Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 249936/2021 del 30 settembre 2021 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate dai diversi soggetti obbligati, con riferimento all’anno d’imposta 2021.
A partire dall’anno d’imposta 2021, si arricchisce ulteriormente l’elenco dei soggetti tenuti a trasmettere le spese sanitarie al Sistema TS.
Dopo quest’ultima implementazione dei soggetti chiamati a trasmettere i dati al Sistema TS, il quadro completo delle spese sanitarie che saranno presenti nelle dichiarazioni precompilate 2022, riferimento anno d’imposta 2021, è il seguente:
a. ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
b. farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c. dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d. servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
e. farmaci per uso veterinario;
f. prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili a interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016:
h. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 marzo 2019:
i. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 novembre 2019:
j. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 luglio 2021:
k. spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale od ospedaliera);
l. altre spese sanitarie.
Documento riepilogativo fatture inferiori a Euro 300,00 (anno 2025)
Foglio MSExcel per generare i documenti riepilogativi mensili vendite e/o acquisti (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996). Utile per i soggetti che hanno rapporti con il pubblico, per importi ridotti, o che devono registrare numerose fatture di modico importo (es. spese ristoranti).
N.B: il file è utilizzabile in “scrittura” fino a 14 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato l’anno di acquisto.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
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