corrente. Le misure previste in tale Parte Speciale mettono piuttosto nelle condizioni l'Organismo di Vigilanza di svolgere un controllo di secondo livello sul rispetto della normativa, come da punto 3 più sopra (vedremo in altro post attraverso quali misure si realizza il coordinamento e, in particolare, il monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza). Come riportato al precedente punto 4, è quindi il sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si conforma ai requisiti di cui alla norma internazionale BS OHSAS 18001:2007 o, in altri casi, alle linee guida UNI-INAIL, dando seguito, in particolare, ai requisiti specifici e settoriali di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 81/08.
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