Riferimenti normativi
Come noto, e' consentito detrarre dall'Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell'anno in cui e' sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Il bonus fiscale e' disciplinato dall'art. 16-bis. D.P.R. 22/12/1986, n. 917, anche se, negli ultimi anni la normativa che regola la materia e' stata piu' volte modificata.
Dal 1° gennaio 2012 l'agevolazione e' stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall'Irpef. Da ultimo, la legge di stabilita' 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilita' di usufruire della maggiore detrazione
In sostanza, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
Ambito soggettivo
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purche' sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
Oggetto degli interventi
I lavori sulle unita' immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali compete l'agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. 6.06.2001, n. 380.
In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Gli interventi di manutenzione ordinaria, invece sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.
Rientrano, altresi', tra le opere agevolate:
a) all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione)
b) alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia idoneo a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Figurano, infine, tra le opere anche gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Tavola - Art. 3, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
Riferimento normativo |
Definizione |
Interventi |
Art. 3, co. 1, lett. a) |
Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni) |
Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti |
Art. 3, co. 1, lett. b) |
Manutenzione straordinaria |
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso |
Art. 3, co. 1, lett. c) |
Restauro e risanamento conservativo |
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. |
Art. 3, co. 1, lett. d) |
Ristrutturazione edilizia |
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica |
Adempimenti del contribuente: cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione?
Obblighi di comunicazione
Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti. In particolare, dal 14 maggio 2011 e' stato soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.
Invece, va ancora inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalita' stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare all'Asl.
Pagamenti (tracciati)
Per fruire della detrazione e' necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:
Le spese che non e' possibile pagare con bonifico possono essere pagate con altre modalita'. Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta, pari all'8 per cento, a titolo d'acconto dovuta dall'impresa che effettua i lavori.
Obblighi dichiarativi
E' sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi, mod. 730, o modello UNICO, i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Obblighi di conservazione
Occorre custodire ed eventualmente esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. In particolare, il contribuente deve essere in possesso di:
Note:
(1) E' stata predisposto, a beneficio dei contribuenti, uno schema di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire agli Organi competenti in sede di eventuale controllo.
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