Si rammenta che l'articolo 4 del Regolamento indica quale dato personale
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione (es. il codice fiscale), dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Si ribadisce che la normativa in materia di trattamento di dati personali si applica ai dati delle persone fisiche: è quindi evidente che anche l'informativa, la richiesta di consenso e la prestazione di questo non riguardino in alcun modo il trattamento di dati di enti collettivi da parte del commercialista (ipotesi il trattamento di dati di società). Qualora invece il commercialista sia incaricato di tenere la contabilità ed i libri di un'associazione filosofica (incluso il libro degli associati) sarà l'associazione filosofica a dover acquisire il consenso dell'interessato, indicando che il titolare del trattamento è l'associazione, il responsabile del trattamento dei dati è il commercialista, che procede al trattamento dei dati degli associati - persone fisiche - ad esempio per la compilazione del relativo libro, venendo così a conoscenza e "trattando" quindi dati sensibili.
Così come, ad esempio, nel contratto di affitto di azienda tra due società non ha alcun senso (anzi è un controsenso) inserire, normalmente a fine testo del contratto, il consenso al trattamento dei dati da parte, appunto, delle due società, in quanto la normativa è applicabile unicamente ai dati delle persone fisiche.
Dati sensibili - articolo 9
È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Precisazioni in merito ai dati sensibili
dati relativi allo stato di salute
relativamente ai dati relativi allo stato di salute, il punto 35 dei considerando - ma anche l'articolo 4 punto 15 - a sommesso giudizio di chi scrive, fa pervenire alla conclusione che le informazioni relative allo stato di salute debbano ricondursi a quelle relative ad anamnesi, analisi effettuate, informazioni riguardanti una malattia, disabilità, trattamenti clinici e non all'interpretazione restrittiva adottata da alcuni in passato (interpretazione secondo la quale le informazioni sullo stato di salute erano rappresentate unicamente dalla condizione "sto bene" oppure "sto male"). Se così è il certificato medico telematico del lavoratore, sul quale è unicamente indicato che il medesimo dichiara di essere ammalato ed il medico indica la prognosi "sino al....." e sul quale non viene indicata la patologia, non costituirebbe documento contenente dati sensibili; lo stesso dicasi per il certificato di infortunio, nel quale è riportata, come prognosi, l'inabilità al lavoro "fino a tutto il ......".
dati di appartenenza sindacale
per questi dati, richiamando quanto sopra indicato relativamente ai dati relativi allo stato di salute, il cedolino paga che reca l'indicazione "trattenuta sindacale" senza specificare la sigla del sindacato cui aderisce il lavoratore non costituirebbe, a giudizio di chi scrive, trattamento di dati sensibili.
fotografie
il punto 51 dei considerando indica espressamente che il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate con dispositivi tecnici che consenta l'identificazione univo o l'autenticazione di una persona fisica.
Se sul sito internet dello studio vengono pubblicate le fotografie dei dipendenti e/o collaboratori, o di alcuni di essi, o le fotografie dei professionisti che operano all'interno dello studio, si consiglia al titolare del trattamento od al responsabile del trattamento di acquisire il consenso scritto dell'interessato.
Liceità del trattamento
L'articolo 6 prevede che il trattamento è lecito qualora l'interessato abbia espresso il consenso al trattamento per una o più specifiche finalità oppure quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; il punto 42 dei considerando indica che è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro, infatti il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro (punto 39 dei considerando).
L'informativa ed il consenso
L'articolo 9 c.1 prevede testualmente che è vietato trattare dati sopra indicati come sensibili a meno che:
l'interessato non abbia prestato il proprio consenso esplicito e l'articolo 7 prevede espressamente che qualora il trattamento sia basato sul consenso il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento (= consenso scritto).
Se il consenso è richiesto con mezzi elettronici la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso (punto 32 dei considerando).
Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro (punto 39 dei considerando), gli stessi termini vengono utilizzati dall'articolo 12.
oltre ai seguenti dati, necessari per garantire un trattamento corretto e trasparente:
Qualora il titolare intenda trattare i dati personali per finalità diversa da quella oggetto dell'informativa e del consenso, fornisce all'interessato ulteriore informativa e richiesta di consenso: di qui la necessità che nella richiesta e nel consenso siano previste le più ampie ipotesi relative a pratiche eventualmente da eseguirsi da parte dello studio.
E' inoltre opportuno che venga redatta un'informativa relativa all'invio di newsletter da parte dello studio, informativa che sarà altrettanto opportunamente inserita nel paragrafo "privacy" del sito dello studio.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
TimeSheet Attività dello Studio 2025
Programma in MS Excel per il rilevamento dei tempi delle ore lavorate per attività svolte dallo studio nei confronti dei clienti. Il “timesheet” è un modulo di rilevazione del tempo o registro delle ore lavorate per le attività di studio che si svolgono quotidianamente nei confronti dei propri clienti. I “timesheet” possono più o meno complessi a seconda dei dati rilevati.
AteneoWeb s.r.l.
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