Senza soffermarsi più di tanto sulla posizione che la relazione di notificazione dovrebbe avere all'interno della cartella (benché l'art. 148 del c.p.c. parli espressamente di "relazione…datata sottoscritta, apposta
in calce all'originale e alla copia dell'atto", siamo comunque soliti rinvenire la stessa sul frontespizio), è importante segnalare in questa sede che la presenza della fattispecie testé evidenziata è sintomatica di un esercizio non corretto della procedura di notificazione con conseguente mancato perfezionamento della conoscibilità legale dell'atto (con conseguente inesistenza dello stesso).
La procedura utilizzata dal concessionario nel caso oggetto del presente studio, è quella della notificazione diretta a mezzo del servizio postale. Proprio il termine "notificazione diretta" indica la mancanza dell'interposizione del messo notificatore in questo genere di procedura. In particolare la notificazione diretta a mezzo del servizio postale è prevista, per gli atti amministrativi, dall'art. 14 della Legge n. 890/1982. Tuttavia, è sempre lo stesso articolo 14 che, al primo comma, secondo periodo, lascia "salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602……" , affermando quindi che l'unica fonte di legge in materia di notificazione delle cartelle è l'art. 26 del D.P.R. 602/732. L'art. 26 testè citato prevede che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento….", pertanto il dispositivo di legge si esprime in termini di necessaria procedura di
notificazione non essendo sufficiente una mera comunicazione (per la differenza sostanziale tra i due termini si vedano gli art. 136 e 137 c.p.c.). E' cioè necessario il rispetto del codice di procedura civile, al quale le norme tributarie si richiamano in assenza di una previsione specifica, ed in particolare degli articoli 137 e seg. che regolano la procedura di notificazione. L'intento del legislatore appare oltremodo chiaro anche se si prende in considerazione il testo previgente dell'art. 26 del DPR 602/1973. In tale versione, in vigore dal 1 gennaio 1974, era fatto espresso riferimento alla possibilità di notificare le cartelle di pagamento direttamente a mezzo del servizio postale "da parte dell'esattore". Dalla versione successiva in poi, ossia dal 1 luglio 1999, detto richiamo è stato eliminato dal legislatore che ha voluto pertanto uniformare la disciplina inerente la notifica delle cartelle di pagamento a quella degli avvisi di accertamento.
Perché si possa parlare di notificazione e quindi si abbia conoscenza legale dell'atto (necessaria affinché l'atto amministrativo, in quanto atto recettizio, possa essere produttivo di effetti) è necessaria l'interposizione di un soggetto terzo (agente notificatore) all'uopo abilitato che compili e sottoscriva, ai sensi dell'art. 148 del c.p.c., la relazione di notificazione.
La relata deve quindi contenere, a pena di giuridica inesistenza della stessa e consequenziale nullità insanabile dell'atto (si vedano tra le altre Cass.Sez. Trib. 27/09/07 n. 20357 e Cass., sez Trib. 02/10/2008 n.24442 e Cass., sez.Terza del 19/01/2007 n. 1210), tutti gli elementi indicati nell'art. 148 del c.p.c., tra i quali la sottoscrizione dell'agente notificatore e la data. Si pensi alle problematiche in tema di lesione del costituzionale diritto alla difesa (art. 24 Cost) qualora, come spesso accade con molte delle cartelle che solitamente vengono emesse, non si abbia neanche una data (relata in bianco) dalla quale far decorrere i perentori termini per l'impugnazione dell'atto3. Di queste fattispecie si è occupata la giurisprudenza che in maniera maggioritaria ormai riconosce le violazioni appena evidenziate. Tra le tante si vedano la recentissima C.T.P. di Lecce n. 436/02/10 che richiamando anche un precedente della stessa corte di merito (C.T.P. Lecce n. 909/05/2009), sottolinea la necessità della presenza dell'agente notificatore e la non validità pertanto della notifica diretta a mezzo del servizio postale. Con la relata completamente in bianco non si è neanche in grado, continuano i giudici, di conoscere il soggetto che ha effettuato la notifica giacchè esiste un elenco di soggetti tassativamente previsto per legge (art. 26 D.P.R. 602/73) abilitati a tale compito. Pertanto i giudici leccesi, citando anche le sentenze della Ctp Parma n. 103/2009 e Ctr Abruzzo n. 3/10/10, accolgono le tesi del ricorrente e dichiarano inesistente la notifica della cartella effettuata direttamente a mezzo del servizio postale.
In senso conforme si veda anche la Commissione Tributaria provinciale di Treviso, sez. II, del 25/10/2004 n. 594, nella quale con chiarezza estrema si evince che "la cartella deve essere comunque portata a conoscenza del contribuente mediante "notifica", vale a dire mediante trasmissione da parte di un soggetto a ciò abilitato, che delle operazioni compiute deve redigere una "relazione", poi sottoscritta, sia che la consegna della cartella venga effettuata " a mani ", sia che venga prescelto il servizio postale". In altri termini è ben possibile rivolgersi al servizio postale, ma si tratta di una scelta che può essere effettuata dall'agente notificatore e non dal concessionario stesso. Non solo, i giudici di Treviso precisano anche che nei casi di specie "non può invocarsi, come sostenuto dal Concessionario resistente, il principio della sanatoria per effetto della successiva tempestiva impugnazione in quanto la disciplina degli art. 156, comma 3, e 160 c.p.c. ha carattere eminentemente processuale, e non sostanziale, e pertanto solo applicabile nell'ambito di un processo giurisdizionale, laddove la cartella di pagamento de quo è un atto amministrativo preliminare del processo, di cui costituisce semplice presupposto (Cassazione 5924 del 21 aprile 2001 r 3513 dell'11 marzo 2002)".
Da evidenziare peraltro una diversa interpretazione della questione della problematica della relata totalmente in bianco, fornita dalla sentenza della Ctp di Vercelli n. 49/1/10, secondo la quale nel caso in cui la relata contenga il solo numero della raccomandata si avrebbe comunque violazione degli art. 149 c.p.c. e dell'art. 3, comma 1, della legge 890/825. In buona sostanza sarebbero in ogni caso mancanti: l'indicazione dell'Ufficio postale dal quale viene spedita la copia al destinatario, l'apposizione del numero del registro cronologico, la sottoscrizione della relata ed il sigillo dell'Ufficio. Pertanto anche nell'ipotesi6 in cui fosse possibile la notificazione diretta a mezzo del servizio postale delle cartelle di pagamento, la notifica delle stesse sarebbe comunque inesistente qualora la relata riportasse, come spesso accade, il solo numero della raccomandata.
di Alvise Bullo e Lia Paggi
Dottori commercialisti in Venezia e Chiavari (GE)
Note:
1 Per un approfondimento su, eventuali, altri vizi che possono presentare le cartelle di pagamento si segnala: A. Bullo, "Non è legittima la cartella di pagamento priva di sottoscrizione; CTP Padova, sez. I, sent n. 253 del 22.11.2006, in GT n. 6/'07 , da pg. 530. A. Bullo, Cartelle di pagamento, obbligo di indicare il responsabile del procedimento, in La Settimana Fiscale, n. 4/2008, da pag. 34 .A. Bullo, "cartelle di pagamento mute vaglio Corte Costituzionale", in La Settimana Fiscale n. 33, del 11 settembre 2008, da pag. 31. A. Bullo, "Atti tributari, indicazione del responsabile del procedimento", in La Settimana Fiscale n. 13/'08. pg. 38. A. Bullo, "Cartelle di pagamento "mute" (sia riferite a ruoli consegnati prima e dopo il 1 giugno 2008, evoluzione della giurisprudenza), in Finanza & Fisco n. 38/2009, pag. 3290.
2 Il quale a sua volta si rifà alle norme del c.p.c. per quanto non espressamente disciplinato.
3 Si veda anche la recentissima Ctp di Lecce n. 206/02/10 depositata il 15 marzo 2010.
4 Tra le tante si ricordano anche CTP Treviso n. 109 del 25 settembre 2006; CTP Genova, sez XII, sentenza n. 125 del 12/06/2008.
5 Per quanto attiene all'articolo 3, comma 1, della legge 890/80, per quanto sopra esposto, non si ritiene che sia neanche applicabile nel caso delle cartelle di pagamento.
6 Si ribadisce non condivisa da chi scrive.