IL PROVVEDIMENTO INDICA ESPRESSAMENTE CHE ENTRO 12 MESI, E CIOÈ ENTRO IL 29 APRILE 2011, DOVRÀ ESSERE ADEMPIUTA LA PRESCRIZIONE CHE PREVEDE, APPUNTO, DI RENDERE L'INFORMATIVA (IL CARTELLO) VISIBILE QUANDO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SIA ATTIVO IN ORARIO NOTTURNO: SI TRATTA QUINDI DI SOSTITUIRE I CARTELLI ATTUALI - SE NON RISPONDENTI A QUANTO PRESCRITTO - CON ALTRI RIFLETTENTI E/O COMUNQUE VISIBILI IN ORARIO NOTTURNO.
ENTRO LO STESSO TERMINE DEL 29 APRILE 2011 dovranno essere adeguate le misure di sicurezza di cui al paragrafo 3.3. del Provvedimento e che di seguito si riassumono:
Si consiglia, in pratica, di redigere un documento sull'impianto di videosorveglianza, simile al D.P.S. per il trattamento dei dati, nel quale indicare l'attuazione ed il rispetto delle misure indicate nel paragrafo 3.3. del Provvedimento (come già previsto dal precedente provvedimento in materia, del 2004).
S AN Z I O N I
- MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PUNTO 3.3. - ART. 162 COMMA 2 TER : SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 30.000 A 180.000 EURO
- MANCATO RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA - ART. 162 COMMA 2 BIS SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 10.000 A 120.000 EURO + ART. 169 ARRESTO SINO A DUE ANNI
- OMESSA RISPONDENZA DEI CARTELLI (VIOLAZIONE INFORMATIVA) ART. 161 - DA 3.000 A 6.000 EURO
ALTRE VIOLAZIONI
Nel Provvedimento il Garante rammenta che la rilevazione delle immagini deve avvenire:
Si rammenta che lo Statuto dei Lavoratori (art. 4) 1 2 dispone espressamente che è vietato l'uso di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori, e se da tali impianti derivi anche la possibilità di tale controllo, la installazione è soggetta ad accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza di queste da autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro (pur esistendo pronunce della Corte di Cassazione sull'utilizzabilità nel processo penale di prove acquisite in violazione del divieto - art. 191 C.P. - relativamente ai controlli difensivi del patrimonio aziendale) 3. Si rammenta inoltre che l'installazione e l'utilizzazione di un programma informatico che consenta al datore di lavoro di controllare gli accessi dei dipendenti ai siti internet deve essere autorizzato con accordo sindacale o dalla D.P.L. 4
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
LA SANZIONE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIOLAZIONE ALL'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI E ART. 114 DEL CODICE SONO PUNIBILI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 171 DEL CODICE, CON LE SANZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI, e cioè
DISPOSIZIONI PENALI
Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma lettera a) , sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
LINK
Prescrizioni 8 aprile 2010 del Garante
Codice sul Trattamento dei Dati Personali
Fossano, 22 aprile 2011.
NOTE
1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
2. Norma confermata dall'articolo 114 del D.lgs. 196/2003 "resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300"
3. Legittimato ad agire in giudizio è anche il singolo lavoratore, per la tutela dei propri diritti e per il risarcimento del danno (Corte Appello di Firenze, 20.10.2009)
4. Cass. Civile, sez. Lavoro, 23.2.2010 n. 4375; illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per aver reiteratamente visitato siti internet extralavorativi quando l'accertamento dell'illecito comportamento sia avvenuto con utilizzo di software di controllo non autorizzato ai sensi dell'art 4 statuto dei lavoratori.
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