Soggetti SENZA partita IVA |
Soggetti CON partita IVA |
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F24 con saldo a ZERO per effetto di compensazioni | esclusivamente con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate |
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F24 con saldo a positivo (di qualsiasi importo) ma comprendente compensazioni | home banking o servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate* |
home banking o servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate* |
F24 senza compensazioni con saldo finale superiore a 1.000 euro | home banking o servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate |
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F24 senza compensazioni con saldo finale NON superiore a 1.000 euro | Presentazione cartaceo in banca/posta, home banking o servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate |
* in caso di utilizzo di crediti in compensazione valgono i limiti e le condizioni previste in caso di crediti compensabili superiori a 15mila euro (visto di conformità, preclusione all'utilizzo dell'home banking, termini di utilizzo).
In sintesi quindi, dal 1° ottobre 2014, i versamenti da modello F24 saranno effettuati anche dai soggetti senza partita IVA, esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento "a saldo zero", per la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (compreso home banking). Soltanto i modelli F24 senza compensazione e di importo fino a 1.000 euro potranno ancora essere pagati, dai soggetti senza partita IVA, presentando la delega cartacea in banca o in posta (in questo caso il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti, senza necessariamente aprire un rapporto di conto corrente).
La nuova stretta sulle compensazioni riguarda solo le compensazioni "orizzontali" (quelle tra debiti di diversa natura). Nulla cambia per tutti i casi di compensazione "interna", o "verticale", che non richiede la presentazione del modello F24.
Le nuove regole in vigore dal 1° ottobre 2014, si aggiungono alle altre vigenti dal 1° gennaio 2014, in tema di compensazioni dei crediti delle imposte sui redditi e dell'Irap. Ricordiamo infatti che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, devono chiedere l'apposizione del visto di conformità.
Stesso vincolo riguarda, già da alcuni anni, l'utilizzo in compensazione del credito IVA.
La norma impedisce di pagare i modelli F24, a certe condizioni, presentando il modello cartaceo presso una banca/poste.
Banche e poste quindi, non accetteranno modelli F24 con compensazioni o eccedenti i 1.000 euro, ma se lo dovessero fare cosa potrebbe accadere? Non sono previste sanzioni ma è probabile che l'F24 venga respinto dal sistema ed il contribuente si trovi quindi inadempiente.
Molti dubbi restano in caso di frazionamento, e quindi nei casi in cui il contribuente (senza partita IVA) frazioni il debito d'imposta (originariamente superiore a 1.000 euro) in più modelli F24 (singolarmente inferiori a 1.000 euro) da presentare in cartaceo presso banche e poste. Il frazionamento del debito in occasione del versamento non è espressamente vietato tanto che la risoluzione 67/E del 23/06/2011 lo ammette anche in caso di ravvedimento operoso.
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95
Art. 11 - (Riduzione dei costi di riscossione fiscale)
1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti gia' previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate puo' inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.
Modulo di delega ad un agente immobiliare per l'accesso telematico alle planimetrie
Lunedì 9.10.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023 sull’entrata in vigore del registro dei titolari effettivi.
Ai sensi dell'art. 3, c. 6 D.M. 55/2022, i soggetti obbligati hanno tempo per l’invio telematico dati fino all'11.12.2023 (60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento Mimit che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva).
Soggetti interessati
L'obbligo riguarda circa 1,5 milioni di soggetti. Si tratta di tutte:
Mentre le società e le persone giuridiche private saranno iscritte nella sezione autonoma del nuovo registro, i trust ed i soggetti ad essi affini saranno inseriti nella sezione speciale.
Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso DIRE, l’ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni di mercato.
DIRE aiuta l’utente nella compilazione della comunicazione attraverso un approccio assistito che consente:
La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo “DIRE” compilando il modello TE.
La pratica è sottoscritta digitalmente, in caso di società, dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario giudiziario, oppure da un sindaco in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori.
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